TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2021
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 del mese di novembre, all'udienza tenuta dal G.I., presso la
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3735/2021 R.G., promossa da
, (C.F. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], Per_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Maria Adelaide Latella, giusta procura in atti;
attrice
contro
, (C.F. ), residente in Reggio Calabria CP_1 C.F._3 alla via Contrada Riparo Vecchio Cannavò n. 110; convenuto contumace
nonché contro
(C.F. ), in persona del su Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore ad negotia legale rappresentante dr. , rappresentata e difesa Controparte_3 in giudizio dall'Avv. Francesco Cuzzocrea, giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 convenuta
Oggi, all'udienza del 17/11/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, l'avv. MARIA ADELAIDE LATELLA;
- nell'interesse della convenuta l'avv. Controparte_2
RA RE.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive richieste.
L'avv. Latella, in particolare, insiste nella revoca dell'ordinanza del 13.12.2023, come già richiesto.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22.12.2021, in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , Persona_1 conveniva in giudizio e la compagnia CP_1 Controparte_2
l'attrice chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità di , conducente e CP_1 proprietario del veicolo Fiat Punto targato BY741XJ, nella verificazione del sinistro stradale avvenuto in data 07.11.2011, che aveva coinvolto il figlio , e, per Per_1
l'effetto, di condannarlo, in solido con la al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite, per complessivi €
260.000,00 o per importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione pagina 2 di 8 monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In particolare, l'attrice esponeva che:
- in data 07.11.2011, alle ore 20:20 circa, il minore si trovava, Persona_1 regolarmente seduto ed agganciato sul seggiolino auto, a bordo dell'autovettura Fiat Punto tg. BY741XJ, assicurata per la RCA con la condotta e di Controparte_2 proprietà del padre;
CP_1
- quest'ultimo, percorrendo la via Spirito Santo con una velocità di marcia eccessivamente elevata, per evitare di investire un pedone, frenava bruscamente e, a causa di ciò, balzava in avanti e l'antenna di un giocattolo che aveva con sé si Persona_1 conficcava nel suo occhio destro;
- a causa della gravissima lesione all'occhio, il bambino veniva trasportato d'urgenza presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico;
successivamente, presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, subiva un ulteriore intervento chirurgico;
- in conseguenza delle lesioni riportate, , riconosciuto come portatore Persona_1 di handicap, giusto verbale INPS del 10.06.2016 allegato, ha subito e subisce rilevanti danni patrimoniali, morali, esistenziali, alla vita di relazione e da perdita di chances.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.03.2022, la
[...] si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_2 risarcimento del danno, l'improponibilità della domanda per la violazione dell'art. 148 del
D.Lgs. n.209/2005, la nullità della domanda attorea in quanto “la vocatio in jus si appalesa gravemente lacunosa, incompleta e assolutamente carente dei requisiti previsti e richiesti dal codice di rito e risulta incerta e contraddittoria la causa petendi ed il petitum”; nel merito concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 28.03.2022, veniva dichiarata la contumacia di CP_1 regolarmente citato.
La causa era istruita a mezzo prova documentale e interrogatorio libero dell'attrice.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice Istruttore rilevava alcune contraddizioni sulla ricostruzione del sinistro emergenti dalla documentazione sanitaria e disponeva la comparizione delle parti per il libero interrogatorio.
Con successiva ordinanza del 13.12.2023 non ammetteva le prove orali richieste da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attrice è infondata per le ragioni di seguito rappresentate.
È necessario premettere che trova applicazione nella presente decisione, il criterio o principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (da Cass. sent. n. 11458/2018; in tema anche Cass. sent. n. 9936/2014
e Cass. sent. n. 12002/2014).
Ebbene, nel caso di specie, tale principio trova applicazione, in quanto, anche prescindendo dall'esame puntuale delle preliminari eccezioni di improponibilità della domanda e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la domanda di parte attrice risulta, comunque, immeritevole di accoglimento poiché le risultanze processuali non sono idonee e sufficienti a dimostrare la verificazione e la dinamica del sinistro quale allegata nell'atto introduttivo.
In particolare, la documentazione prodotta da parte attrice non può consentire di ritenere dimostrato che le lesioni subite dal minore si siano verificate Persona_1
durante il trasporto a bordo dell'autovettura, di proprietà e condotta dal padre, secondo le pagina 4 di 8 modalità indicate in citazione.
Nel certificato del servizio di Pronto Soccorso (ingresso n. 20110088867 del
07.11.2011) dell'azienda ospedaliera “B.M.M”, nell'anamnesi si legge: “trauma accidentale con l'autovettura” (v. allegato n. 2 di parte attrice).
