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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI GO MA, Presidente
RI CO, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1914/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7020100881 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7020100881 IRAP 2018 - sull'appello n. 261/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7569/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7010100884 IRPEF-ALTRO 2018
- sull'appello n. 264/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7010100885 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Rappresentante_1 in qualità socio accomandatario della disciolta Società_2- Società_3 sas, destinataria dell'avviso di accertamento TK7020100881/2022 per la rettifica del reddito d'impresa dichiarato, già riferito per l'IVA e l'IRAP per gli anni 2015, 2016 2017, e poi esteso all'anno 2018 in ragione di un maggior volume di affari pari ad € 131.087,08, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 4100/2024, depositata il 26/03/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 18, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante (con il ricorso n. 1914/2024) si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- in via preliminare, il difetto di un integro contraddittorio nel giudizio di primo grado, atteso che il ricorso tributario proposto, anche se avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
- arbitraria estensione delle indagini all'annualità 2018 - conseguente accertamento in rettifica del reddito dichiarato, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR 600/73; 52 del DPR 633/72 e 12 della L. 212/2000 le verifiche di carattere fiscale sono effettuate di iniziativa da parte di Funzionari dell'Agenzia delle Entrate ovvero di Militari del Corpo della Guardia di Finanza;
- nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e violazione dell'onere della prova, in quanto la consistenza del reddito in rettifica è stato determinato sulla scorta di informazioni provenienti da un organo collaterale estero, senza che le stesse fossero allegate, come previsto dall'art. 42 del d.P.R.
600/73, all'accertamento stesso;
- violazione dell'obbligo del contraddittorio, dato che i militari operanti hanno limitato l'attività alla formazione di un prospetto di raffronto tra le notizie pervenute dall'estero e le annotazioni di Società_2; di tali notizie, documenti e quanto altro (fatture-documenti di trasporto), asseritamente provenienti dall'organo fiscale estero;
a fronte di ciò, Società_2 non avrebbe mai avuto contezza della documentazione esaminata atteso che gli stessi non sarebbero mai stati mostrati all'appellante allo scopo di riscontro e verifica;
a nulla potrebbe rilevare al riguardo quanto riscontrato nel pvc firmato dalla società interessata;
- Indice di redditività (ROS) – difetto di motivazione, attesa l'inutilizzabilità di una banca dati denominata
A.I.D.A., per effetto della quale si sostiene di avere svolto analisi di comparabilità di 137 aziende potenzialmente concorrenti di Società_2, svolgenti attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali, codice ATECO 464630, da cui è stato tratto il coefficiente di redditività del 5,2%; inoltre, la suddetta analisi sarebbe riferita a società di capitali con attività riferibile all'anno 2015, diverse da quella analizzabile nell'esercizio 2018 oggetto del presente accertamento;
va precisato in proposito che l'adesione all'accertamento per l'anno 2015 fu fatta da Società_2 nell'ambito delle sue legittime considerazioni e valutazioni di opportunità che rientrano nel libero esercizio dei diritti e facoltà del contribuente;
tale scelta (adesione all'accertamento) venne operata da Società_2 per l'anno 2015 e non certo per il successivo anno 2018; per cui non sarebbe consentito di attribuire, sulla scorta della pregressa definizione, validità ultrattiva anche per il futuro esercizio 2018, soprattutto sotto il profilo della arbitraria estensione del consenso;
- illegittimità della variazione del codice Ateco attribuito a Società_2 - difetto di motivazione, atteso che la società appellante in concreto svolgerebbe una mera attività di rappresentanza per conto della società bielorussa Nominativo_2 di Minsk, per la quale effettuava acquisti di macchinari e attrezzature medicali, con successiva cessione degli stessi ai soggetti indicati da quest'ultima con un codice Ateco 960909, invece del diverso codice 464630 (commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici) invece considerato per indirizzare l'attività di rettifica.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita l'infondatezza delle doglianze prospettate ritenendo corretto l'operato degli uffici finanziari e ponendo in evidenza che l'accertamento in discussione è stato esteso anche all'anno 2018 sulla base di quanto redatto nel processo verbale di constatazione del 14/10/2020, una copia del quale è stata debitamente consegnata brevi manu al rappresentante legale della società appellante. Pochi giorni dopo la conclusione della predetta attività di verifica, i soci della Società_2 in data 22.10.2020 hanno disposto lo scioglimento anticipato, senza messa in liquidazione, con conseguente cancellazione della citata Società dal Registro delle Imprese di Roma. Dal 06/11/2020 la società é stata cancellata dal registro delle imprese.
