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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9233/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9233/2020 promossa da:
in persona dei procuratori speciali dott. e Parte_1 Parte_2 avv. con il patrocinio degli avvocati Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, elettivamente Parte_3 domiciliata in Milano (MI), corso Italia n. 13, presso il loro studio
ATTRICE
contro
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
Angelo Marcoli e Nadia Menegardo, elettivamente domiciliato in Montichiari (BS), Piazza Treccani degli Alfieri n. 6, presso il loro studio
CONVENUTO
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del Comune di dei seguenti importi: CP_1
€ 5.516,95 quale importo capitale residuo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della con-venuta, della sorte capitale di alcuni crediti, e portati dalle fatture (cd. doc. 04, originariamente dell'importo di € 6.049,09;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi dell'originario importo di €
6.049,09 di cui alla precedente lettera a., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di
pagina 1 di 8 notifica del presente atto al saldo;
€ 10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna CP_ delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera a.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Part tempore, al relativo pagamento in favore di;
Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...] delle diverse somme, a titolo di: CP_1
interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di alcuni crediti, e portati dalle cd. Note Debito Interessi;
interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_1 Part in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del Controparte_1 Part legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. Controparte_1
2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per il convenuto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per mero tuziorismo questa difesa insiste nelle istanze istruttorie non accolte e che qui di seguito vengono nuovamente trascritte. Ci si scusa per la reiterazione di specifica indicazione delle istanze istruttorie ma vi sono pronunce (per tutte Cass. 33103/2021) che ritengono necessario detto formalismo.
Parte convenuta rinnova pertanto le seguenti istanze istruttorie: ...
NEL MERITO
rigettare integralmente le domande attoree, giacché totalmente infondate in fatto e in diritto, generiche ed indimostrate, avulse da quanto concretamente intercorso tra le parti, nonché relative a crediti non azionabili dall'attrice e che sono totalmente inammissibili ed improcedibili, relativi a fatture, oggetto di cessione di credito tra l'originario creditore e l'odierna attrice per le quali non sussistono Pt_5 ritardi di pagamento o, ad ogni modo, alla luce del doveroso e non immediato accertamento dell'effettiva debenza, nemmeno sussiste un negligente e colpevole ritardato pagamento da parte del convenuto Controparte_1
pagina 2 di 8 Con integrale rifusione delle competenze legali per la presente lite”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 agosto 2020, - in qualità di Parte_1 società cessionaria di crediti - conveniva in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento in proprio favore i) degli interessi di mora in tesi maturati a fronte dell'asserito ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti ceduti, nonché ii) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi anzidetti, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo e iii) della somma di € 10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora.
In particolare, l'attrice deduceva: i) di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
ii) che, nell'ambito di tale attività, si era resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo e, in particolare, da Sace FCT S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a., NK Elevator Controparte_3 CP_ Italia S.p.a.; iii) che l' convenuto aveva sì pagato le fatture emesse dai propri fornitori, ma in ritardo;
iv) che tale ritardato adempimento aveva generato il maturare di interessi moratori;
v) che i crediti per interessi moratori erano portati dalle fatture - denominate “note debito interessi” - elencate nel doc. 03 e prodotte quale doc. 04; vi) che gli interessi di mora portati dalle note debito interessi, scaduti da almeno sei mesi, per effetto dell'art. 1283 c.c. a loro volta producevano interessi dal giorno della domanda giudiziale;
vii) di aver, inoltre, diritto al pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f),
D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla Commissione
Europea.
Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2020, si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 contestando integralmente le deduzioni avversarie ed eccependo, in particolare, l'avvenuto pagamento delle fatture indicate nelle “note debito interessi” entro i termini previsti, nonché l'infondatezza della domanda avversaria di pagamento degli interessi anatocistici ex art. 5 D. Lgs. n. 231/200 “in quanto credito non previsto dalle parti e vietato dall'art. 1283 c.c.”. Il convenuto chiedeva, pertanto, CP_1
l'integrale rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del giorno 10 dicembre 2020 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica ed era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 6 febbraio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina 3 di 8 ha agito in giudizio - in qualità di cessionaria dei crediti vantati da quattro Parte_1 fornitori del vale a dire Sace FCT S.p.a., Eni Gas e Luce Controparte_1 Controparte_3
S.p.a. e NK Elevator Italia S.p.a. - chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento in proprio favore i) dell'importo di € 6.049,09 a titolo di interessi di mora in tesi maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle fatture indicate nel doc. 04; ii) di ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., prodotti dagli interessi anzidetti e scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
nonché iii) dell'importo di €
10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi predetti.
Parte convenuta ha contestato integralmente la pretesa attorea eccependo: i) l'assenza di corrispondenza tra le fatture oggetto di cessione e le fatture sulle quali controparte ha calcolato gli interessi moratori;
ii) l'avvenuto pagamento delle fatture nei termini indicati nelle stesse;
iii)
l'infondatezza della domanda avversaria di pagamento degli interessi anatocistici ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002 in quanto credito non previsto dalle parti e vietato dall'art. 1283 c.c.
Ebbene, devono innanzitutto richiamarsi le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale dal consulente tecnico incaricato, dott. , dalle quali questo giudice non ha motivo di discostarsi, in Persona_1 quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti e allo stato di fatto analizzato.
In primo luogo, quanto alla corrispondenza tra le fatture cedute a dai quattro Parte_1 fornitori del ( Sace FCT S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a. e Controparte_1 Controparte_3
NK Elevator Italia S.p.a.) indicate nei rispettivi atti di cessione (cfr. doc. 5 di parte attrice) e le fatture dettagliatamente elencate in ciascuna nota di debito emessa da al Parte_1
(cfr. doc. 4 di parte attrice), il ctu ha affermato che “non risulta comprovata la Controparte_1 cessione delle fatture emesse da Eni S.p.A a ” nel corso degli anni 2016 e 2017 Parte_1 per l'importo di €126.456,19 e che, dunque, “non si ritengono giustificati gli importi richiesti da parte attrice in qualità di cessionaria del credito a titolo di interessi di mora di € 3.804,09” (cfr. pag. 34 relazione ctu). Le ulteriori fatture sono, invece, risultate oggetto di cessione a Parte_1
Tuttavia, il ctu ha ulteriormente evidenziato che parte attrice ha calcolato interessi di mora per €
[...]
2.245,00 anche relativamente a n. 226 fatture risultate sì oggetto di cessione del credito, ma rispetto alle quali “risulta una nota di credito di importo pari ad € - 532,14” (cfr. pag. 47 relazione peritale).
In secondo luogo, relativamente alla tempestività dei pagamenti eseguiti dal Controparte_1 rispetto alle fatture oggetto di cessione per le quali parte attrice ha emesso le anzidette note di debito, il ctu ha rilevato che “risultano potenzialmente dovuti da parte convenuta a parte attrice interessi di mora per € 1.183,97 calcolati per tardivi pagamenti di n. 13 fatture emesse e cedute da Eni Gas e Luce S.p.A.” (cfr. pag. 50 relazione peritale). Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, dunque, ad eccezione delle predette 13 fatture emesse e cedute da Eni Gas e Luce S.p.A., le ulteriori fatture oggetto di cessione risultano pagate dal convenuto entro le relative scadenze. CP_1
In particolare, il ctu ha evidenziato quanto segue:
