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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5040/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001959649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, data di nascita_1 residente a [...], cf. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione n. 09420259001959649000 notificata il 3.06.2025 con riferimento ai crediti per tassa tassa auto per gli anni 2005 e 2006 portati nella cartella n. 09420110029264010000, asseritamente notificata 29.08.2014. Eccepiva l'omessa notifica della cartella e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione comprovante la notifica delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita la Regione Calabria depositando documentazione comprovante la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella esattoriale.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 23.1.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
A determinare il rigetto del ricorso basta la prova della notifica dell'intimazione n. 094 2023 90032721 02/000 ricevuta dal familiare convivente in data 30.6.23.
L'eccezione formulata con la memoria illustrativa concernente la necessità dell'invio della raccomandata informativa non è conferente, atteso che nel caso in esame la notifica è avvenuta a mezzo posta c.d notifica diretta.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Cass., 10131/2020.
La prova della notifica dell'intimazione suddetta rende inutile l'accertamento della regolare notifica delle cartelle alla stessa atteso che l' effetto preclusivo dell'omessa impugnazione impedisce anche di accertare se prima della notifica dell'intimazione stessa si sia verifica la prescrizione del credito, atteso che detto vizio andava fatto valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Va rilevato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14settembre 2022,
n. 27093); Detta intimazione non può che essere qualificata quale avviso di mora ai sensi dell'art 19 Dlgs
546 e dunque quale atto tipico emesso dal concessionario della riscossione.
Sul punto, infatti, l'avviso di mora- di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46- è stato sostituito di fatto dall'avviso di intimazione ad adempiere quale presupposto per procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi, infatti, di un atto dell'agente della riscossione, emesso ai sensi dell'art.50 comma 2 D.p.r. n. 602/73 che prevede che trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per portare a conoscenza nuovamente al contribuente il contenuto del ruolo e potere avviare la procedura esecutiva.
Sulla base delle considerazioni che precedono non può che concludersi che l'omessa impugnazione dell' intimazione di pagamento sopra indicata determina il consolidamento della pretesa ai sensi dell'art 19 D. lgs 546/92 terzo comma secondo cui “la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Orbene nel caso in esame l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento< la prescrizione sarebbe maturata- determina l'effetto preclusivo impedendo in questa sede l'esame del vizio che la parte avrebbe dovuto fare valere con l'impugnazione dell'intimazione nella progressione della sequenza procedimentale;
in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773>>.
Di recente sul tema cfr Cassazione n. 6436/2025 6436 del 2025 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
In conclusione il ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione dalla notifica della suddetta intimazione ricevuta in data 30.6.23 e quella in esame ricevuta pacificamente in data 3.6.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede: 1) -rigetta il ricorso
2) -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Delle Entrate Riscossione
e della Regione Calabria che liquida in complessivi € 220,00 per ognuno di essi, per competenze, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.26
Il giudice
EV Chinè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5040/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001959649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, data di nascita_1 residente a [...], cf. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione n. 09420259001959649000 notificata il 3.06.2025 con riferimento ai crediti per tassa tassa auto per gli anni 2005 e 2006 portati nella cartella n. 09420110029264010000, asseritamente notificata 29.08.2014. Eccepiva l'omessa notifica della cartella e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione comprovante la notifica delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita la Regione Calabria depositando documentazione comprovante la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella esattoriale.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 23.1.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
A determinare il rigetto del ricorso basta la prova della notifica dell'intimazione n. 094 2023 90032721 02/000 ricevuta dal familiare convivente in data 30.6.23.
L'eccezione formulata con la memoria illustrativa concernente la necessità dell'invio della raccomandata informativa non è conferente, atteso che nel caso in esame la notifica è avvenuta a mezzo posta c.d notifica diretta.
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Cass., 10131/2020.
La prova della notifica dell'intimazione suddetta rende inutile l'accertamento della regolare notifica delle cartelle alla stessa atteso che l' effetto preclusivo dell'omessa impugnazione impedisce anche di accertare se prima della notifica dell'intimazione stessa si sia verifica la prescrizione del credito, atteso che detto vizio andava fatto valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Va rilevato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14settembre 2022,
n. 27093); Detta intimazione non può che essere qualificata quale avviso di mora ai sensi dell'art 19 Dlgs
546 e dunque quale atto tipico emesso dal concessionario della riscossione.
Sul punto, infatti, l'avviso di mora- di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46- è stato sostituito di fatto dall'avviso di intimazione ad adempiere quale presupposto per procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi, infatti, di un atto dell'agente della riscossione, emesso ai sensi dell'art.50 comma 2 D.p.r. n. 602/73 che prevede che trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per portare a conoscenza nuovamente al contribuente il contenuto del ruolo e potere avviare la procedura esecutiva.
Sulla base delle considerazioni che precedono non può che concludersi che l'omessa impugnazione dell' intimazione di pagamento sopra indicata determina il consolidamento della pretesa ai sensi dell'art 19 D. lgs 546/92 terzo comma secondo cui “la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Orbene nel caso in esame l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento< la prescrizione sarebbe maturata- determina l'effetto preclusivo impedendo in questa sede l'esame del vizio che la parte avrebbe dovuto fare valere con l'impugnazione dell'intimazione nella progressione della sequenza procedimentale;
in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773>>.
Di recente sul tema cfr Cassazione n. 6436/2025 6436 del 2025 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
In conclusione il ricorso va rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione dalla notifica della suddetta intimazione ricevuta in data 30.6.23 e quella in esame ricevuta pacificamente in data 3.6.25.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede: 1) -rigetta il ricorso
2) -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Delle Entrate Riscossione
e della Regione Calabria che liquida in complessivi € 220,00 per ognuno di essi, per competenze, oltre accessori di legge se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.26
Il giudice
EV Chinè