Con separato ricorso in appello, (rg n. 261 del 2025) proposto dal socio accomandatario destinatario di un conseguente separato accertamento TK 7020100884/2022 che veniva a lui notificato per l'attribuzione di redditi asseritamente prodotti dalla società e distribuiti ai soci, tempestivamente opposto, è stata poi impugnata la sentenza 7569 del 10.6.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sezione 22, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ulteriore atto lesivo.
A tal fine vengono prospettate in gran parte le stesse doglianze prospettate con il primo mezzo di gravame.
Con pertinenti controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate è stata eccepita l'infondatezza dei prospettati motivi di appello richiamando allo scopo il contenuto altrettanto negativo della sentenza n. 7568/22/2024 adottata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rispetto al ricorso proposto dallo stesso appellante per l'annullamento dell'accertamento della maggiore e medesima imposta valevole per l'anno
2017; in merito alla congruenza dei motivi posti a base del contestato atto di accertamento si richiamano i consolidati principi in tema di motivazione per relationem attraverso il rinvio al p.v.c.; inoltre, la documentazione acquisita dalla GDF dall'organo collaterale bielorusso, seppure non allegata al pvc e poi richiesta in copia dall'Ufficio in data 25.01.2023 al Nucleo di Associazione_1 della Guardia di Finanza, sarebbe stata trasmessa in copia in data 08.02.2023, al fine di dare riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal contribuente e, contestualmente, al fine di rendere disponibile la prova della pretesa fiscale, in quanto ai fini dell'emanazione degli atti di accertamento l'Ufficio ha utilizzato, tra l'altro, l'esito dell'analisi di tale documentazione da parte dei verificatori della
GDF nell'ambito della verifica svolta, così come riportato nel pvc.
Sia la scelta di utilizzare il ROS per l'analisi di comparabilità sia la scelta di utilizzare il database AIDA sono state ampiamente e dettagliatamente illustrate dall'Ufficio nella motivazione dell'atto di adesione sottoscritto dalla controparte per l'anno di imposta 2015, il quale nulla ha eccepito al riguardo. Con ulteriore atto di appello (rg n. 264/2025) la socia minoritaria della soc. Geolo-M, già destinataria di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per la rettifica del maggior reddito dichiarato per l'anno 2018, elevato ad € 7.625.087,08, a sua volta destinataria di un conseguente separato accertamento in ragione della propria quota di partecipazione alla medesima società di persone e per lo stesso anno 2018, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza 7574 del 10.6.2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sezione 22 in composizione monocratica, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo prospettando le medesime censure del secondo ricorso in appello sopra descritto.
Anche risetto a tale gravame risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate formulando nella sostanza le stesse eccezioni di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che gli atti di appello sopra esposti vengono esaminati e definiti congiuntamente per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, nonché al fine di integrare il giusto contraddittorio come segnalato nell'ordinanza di questa Sezione n. 2271 del 1.12.2025 in cui si dava atto che la parte contribuente, istante nel ricorso d'appello n. 1914 del 2024, rilevava, rispetto all'odierno giudizio riguardante la società Società_2 sas, la litispendenza di separati giudizi di appello davanti a questa CGT di II Grado( in particolare il giudizio con RGA 264/2025, presso la sez 3, riguardante la socia
Nominativo_1 e quello indicato con RGA 261/25, presso la sez. 11, riguardante il socio Rappresentante_1
), rimettendo al Presidente della Corte, trattandosi di litisconsorzio necessario tra società e soci,
l'opportunità della riunione dei giudizi per consentire il simultaneus processus.