i) le n. 112 fatture emesse da rispetto alle quali parte attrice ha calcolato Controparte_3 interessi di mora pari ad € 532,14, “risultano pagate dal entro la Controparte_1 pagina 4 di 8 scadenza indicata nelle rispettive fatture sul c/c di ed entro la data di Controparte_3 notifica della cessione crediti al debitore ceduto con PEC del 6.07.2017. Conseguentemente non si ritiene dovuta l'applicazione di alcun interesse di mora”;
ii) quanto alle fatture emesse da Sace FCT S.p.a., “parte attrice ha calcolato con la nota di debito
n. 90009073 del 19.10.2017 interessi di mora complessivamente pari ad € 1.243,89, di cui €
532,14 riferibili ad asseriti ritardi di pagamento delle fatture oggetto di cessione tra Sace FCT
S.p.A. e . Con riferimento alla nota di debito n. 90009073 del 19.10.2017 Parte_1 risulta agli atti prodotta la nota di credito n. 90004202 del 4.03.2021 di € -532,14 con la seguente causale: “Storno recupero interessi legali a seguito decreto ingiuntivo di euro 0,00 pratica . Azione Legale: 2020-1348 Rif. Nostra fattura: 90009073 del 2017.” Parte_1
Conseguentemente non si ritiene dovuta l'applicazione di alcun interesse di mora alla luce della nota di credito emessa da parte attrice”;
iii) quanto alla fattura n. 40652 del 6.06.2018 emessa da NK Elevator Italia S.p.A.,
“Dalla verifica della documentazione disponibile agli atti è emerso che tale fattura risulta pagata da parte convenuta entro la scadenza ivi indicata e che tale pagamento risulta effettuato in data antecedente alla cessione del credito del 31.07.2018 tra NK Elevator Italia
S.p.A. (cedente) e (cessionaria). Conseguentemente non si ritiene dovuta Parte_1
l'applicazione di alcun interesse di mora”; iv) infine, rispetto alle fatture emesse da Eni Gas e Luce S.p.a., “parte attrice ha calcolato interessi di mora pari ad € 1.183,97 per asseriti ritardi di pagamenti di fatture oggetto di accertamento
(n. 13) che secondo prospettazione di parte convenuta risultano tutte pagate in compensazione con la nota di credito n. P170038261 dell'11.10.2017. Posto che dalla lettura della nota di credito n. P170038261 dell'11.10.217 emessa da Eni Gas e Luce S.p.A. disponibile agli atti, non v'è alcuna univoca indicazione alle fatture oggetto di compensazione, non risulta possibile confermare tale compensazione. Conseguentemente, non risultando comprovato il pagamento delle fatture da parte del si ritengono dovuti gli interessi di mora nella misura CP_1 calcolata ed addebitata da parte attrice di € 1.183,97” (cfr. pag. 48, 49 e 50 relazione peritale).
Il ctu ha, quindi, evidenziato come il convenuto - pur avendo dedotto che le fatture emesse da CP_1
Eni Gas e Luce S.p.a. vennero pagate in compensazione con la nota di credito n. P170038261- non avesse prodotto i rispettivi mandati di pagamento e/o l'emissione degli ordini all'incasso comprovanti il giorno puntuale dell'effettiva compensazione della partita di credito/debito e, conseguentemente, il dies a quo dal quale eventualmente procedere al calcolo degli interessi di mora. Non risultando comprovato il pagamento delle fatture da parte del il ctu ha ritenuto dovuti gli interessi di CP_1 mora.
Ciò posto, per la verifica della correttezza del calcolo degli interessi di mora, il ctu ha ribadito che “non
è stato possibile verificare la data di pagamento per il calcolo degli interessi di mora non risultando alcuna informazione in merito agli atti di causa” (cfr. pag. 51). Conseguentemente, il ctu ha preso quale riferimento le date di pagamento indicate da parte attrice, vale a dire il 4.11.2019 (per n. 7 fatture) e il 19.11.2019 (per n. 7 fatture) ed ha evidenziato che “Il tasso utilizzato ... è quello relativo ai tassi di mora previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In conclusione, il consulente ha affermato che “dalle verifiche svolte risulta corretto il calcolo degli interessi moratori per tutte le fatture ad eccezione della fattura n. E176026202 per la
pagina 5 di 8 quale risultano complessivamente minori interessi di mora per € 48,94. Tale differenza è dovuta ... dal fatto che tale fattura è stata consegnata al in data 23.10.2017 e pertanto tardivamente e già CP_1 scaduta, conseguentemente lo scrivente ha ritenuto ragionevole considerare quale data di scadenza la data del 12.12.2017 e non la data del 16.09.2017” (cfr. pag. 52 relazione peritale).
