Articolo 1 della Legge 6 marzo 1987, n. 110
Articolo 2
Versione
26 marzo 1987
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987