Occorre, inoltre, porre in evidenza l'irrilevanza della circostanza, rappresentata dall'Agenzia delle Entrate, della cessazione della società appellante per cancellazione dal registro delle imprese.
La Corte di Cassazione con Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8067, ha avuto modo di affermare che “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
Trattandosi di una domanda giudiziale proposta da una società in accomandita semplice già cessata all'atto della proposizione del ricorso di primo grado, di fatto proposto dal Sig. Rappresentante_1 già socio accomandatario della Società_2 sas, la stessa è del tutto ammissibile.
Come contestato con la proposizione del primo mezzo di doglianza contenuto negli atti di appello, le sentenze gravate sarebbero nulle dato che le stesse sarebbero state assunte senza il necessario contraddittorio tra tutti i soci di una medesima società di persone;
nel caso in esame, sarebbe stata violata la regola del litisconsorzio necessario;
per cui tutti i soggetti del processo devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 637 Anno 2024, ha annullato una sentenza tributaria relativa all'accertamento IRPEF di una socia di una S.a.s. Il motivo è la violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio si è svolto senza la partecipazione degli altri soci. La Corte ha stabilito che, quando si contesta il reddito di una società di persone, tutti i soci devono obbligatoriamente partecipare al processo. La causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio. In alternativa, alla necessaria integrazione del contraddittorio, si pone il rimedio legato alla presenza di una originaria litispendenza per effetto di altri autonomi ricorsi avverso provvedimenti logicamente connessi sia in prima che secondo grado (quale è appunto il caso in esame in cui si impugnano l'accertamento principale a carico della società e quelli conseguenziali e derivati a carico dei soci per il reddito loro attribuito per effetto della rispettiva quota di partecipazione agli utili della società).
La questione in rito rileva ancor di più laddove una società chiude i battenti e viene cancellata dal registro delle imprese;
in tal caso, si pone il problema della responsabilità per la soddisfazione dei debiti di natura tributaria. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6772 del 13 marzo 2024 offre una risposta chiara e perentoria, affermando il principio del litisconsorzio necessario tra i soci: tutti gli ex soci devono essere coinvolti nel processo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità” …Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un'unica causa. L'identità sostanziale fra i diversi procedimenti può verificarsi nel caso in cui tutte le cause siano state trattate dalla stessa sezione della Commissione tributaria, le parti private siano state assistite dallo stesso difensore e le diverse pronunce siano risultate tra di loro compatibili e interconnesse. (Cass. sentenza 8766 del 5 aprile 2017 ). …” (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2022, n. 26307; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6073;
Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40175; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. sentenza n. 9894 depositata il 13 aprile 2023).
La Corte di Cassazione (già con l'ordinanza n. 2014/14) aveva peraltro affermato che la mancata riunione dei ricorsi in ipotesi di litisconsorzio necessario non comporta l'annullamento delle sentenze laddove i giudizi, ancorché celebrati separatamente, siano stati decisi dal medesimo giudice in maniera coordinata e con identica motivazione, come sovente avviene nel caso dei ricorsi dei soci e della società di persone presentati dinanzi alla medesima Commissione tributaria. La riunione dei ricorsi, stabilita dall'art. 29 del
D.Lgs. n. 546/1992, è tuttavia prevista solo per i ricorsi pendenti dinanzi alla medesima Commissione tributaria.
La citata riunione in appello di altrettanti ricorsi proposti dai soci e dalla società estinta di persona in persona del socio accomandatario non preclude la rilevanza della supposta eccezione.
Secondo l'interessante principio che si ricava dalla sentenza 8766 del 5 aprile 2017 della Corte di cassazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un'unica causa. L'identità sostanziale fra i diversi procedimenti può verificarsi nel caso in cui tutte le cause siano state trattate dalla stessa sezione della
Commissione tributaria, le parti private siano state assistite dallo stesso difensore e le diverse pronunce siano risultate tra di loro compatibili e interconnesse.