Tutto ciò rilevato, deve aderirsi alla prospettazione del ctu che ha ritenuto comprovate le date di pagamento delle 13 fatture emesse da Eni Gas e Luce indicate da parte attrice. Invero, per consolidata giurisprudenza, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. S.U., n. 13533/2001; Cass. civ. n.
8242/2012, secondo cui “In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”).
Ebbene, nella specie parte attrice ha assolto all'onere di allegazione sulla stessa gravante (indicando quali date di pagamento il 4.11.2019 e il 19.11.2019), mentre il convenuto non ha dimostrato CP_1 di aver esattamente adempiuto. Come evidenziato dal ctu, infatti, pur avendo il convenuto dedotto l'avvenuto pagamento in compensazione delle fatture emesse da Eni Gas e Luce S.p.a., nella nota di credito versata in atti dal non vi è alcuna univoca indicazione delle fatture oggetto di CP_1 compensazione e il neppure ha prodotto i relativi mandati di pagamento e/o l'emissione degli CP_1 ordini all'incasso comprovanti il giorno puntuale dell'effettiva compensazione della partita di credito/debito.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore dell'attrice l'importo CP_1 di € 1.135,03 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle n. 13 fatture emesse e cedute da Eni Gas e Luce S.p.a.
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, la cui corresponsione presuppone, ai sensi dell'art. 1283 c.c., l'esistenza di interessi già dovuti per almeno sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che gli stessi, da quel momento, produrranno. Nella specie, gli interessi riconosciuti come dovuti in ragione del ritardato pagamento delle n. 13 fatture anzidette erano effettivamente già scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica della citazione (cfr. tabella pag. 52 relazione peritale). Pertanto, a fronte della tempestiva domanda svolta da parte attrice, il convenuto deve essere condannato al pagamento CP_1 in favore di degli interessi prodotti dai suddetti interessi di mora scaduti, Parte_1 nella misura - in difetto di convenzione tra le parti - prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, in forza del rinvio operato dall'art. 1284, comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione sino al saldo.
Da ultimo, parte attrice ha altresì domandato il pagamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato interessi moratori.
pagina 6 di 8 Sul punto si evidenzia, innanzitutto, che parte convenuta non ha contestato la domanda attorea concernente siffatta pretesa. Ad ogni modo, il risarcimento ex art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02 - che riconosce al creditore un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo a titolo di risarcimento del danno, senza che sia necessaria la costituzione in mora - si configura, secondo la costante giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Pertanto, considerato che il consulente tecnico ha ritenuto dovuti gli interessi di mora per tardivi pagamenti con riferimento a n. 13 fatture (in luogo delle 268 con riferimento alle quali ha agito parte attrice), ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02 risulta dovuto a parte attrice l'importo di € 520,00 (€ 40,00 x 13) e non già quello da quest'ultima preteso di € 10.720,00.
