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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7826/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente l'8 ottobre 2025
******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 19 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento CAT. A.12/apr-2024 – prot. 13554/ 4^
SEZ., emesso il 26 aprile 2024 e notificato il 21 maggio 2024, con cui il Questore di
Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata 14 marzo 2023 nonché il presupposto parere negativo della Controparte_2
di . CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione esistente in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 2 aprile 2025.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale, la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di
2 specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel 2018, ha nel corso del tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere dall'8 novembre 2023 attività lavorativa quale collaboratore domestico alle dipendenze di “ ” in Persona_1
forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di avere in precedenza svolto le stesse mansioni alle dipendenze di “ ” dal 14 giugno 2023 Persona_2
al 22 agosto 2023 (cfr. denunce rapporto di lavoro domestico e ricevute contributi previdenziali in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da almeno 7 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la
3 conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, vanno lasciate a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 7826/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente l'8 ottobre 2025
******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 19 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento CAT. A.12/apr-2024 – prot. 13554/ 4^
SEZ., emesso il 26 aprile 2024 e notificato il 21 maggio 2024, con cui il Questore di
Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata 14 marzo 2023 nonché il presupposto parere negativo della Controparte_2
di . CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione esistente in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 2 aprile 2025.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale, la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di
2 specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel 2018, ha nel corso del tempo avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere dall'8 novembre 2023 attività lavorativa quale collaboratore domestico alle dipendenze di “ ” in Persona_1
forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di avere in precedenza svolto le stesse mansioni alle dipendenze di “ ” dal 14 giugno 2023 Persona_2
al 22 agosto 2023 (cfr. denunce rapporto di lavoro domestico e ricevute contributi previdenziali in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese da almeno 7 anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la
3 conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, vanno lasciate a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
1) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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