Gli elementi di fatto che hanno portato i giudici di legittimità a maturare tale conclusione sono ascrivibili alle seguenti circostanze:
i ricorsi di soci e società sono stati decisi, in primo grado, dalla stessa sezione della Ctp, nella stessa udienza e dinanzi al medesimo collegio;
i ricorsi di soci e società sono stati trattati anche in appello, dalla stessa sezione, nella medesima udienza e le parti sono state tutte assistite dal medesimo difensore;
le motivazioni delle sentenze relative ai ricorsi proposti dai soci hanno fatto espresso rinvio a quella posta a fondamento del rigetto del ricorso della società.
Per la Cassazione, i giudici di merito, operando in questo modo, non hanno violato il principio del contraddittorio tra le parti escludendo, nel contempo, ogni possibilità di originare un contrasto tra i giudicati.
Siccome tali elementi o circostanze processuali non sono rilevabili nei casi posti all'attenzione del collegio
(vedasi in particolare la mancanza di rinvio alla sentenza pronunciata in merito all'accertamento posto a carico della società cessata, nonchè l'identità della sezione della Corte di Giustizia di Primo Grado che ha adottato le sentenze gravate, essendo state assunte dalla sezione 18 e dalla 22 in udienze diverse) risulta palese la violazione del criterio processuale del litisconsorzio necessario.
Per le ragioni sopra espresse le sentenze impugnate sono dichiarate nulle per violazione del litisconsorzio necessario e per mancata riunione dei giudizi in primo grado con violazione dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente rimessione delle parti avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione.
Le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi stante la natura in rito della decisione adotta.
P.Q.M.
Previa riunione, gli appelli vanno accolti nei termini di cui in motivazione con conseguente rimessione delle parti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
CO RI GO MA TI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI GO MA, Presidente
RI CO, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1914/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7020100881 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7020100881 IRAP 2018 - sull'appello n. 261/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7569/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7010100884 IRPEF-ALTRO 2018
- sull'appello n. 264/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7574/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7010100885 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Rappresentante_1 in qualità socio accomandatario della disciolta Società_2- Società_3 sas, destinataria dell'avviso di accertamento TK7020100881/2022 per la rettifica del reddito d'impresa dichiarato, già riferito per l'IVA e l'IRAP per gli anni 2015, 2016 2017, e poi esteso all'anno 2018 in ragione di un maggior volume di affari pari ad € 131.087,08, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 4100/2024, depositata il 26/03/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 18, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante (con il ricorso n. 1914/2024) si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- in via preliminare, il difetto di un integro contraddittorio nel giudizio di primo grado, atteso che il ricorso tributario proposto, anche se avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti dovevano essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
- arbitraria estensione delle indagini all'annualità 2018 - conseguente accertamento in rettifica del reddito dichiarato, poiché, ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR 600/73; 52 del DPR 633/72 e 12 della L. 212/2000 le verifiche di carattere fiscale sono effettuate di iniziativa da parte di Funzionari dell'Agenzia delle Entrate ovvero di Militari del Corpo della Guardia di Finanza;
- nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e violazione dell'onere della prova, in quanto la consistenza del reddito in rettifica è stato determinato sulla scorta di informazioni provenienti da un organo collaterale estero, senza che le stesse fossero allegate, come previsto dall'art. 42 del d.P.R.