In definitiva, quindi, spettano all'attrice i) complessivi € 1.135,03 a titolo di interessi di mora, ii) gli interessi anatocistici prodotti da tali interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c., in quanto già scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione, nella misura anzidetta e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e, infine, iii) l'importo di € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2
D.Lgs 231/02, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Le spese di ctu, stante l'esito della lite che ha visto significativamente ridotte le pretese di parte attrice, vanno poste in via definitiva a carico delle parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.135,03 a titolo di interessi di mora, condanna il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione sino al saldo,
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 520,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02, oltre interessi legali come in motivazione. condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente giudizio che si liquidano in € 237,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9233/2020 promossa da:
in persona dei procuratori speciali dott. e Parte_1 Parte_2 avv. con il patrocinio degli avvocati Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, elettivamente Parte_3 domiciliata in Milano (MI), corso Italia n. 13, presso il loro studio
ATTRICE
contro
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
Angelo Marcoli e Nadia Menegardo, elettivamente domiciliato in Montichiari (BS), Piazza Treccani degli Alfieri n. 6, presso il loro studio
CONVENUTO
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Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: Part In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del Comune di dei seguenti importi: CP_1
€ 5.516,95 quale importo capitale residuo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della con-venuta, della sorte capitale di alcuni crediti, e portati dalle fatture (cd. doc. 04, originariamente dell'importo di € 6.049,09;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi dell'originario importo di €
6.049,09 di cui alla precedente lettera a., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di
pagina 1 di 8 notifica del presente atto al saldo;
€ 10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna CP_ delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera a.;
e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Part tempore, al relativo pagamento in favore di;
Part In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del
[...] delle diverse somme, a titolo di: CP_1
interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di alcuni crediti, e portati dalle cd. Note Debito Interessi;
interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_1 Part in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del Controparte_1 Part legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. Controparte_1
2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per il convenuto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per mero tuziorismo questa difesa insiste nelle istanze istruttorie non accolte e che qui di seguito vengono nuovamente trascritte. Ci si scusa per la reiterazione di specifica indicazione delle istanze istruttorie ma vi sono pronunce (per tutte Cass. 33103/2021) che ritengono necessario detto formalismo.
Parte convenuta rinnova pertanto le seguenti istanze istruttorie: ...
NEL MERITO
rigettare integralmente le domande attoree, giacché totalmente infondate in fatto e in diritto, generiche ed indimostrate, avulse da quanto concretamente intercorso tra le parti, nonché relative a crediti non azionabili dall'attrice e che sono totalmente inammissibili ed improcedibili, relativi a fatture, oggetto di cessione di credito tra l'originario creditore e l'odierna attrice per le quali non sussistono Pt_5 ritardi di pagamento o, ad ogni modo, alla luce del doveroso e non immediato accertamento dell'effettiva debenza, nemmeno sussiste un negligente e colpevole ritardato pagamento da parte del convenuto Controparte_1
pagina 2 di 8 Con integrale rifusione delle competenze legali per la presente lite”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 agosto 2020, - in qualità di Parte_1 società cessionaria di crediti - conveniva in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento in proprio favore i) degli interessi di mora in tesi maturati a fronte dell'asserito ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti ceduti, nonché ii) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi anzidetti, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo e iii) della somma di € 10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora.
In particolare, l'attrice deduceva: i) di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
ii) che, nell'ambito di tale attività, si era resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo e, in particolare, da Sace FCT S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a., NK Elevator Controparte_3 CP_ Italia S.p.a.; iii) che l' convenuto aveva sì pagato le fatture emesse dai propri fornitori, ma in ritardo;
iv) che tale ritardato adempimento aveva generato il maturare di interessi moratori;
v) che i crediti per interessi moratori erano portati dalle fatture - denominate “note debito interessi” - elencate nel doc. 03 e prodotte quale doc. 04; vi) che gli interessi di mora portati dalle note debito interessi, scaduti da almeno sei mesi, per effetto dell'art. 1283 c.c. a loro volta producevano interessi dal giorno della domanda giudiziale;
vii) di aver, inoltre, diritto al pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f),
D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla Commissione
Europea.
Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2020, si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 contestando integralmente le deduzioni avversarie ed eccependo, in particolare, l'avvenuto pagamento delle fatture indicate nelle “note debito interessi” entro i termini previsti, nonché l'infondatezza della domanda avversaria di pagamento degli interessi anatocistici ex art. 5 D. Lgs. n. 231/200 “in quanto credito non previsto dalle parti e vietato dall'art. 1283 c.c.”. Il convenuto chiedeva, pertanto, CP_1
l'integrale rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del giorno 10 dicembre 2020 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica ed era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 6 febbraio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina 3 di 8 ha agito in giudizio - in qualità di cessionaria dei crediti vantati da quattro Parte_1 fornitori del vale a dire Sace FCT S.p.a., Eni Gas e Luce Controparte_1 Controparte_3
S.p.a. e NK Elevator Italia S.p.a. - chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento in proprio favore i) dell'importo di € 6.049,09 a titolo di interessi di mora in tesi maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle fatture indicate nel doc. 04; ii) di ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., prodotti dagli interessi anzidetti e scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
nonché iii) dell'importo di €
10.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi predetti.
Parte convenuta ha contestato integralmente la pretesa attorea eccependo: i) l'assenza di corrispondenza tra le fatture oggetto di cessione e le fatture sulle quali controparte ha calcolato gli interessi moratori;
ii) l'avvenuto pagamento delle fatture nei termini indicati nelle stesse;
iii)
l'infondatezza della domanda avversaria di pagamento degli interessi anatocistici ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002 in quanto credito non previsto dalle parti e vietato dall'art. 1283 c.c.
Ebbene, devono innanzitutto richiamarsi le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale dal consulente tecnico incaricato, dott. , dalle quali questo giudice non ha motivo di discostarsi, in Persona_1 quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti e allo stato di fatto analizzato.
In primo luogo, quanto alla corrispondenza tra le fatture cedute a dai quattro Parte_1 fornitori del ( Sace FCT S.p.a., Eni Gas e Luce S.p.a. e Controparte_1 Controparte_3
NK Elevator Italia S.p.a.) indicate nei rispettivi atti di cessione (cfr. doc. 5 di parte attrice) e le fatture dettagliatamente elencate in ciascuna nota di debito emessa da al Parte_1
(cfr. doc. 4 di parte attrice), il ctu ha affermato che “non risulta comprovata la Controparte_1 cessione delle fatture emesse da Eni S.p.A a ” nel corso degli anni 2016 e 2017 Parte_1 per l'importo di €126.456,19 e che, dunque, “non si ritengono giustificati gli importi richiesti da parte attrice in qualità di cessionaria del credito a titolo di interessi di mora di € 3.804,09” (cfr. pag. 34 relazione ctu). Le ulteriori fatture sono, invece, risultate oggetto di cessione a Parte_1
Tuttavia, il ctu ha ulteriormente evidenziato che parte attrice ha calcolato interessi di mora per €
[...]
2.245,00 anche relativamente a n. 226 fatture risultate sì oggetto di cessione del credito, ma rispetto alle quali “risulta una nota di credito di importo pari ad € - 532,14” (cfr. pag. 47 relazione peritale).
In secondo luogo, relativamente alla tempestività dei pagamenti eseguiti dal Controparte_1 rispetto alle fatture oggetto di cessione per le quali parte attrice ha emesso le anzidette note di debito, il ctu ha rilevato che “risultano potenzialmente dovuti da parte convenuta a parte attrice interessi di mora per € 1.183,97 calcolati per tardivi pagamenti di n. 13 fatture emesse e cedute da Eni Gas e Luce S.p.A.” (cfr. pag. 50 relazione peritale). Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, dunque, ad eccezione delle predette 13 fatture emesse e cedute da Eni Gas e Luce S.p.A., le ulteriori fatture oggetto di cessione risultano pagate dal convenuto entro le relative scadenze. CP_1
In particolare, il ctu ha evidenziato quanto segue:
