Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1971
TAR
Sentenza 30 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti per tardività

    Le conferenze di servizi non sono assimilabili al modello disciplinato dalla L. 241/90, poiché le parti hanno espresso solo volontà prenegoziale. L'unico provvedimento amministrativo con efficacia esterna è il diniego di permesso di costruire, rispetto al quale le determinazioni assunte nel corso delle trattative hanno valenza meramente interna e preparatoria.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza sull'attività del Comune nella conferenza di servizi.

    Il potere negoziale attribuito al Comune dall'art. 19 deve essere esercitato presupponendo che il Piano ambientale ha consentito la prosecuzione dell'attività, rimettendo alla concertazione tempi e modi di dismissione o delocalizzazione. Le convenzioni sono collegate a specifici interventi che incrementano o consolidano l'attività, consentendo richieste di impegni relativi alla delocalizzazione, riconversione o dismissione. Le richieste del Comune sono ritenute sproporzionate rispetto alla natura dell'intervento (realizzazione di un silo), considerato che le altre amministrazioni competenti (Provincia, Regione, Parco) hanno espresso pareri favorevoli o non hanno sollevato obiezioni.

  • Rigettato
    Irrazionalità e sproporzione delle richieste del Comune riguardo al divieto di utilizzo di combustibili derivati da rifiuti e al programma di dismissione/riconversione.

    La richiesta di inserire una clausola per imporre alla ditta di rinunciare all'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti fino alla scadenza dell'AIA è sproporzionata e non ha correlazione specifica con la realizzazione del silo. L'AIA non prevede l'uso di tali combustibili allo stato attuale. La richiesta di un programma di dismissione/riconversione è anch'essa sproporzionata, considerando la natura dell'intervento edilizio e i pareri favorevoli delle altre autorità ambientali. L'applicazione del principio di precauzione da parte del Comune è ritenuta non proporzionata, basata su studi non scientifici e mozioni, senza considerare che l'attività della cementeria è già consentita dal Piano Ambientale.

  • Rigettato
    Errata esclusione della necessità di convenzionamento ex art. 19 NdA per l'intervento di manutenzione straordinaria.

    La tesi secondo cui l'art. 19 farebbe riferimento a una nozione generale di manutenzione, comprendente interventi meramente conservativi, porterebbe a un'interpretazione abrogatrice della norma, consentendo al Comune di esigere la convenzione per qualsiasi intervento. L'appellante non ha comprovato che l'intervento sia idoneo ad incrementare i livelli di produzione. Il TAR ha correttamente rilevato che l'intervento non comporta un incremento della produttività e che, dal punto di vista ambientale, ha un effetto migliorativo.

  • Rigettato
    Errata valutazione della consistenza dell'intervento edilizio oggetto della S.C.I.A.

    Il TAR ha basato la sua decisione unicamente sul contenuto della determinazione comunale e non ha esteso lo scrutinio alle nuove argomentazioni allegate dall'amministrazione solo in sede difensiva. L'affermazione del Comune sulla consistenza dell'intervento è rimasta generica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1971
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1971
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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