600/73, all'accertamento stesso;
- violazione dell'obbligo del contraddittorio, dato che i militari operanti hanno limitato l'attività alla formazione di un prospetto di raffronto tra le notizie pervenute dall'estero e le annotazioni di Società_2; di tali notizie, documenti e quanto altro (fatture-documenti di trasporto), asseritamente provenienti dall'organo fiscale estero;
a fronte di ciò, Società_2 non avrebbe mai avuto contezza della documentazione esaminata atteso che gli stessi non sarebbero mai stati mostrati all'appellante allo scopo di riscontro e verifica;
a nulla potrebbe rilevare al riguardo quanto riscontrato nel pvc firmato dalla società interessata;
- Indice di redditività (ROS) – difetto di motivazione, attesa l'inutilizzabilità di una banca dati denominata
A.I.D.A., per effetto della quale si sostiene di avere svolto analisi di comparabilità di 137 aziende potenzialmente concorrenti di Società_2, svolgenti attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali, codice ATECO 464630, da cui è stato tratto il coefficiente di redditività del 5,2%; inoltre, la suddetta analisi sarebbe riferita a società di capitali con attività riferibile all'anno 2015, diverse da quella analizzabile nell'esercizio 2018 oggetto del presente accertamento;
va precisato in proposito che l'adesione all'accertamento per l'anno 2015 fu fatta da Società_2 nell'ambito delle sue legittime considerazioni e valutazioni di opportunità che rientrano nel libero esercizio dei diritti e facoltà del contribuente;
tale scelta (adesione all'accertamento) venne operata da Società_2 per l'anno 2015 e non certo per il successivo anno 2018; per cui non sarebbe consentito di attribuire, sulla scorta della pregressa definizione, validità ultrattiva anche per il futuro esercizio 2018, soprattutto sotto il profilo della arbitraria estensione del consenso;
- illegittimità della variazione del codice Ateco attribuito a Società_2 - difetto di motivazione, atteso che la società appellante in concreto svolgerebbe una mera attività di rappresentanza per conto della società bielorussa Nominativo_2 di Minsk, per la quale effettuava acquisti di macchinari e attrezzature medicali, con successiva cessione degli stessi ai soggetti indicati da quest'ultima con un codice Ateco 960909, invece del diverso codice 464630 (commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici) invece considerato per indirizzare l'attività di rettifica.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita l'infondatezza delle doglianze prospettate ritenendo corretto l'operato degli uffici finanziari e ponendo in evidenza che l'accertamento in discussione è stato esteso anche all'anno 2018 sulla base di quanto redatto nel processo verbale di constatazione del 14/10/2020, una copia del quale è stata debitamente consegnata brevi manu al rappresentante legale della società appellante. Pochi giorni dopo la conclusione della predetta attività di verifica, i soci della Società_2 in data 22.10.2020 hanno disposto lo scioglimento anticipato, senza messa in liquidazione, con conseguente cancellazione della citata Società dal Registro delle Imprese di Roma. Dal 06/11/2020 la società é stata cancellata dal registro delle imprese.
Con separato ricorso in appello, (rg n. 261 del 2025) proposto dal socio accomandatario destinatario di un conseguente separato accertamento TK 7020100884/2022 che veniva a lui notificato per l'attribuzione di redditi asseritamente prodotti dalla società e distribuiti ai soci, tempestivamente opposto, è stata poi impugnata la sentenza 7569 del 10.6.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sezione 22, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ulteriore atto lesivo.
A tal fine vengono prospettate in gran parte le stesse doglianze prospettate con il primo mezzo di gravame.
Con pertinenti controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate è stata eccepita l'infondatezza dei prospettati motivi di appello richiamando allo scopo il contenuto altrettanto negativo della sentenza n. 7568/22/2024 adottata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rispetto al ricorso proposto dallo stesso appellante per l'annullamento dell'accertamento della maggiore e medesima imposta valevole per l'anno
2017; in merito alla congruenza dei motivi posti a base del contestato atto di accertamento si richiamano i consolidati principi in tema di motivazione per relationem attraverso il rinvio al p.v.c.; inoltre, la documentazione acquisita dalla GDF dall'organo collaterale bielorusso, seppure non allegata al pvc e poi richiesta in copia dall'Ufficio in data 25.01.2023 al Nucleo di Associazione_1 della Guardia di Finanza, sarebbe stata trasmessa in copia in data 08.02.2023, al fine di dare riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal contribuente e, contestualmente, al fine di rendere disponibile la prova della pretesa fiscale, in quanto ai fini dell'emanazione degli atti di accertamento l'Ufficio ha utilizzato, tra l'altro, l'esito dell'analisi di tale documentazione da parte dei verificatori della
GDF nell'ambito della verifica svolta, così come riportato nel pvc.