i) le n. 112 fatture emesse da rispetto alle quali parte attrice ha calcolato Controparte_3 interessi di mora pari ad € 532,14, “risultano pagate dal entro la Controparte_1 pagina 4 di 8 scadenza indicata nelle rispettive fatture sul c/c di ed entro la data di Controparte_3 notifica della cessione crediti al debitore ceduto con PEC del 6.07.2017. Conseguentemente non si ritiene dovuta l'applicazione di alcun interesse di mora”;
ii) quanto alle fatture emesse da Sace FCT S.p.a., “parte attrice ha calcolato con la nota di debito
n. 90009073 del 19.10.2017 interessi di mora complessivamente pari ad € 1.243,89, di cui €
532,14 riferibili ad asseriti ritardi di pagamento delle fatture oggetto di cessione tra Sace FCT
S.p.A. e . Con riferimento alla nota di debito n. 90009073 del 19.10.2017 Parte_1 risulta agli atti prodotta la nota di credito n. 90004202 del 4.03.2021 di € -532,14 con la seguente causale: “Storno recupero interessi legali a seguito decreto ingiuntivo di euro 0,00 pratica . Azione Legale: 2020-1348 Rif. Nostra fattura: 90009073 del 2017.” Parte_1
Conseguentemente non si ritiene dovuta l'applicazione di alcun interesse di mora alla luce della nota di credito emessa da parte attrice”;
iii) quanto alla fattura n. 40652 del 6.06.2018 emessa da NK Elevator Italia S.p.A.,
“Dalla verifica della documentazione disponibile agli atti è emerso che tale fattura risulta pagata da parte convenuta entro la scadenza ivi indicata e che tale pagamento risulta effettuato in data antecedente alla cessione del credito del 31.07.2018 tra NK Elevator Italia
S.p.A. (cedente) e (cessionaria). Conseguentemente non si ritiene dovuta Parte_1
l'applicazione di alcun interesse di mora”; iv) infine, rispetto alle fatture emesse da Eni Gas e Luce S.p.a., “parte attrice ha calcolato interessi di mora pari ad € 1.183,97 per asseriti ritardi di pagamenti di fatture oggetto di accertamento
(n. 13) che secondo prospettazione di parte convenuta risultano tutte pagate in compensazione con la nota di credito n. P170038261 dell'11.10.2017. Posto che dalla lettura della nota di credito n. P170038261 dell'11.10.217 emessa da Eni Gas e Luce S.p.A. disponibile agli atti, non v'è alcuna univoca indicazione alle fatture oggetto di compensazione, non risulta possibile confermare tale compensazione. Conseguentemente, non risultando comprovato il pagamento delle fatture da parte del si ritengono dovuti gli interessi di mora nella misura CP_1 calcolata ed addebitata da parte attrice di € 1.183,97” (cfr. pag. 48, 49 e 50 relazione peritale).
Il ctu ha, quindi, evidenziato come il convenuto - pur avendo dedotto che le fatture emesse da CP_1
Eni Gas e Luce S.p.a. vennero pagate in compensazione con la nota di credito n. P170038261- non avesse prodotto i rispettivi mandati di pagamento e/o l'emissione degli ordini all'incasso comprovanti il giorno puntuale dell'effettiva compensazione della partita di credito/debito e, conseguentemente, il dies a quo dal quale eventualmente procedere al calcolo degli interessi di mora. Non risultando comprovato il pagamento delle fatture da parte del il ctu ha ritenuto dovuti gli interessi di CP_1 mora.
Ciò posto, per la verifica della correttezza del calcolo degli interessi di mora, il ctu ha ribadito che “non
è stato possibile verificare la data di pagamento per il calcolo degli interessi di mora non risultando alcuna informazione in merito agli atti di causa” (cfr. pag. 51). Conseguentemente, il ctu ha preso quale riferimento le date di pagamento indicate da parte attrice, vale a dire il 4.11.2019 (per n. 7 fatture) e il 19.11.2019 (per n. 7 fatture) ed ha evidenziato che “Il tasso utilizzato ... è quello relativo ai tassi di mora previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In conclusione, il consulente ha affermato che “dalle verifiche svolte risulta corretto il calcolo degli interessi moratori per tutte le fatture ad eccezione della fattura n. E176026202 per la
pagina 5 di 8 quale risultano complessivamente minori interessi di mora per € 48,94. Tale differenza è dovuta ... dal fatto che tale fattura è stata consegnata al in data 23.10.2017 e pertanto tardivamente e già CP_1 scaduta, conseguentemente lo scrivente ha ritenuto ragionevole considerare quale data di scadenza la data del 12.12.2017 e non la data del 16.09.2017” (cfr. pag. 52 relazione peritale).
