Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/12/2025, n. 22089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22089 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04392/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NN Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale modello BL/B-N° -OMISSIS-adottato dalla C.M.O. di Roma in data 14.02.2022, notificato il 22.02.22; del verbale modello BL/G -N° -OMISSIS-adottato dalla C.M.O. di Roma in data 28.03.22;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto; nonché per il riconoscimento del diritto ad una corretta determinazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, così come richiesto con l'istanza del 17.02.2022, nonché ad una corretta ascrizione della menomazione complessiva del predetto alle Tabelle/Categorie vigenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AN ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 22/05/2025 con la quale il difensore del ricorrente ha riferito che il proprio assistito, anche per il tempo decorso, non ha più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del giudizio giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
AN ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ME | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.