Sia la scelta di utilizzare il ROS per l'analisi di comparabilità sia la scelta di utilizzare il database AIDA sono state ampiamente e dettagliatamente illustrate dall'Ufficio nella motivazione dell'atto di adesione sottoscritto dalla controparte per l'anno di imposta 2015, il quale nulla ha eccepito al riguardo. Con ulteriore atto di appello (rg n. 264/2025) la socia minoritaria della soc. Geolo-M, già destinataria di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per la rettifica del maggior reddito dichiarato per l'anno 2018, elevato ad € 7.625.087,08, a sua volta destinataria di un conseguente separato accertamento in ragione della propria quota di partecipazione alla medesima società di persone e per lo stesso anno 2018, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza 7574 del 10.6.2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sezione 22 in composizione monocratica, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo prospettando le medesime censure del secondo ricorso in appello sopra descritto.
Anche risetto a tale gravame risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate formulando nella sostanza le stesse eccezioni di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che gli atti di appello sopra esposti vengono esaminati e definiti congiuntamente per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, nonché al fine di integrare il giusto contraddittorio come segnalato nell'ordinanza di questa Sezione n. 2271 del 1.12.2025 in cui si dava atto che la parte contribuente, istante nel ricorso d'appello n. 1914 del 2024, rilevava, rispetto all'odierno giudizio riguardante la società Società_2 sas, la litispendenza di separati giudizi di appello davanti a questa CGT di II Grado( in particolare il giudizio con RGA 264/2025, presso la sez 3, riguardante la socia
Nominativo_1 e quello indicato con RGA 261/25, presso la sez. 11, riguardante il socio Rappresentante_1
), rimettendo al Presidente della Corte, trattandosi di litisconsorzio necessario tra società e soci,
l'opportunità della riunione dei giudizi per consentire il simultaneus processus.
Occorre, inoltre, porre in evidenza l'irrilevanza della circostanza, rappresentata dall'Agenzia delle Entrate, della cessazione della società appellante per cancellazione dal registro delle imprese.
La Corte di Cassazione con Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8067, ha avuto modo di affermare che “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
Trattandosi di una domanda giudiziale proposta da una società in accomandita semplice già cessata all'atto della proposizione del ricorso di primo grado, di fatto proposto dal Sig. Rappresentante_1 già socio accomandatario della Società_2 sas, la stessa è del tutto ammissibile.
Come contestato con la proposizione del primo mezzo di doglianza contenuto negli atti di appello, le sentenze gravate sarebbero nulle dato che le stesse sarebbero state assunte senza il necessario contraddittorio tra tutti i soci di una medesima società di persone;
nel caso in esame, sarebbe stata violata la regola del litisconsorzio necessario;
per cui tutti i soggetti del processo devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 637 Anno 2024, ha annullato una sentenza tributaria relativa all'accertamento IRPEF di una socia di una S.a.s. Il motivo è la violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio si è svolto senza la partecipazione degli altri soci. La Corte ha stabilito che, quando si contesta il reddito di una società di persone, tutti i soci devono obbligatoriamente partecipare al processo. La causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio. In alternativa, alla necessaria integrazione del contraddittorio, si pone il rimedio legato alla presenza di una originaria litispendenza per effetto di altri autonomi ricorsi avverso provvedimenti logicamente connessi sia in prima che secondo grado (quale è appunto il caso in esame in cui si impugnano l'accertamento principale a carico della società e quelli conseguenziali e derivati a carico dei soci per il reddito loro attribuito per effetto della rispettiva quota di partecipazione agli utili della società).