Tutto ciò rilevato, deve aderirsi alla prospettazione del ctu che ha ritenuto comprovate le date di pagamento delle 13 fatture emesse da Eni Gas e Luce indicate da parte attrice. Invero, per consolidata giurisprudenza, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. S.U., n. 13533/2001; Cass. civ. n.
8242/2012, secondo cui “In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”).
Ebbene, nella specie parte attrice ha assolto all'onere di allegazione sulla stessa gravante (indicando quali date di pagamento il 4.11.2019 e il 19.11.2019), mentre il convenuto non ha dimostrato CP_1 di aver esattamente adempiuto. Come evidenziato dal ctu, infatti, pur avendo il convenuto dedotto l'avvenuto pagamento in compensazione delle fatture emesse da Eni Gas e Luce S.p.a., nella nota di credito versata in atti dal non vi è alcuna univoca indicazione delle fatture oggetto di CP_1 compensazione e il neppure ha prodotto i relativi mandati di pagamento e/o l'emissione degli CP_1 ordini all'incasso comprovanti il giorno puntuale dell'effettiva compensazione della partita di credito/debito.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore dell'attrice l'importo CP_1 di € 1.135,03 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale dei crediti portati dalle n. 13 fatture emesse e cedute da Eni Gas e Luce S.p.a.
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, la cui corresponsione presuppone, ai sensi dell'art. 1283 c.c., l'esistenza di interessi già dovuti per almeno sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che gli stessi, da quel momento, produrranno. Nella specie, gli interessi riconosciuti come dovuti in ragione del ritardato pagamento delle n. 13 fatture anzidette erano effettivamente già scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica della citazione (cfr. tabella pag. 52 relazione peritale). Pertanto, a fronte della tempestiva domanda svolta da parte attrice, il convenuto deve essere condannato al pagamento CP_1 in favore di degli interessi prodotti dai suddetti interessi di mora scaduti, Parte_1 nella misura - in difetto di convenzione tra le parti - prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, in forza del rinvio operato dall'art. 1284, comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione sino al saldo.
Da ultimo, parte attrice ha altresì domandato il pagamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato interessi moratori.
pagina 6 di 8 Sul punto si evidenzia, innanzitutto, che parte convenuta non ha contestato la domanda attorea concernente siffatta pretesa. Ad ogni modo, il risarcimento ex art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02 - che riconosce al creditore un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo a titolo di risarcimento del danno, senza che sia necessaria la costituzione in mora - si configura, secondo la costante giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore. Pertanto, considerato che il consulente tecnico ha ritenuto dovuti gli interessi di mora per tardivi pagamenti con riferimento a n. 13 fatture (in luogo delle 268 con riferimento alle quali ha agito parte attrice), ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02 risulta dovuto a parte attrice l'importo di € 520,00 (€ 40,00 x 13) e non già quello da quest'ultima preteso di € 10.720,00.
In definitiva, quindi, spettano all'attrice i) complessivi € 1.135,03 a titolo di interessi di mora, ii) gli interessi anatocistici prodotti da tali interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c., in quanto già scaduti da oltre sei mesi al momento della notifica dell'atto di citazione, nella misura anzidetta e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e, infine, iii) l'importo di € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2
D.Lgs 231/02, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Le spese di ctu, stante l'esito della lite che ha visto significativamente ridotte le pretese di parte attrice, vanno poste in via definitiva a carico delle parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.135,03 a titolo di interessi di mora, condanna il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi anatocistici prodotti dai suddetti interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto di citazione sino al saldo,
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 520,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2 D. Lgs. n. 231/02, oltre interessi legali come in motivazione. condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente giudizio che si liquidano in € 237,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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