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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1077/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, LA
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18684/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430246 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018 – 2023, n.
112401430246, contenente la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 10.479,00, dovuta a fronte, come detto, dell'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni che vanno dal 2018 al 2023, per l'immobile sito in Roma in Indirizzo_1, sul rilievo che sebbene il contribuente, per mezzo del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo (S1), stipulato e contestualmente registrato alla Serie 3T con n. 007537, in data 30.09.2016, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate DPRM UT Roma
5 – TU (TJS), con codice identificativo contratto: “TJS16T007537000FFF”, avesse preso in locazione l'immobile sito in Indirizzo_1 a far data dal 01.10.2016, tuttavia lo stesso contratto aveva avuto fine in data 30.09.2017.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46)
e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass.,
Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre
2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass Sez. 5^, 15 febbraio 2022, n.
4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024,
n. 16657).
L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, LA
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18684/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430246 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018 – 2023, n.
112401430246, contenente la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 10.479,00, dovuta a fronte, come detto, dell'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni che vanno dal 2018 al 2023, per l'immobile sito in Roma in Indirizzo_1, sul rilievo che sebbene il contribuente, per mezzo del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo (S1), stipulato e contestualmente registrato alla Serie 3T con n. 007537, in data 30.09.2016, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate DPRM UT Roma
5 – TU (TJS), con codice identificativo contratto: “TJS16T007537000FFF”, avesse preso in locazione l'immobile sito in Indirizzo_1 a far data dal 01.10.2016, tuttavia lo stesso contratto aveva avuto fine in data 30.09.2017.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46)
e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass.,
Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre
2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass Sez. 5^, 15 febbraio 2022, n.
4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024,
n. 16657).
L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.