La questione in rito rileva ancor di più laddove una società chiude i battenti e viene cancellata dal registro delle imprese;
in tal caso, si pone il problema della responsabilità per la soddisfazione dei debiti di natura tributaria. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6772 del 13 marzo 2024 offre una risposta chiara e perentoria, affermando il principio del litisconsorzio necessario tra i soci: tutti gli ex soci devono essere coinvolti nel processo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità” …Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un'unica causa. L'identità sostanziale fra i diversi procedimenti può verificarsi nel caso in cui tutte le cause siano state trattate dalla stessa sezione della Commissione tributaria, le parti private siano state assistite dallo stesso difensore e le diverse pronunce siano risultate tra di loro compatibili e interconnesse. (Cass. sentenza 8766 del 5 aprile 2017 ). …” (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2022, n. 26307; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6073;
Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40175; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. sentenza n. 9894 depositata il 13 aprile 2023).
La Corte di Cassazione (già con l'ordinanza n. 2014/14) aveva peraltro affermato che la mancata riunione dei ricorsi in ipotesi di litisconsorzio necessario non comporta l'annullamento delle sentenze laddove i giudizi, ancorché celebrati separatamente, siano stati decisi dal medesimo giudice in maniera coordinata e con identica motivazione, come sovente avviene nel caso dei ricorsi dei soci e della società di persone presentati dinanzi alla medesima Commissione tributaria. La riunione dei ricorsi, stabilita dall'art. 29 del
D.Lgs. n. 546/1992, è tuttavia prevista solo per i ricorsi pendenti dinanzi alla medesima Commissione tributaria.
La citata riunione in appello di altrettanti ricorsi proposti dai soci e dalla società estinta di persona in persona del socio accomandatario non preclude la rilevanza della supposta eccezione.
Secondo l'interessante principio che si ricava dalla sentenza 8766 del 5 aprile 2017 della Corte di cassazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un'unica causa. L'identità sostanziale fra i diversi procedimenti può verificarsi nel caso in cui tutte le cause siano state trattate dalla stessa sezione della
Commissione tributaria, le parti private siano state assistite dallo stesso difensore e le diverse pronunce siano risultate tra di loro compatibili e interconnesse.
Gli elementi di fatto che hanno portato i giudici di legittimità a maturare tale conclusione sono ascrivibili alle seguenti circostanze:
i ricorsi di soci e società sono stati decisi, in primo grado, dalla stessa sezione della Ctp, nella stessa udienza e dinanzi al medesimo collegio;
i ricorsi di soci e società sono stati trattati anche in appello, dalla stessa sezione, nella medesima udienza e le parti sono state tutte assistite dal medesimo difensore;
le motivazioni delle sentenze relative ai ricorsi proposti dai soci hanno fatto espresso rinvio a quella posta a fondamento del rigetto del ricorso della società.
Per la Cassazione, i giudici di merito, operando in questo modo, non hanno violato il principio del contraddittorio tra le parti escludendo, nel contempo, ogni possibilità di originare un contrasto tra i giudicati.
Siccome tali elementi o circostanze processuali non sono rilevabili nei casi posti all'attenzione del collegio
(vedasi in particolare la mancanza di rinvio alla sentenza pronunciata in merito all'accertamento posto a carico della società cessata, nonchè l'identità della sezione della Corte di Giustizia di Primo Grado che ha adottato le sentenze gravate, essendo state assunte dalla sezione 18 e dalla 22 in udienze diverse) risulta palese la violazione del criterio processuale del litisconsorzio necessario.
Per le ragioni sopra espresse le sentenze impugnate sono dichiarate nulle per violazione del litisconsorzio necessario e per mancata riunione dei giudizi in primo grado con violazione dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente rimessione delle parti avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione.
Le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi stante la natura in rito della decisione adotta.
P.Q.M.
Previa riunione, gli appelli vanno accolti nei termini di cui in motivazione con conseguente rimessione delle parti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
CO RI GO MA TI