Tuttavia, nella cartella clinica ambulatoriale n. 146/2011 della stessa
[...]
nell'anamnesi e stato obiettivo si legge: Controparte_4
“PRONTO SOCCORSO Il piccolo giunge alla nostra osservazione accompagnato dalla mamma che riferisce trauma accidentale su OD con un ferro” (v. allegato n. 3 di parte attrice).
Ed ancora nella cartella clinica dell'Ospedale San Gerardo di Monza, datata 16.11.2011, nell'anamnesi patologica remota e prossima si legge: “... Colpito accidentalmente 10 giorni fa da asta di occhiale OD ...” (v. allegato n. 5 di parte attrice).
In ordine alle rilevate contraddizioni, la madre del minore, durante il libero interrogatorio, si è limitata a riferire che “ … Quando sono arrivata al Pronto Soccorso mi hanno chiesto cosa fosse successo e poiché mio figlio aveva in mano una macchinina radiocomandata con l'antenna alzata ho pensato che si fosse fatto male con quella e quindi questo è quello che ho dichiarato;
ma, non parlando bene la lingua italiana, non mi sarò spiegata correttamente. Però posso dire che successivamente, mio marito, che sulle prime è rimasto scioccato, perché il bambino perdeva sangue dall'occhio, mi ha confermato che in effetti, si era fatto male con l'antenna della macchinina nel momento in cui lui aveva effettuato una brusca frenata; A.D.R.: Preciso che quando è accaduto
l'incidente io non c'ero, il bambino era in macchina con mio marito”. Ha aggiunto, inoltre:
“A.D.R.: L'antennina a cui ho fatto riferimento era posizionata sul telecomando e non sulla macchinina; A.D.R.: Io non ricordo di aver parlato di occhiali all'Ospedale di
Monza, ho fatto riferimento a un ferro, perché l'antennina è di ferro”.
pagina 5 di 8 È evidente che tali dichiarazioni non solo non spiegano le contraddizioni rilevate e non consentono di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica dell'accaduto, ma rendono ancora meno credibile la tesi proposta.
È altamente inverosimile che il minore dopo essersi procurato una gravissima lesione conficcandosi nell'occhio “l'antenna di un giocattolo” (atto di citazione, pag. 1) possa giungere al Pronto Soccorso tenendo, ancora, in mano “una macchinina radiocomandata con l'antenna alzata”.
È, altrettanto, inverosimile che un giocattolo per un minore così piccolo (il 7.11.2011,
, non aveva ancora compiuto quattro anni) possa contenere elementi (e, per di Per_1
più, l'antenna) in ferro;
se così fosse, la responsabilità dei genitori esercenti la legale responsabilità sarebbe tale da escludere ogni profilo di concorrente responsabilità di
[...]
quale conducente e proprietario del veicolo Fiat Punto, con polizza UnipolSai CP_1
Ass. ni s.p.a.
Vi è ancora l'ulteriore anamnesi patologica contenuta nella cartella clinica dell'Ospedale San Gerardo di Monza, datata 16.11.2011 (“... Colpito accidentalmente 10 giorni fa da asta di occhiale OD ...”) che non può, ragionevolmente, spiegarsi in ragione della madrelingua rumena di Tant'è che il riferimento al periodo Parte_1
temporale appare sostanzialmente corretto (“dieci giorni fa”). Inoltre, è desumibile che entrambi i genitori si siano recati, con il piccolo, presso l'Azienda Ospedaliera di Monza, avendo il padre sottoscritto la “richiesta di manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali” e “il consenso informato”(v. pag. 9 e ss. del documento costituente l'allegato n. 5 del fascicolo di parte attrice).
In presenza dei descritti elementi documentali, non può attribuirsi valore confessorio e dirimente, nei confronti della società di assicurazione e del sig. alla dichiarazione resa da proprietario e conducente del veicolo, nel modulo di constatazione CP_1
pagina 6 di 8 amichevole di incidente (c.d. modulo CAI); né potrebbe attribuirsi tale valore alle dichiarazioni eventualmente rese in sede di interrogatorio formale (che, per tali ragioni, non è stato ammesso). La Corte di Cassazione ha, difatti, chiarito che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2438 del 25.01.2024).
A fortiori non potrebbe portare a valutazioni differenti e/o concludenti l'esame testimoniale di tale la cui presenza o nominativo non è indicato nella Testimone_1
sezione, a ciò dedicata, del modello di constatazione amichevole di incidente e neppure nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa con la società di assicurazione.
Per le ragioni esposte, non può ritenersi dimostrata la responsabilità dei convenuti per le lesioni all'occhio subite dal minore e, pertanto, la domanda di Persona_1
risarcimento va rigettata.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza;
di conseguenza, esse si pongono a carico di parte attrice e si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte vittoriosa costituitasi in giudizio, tenuto conto del valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3735/2021 R.G., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da in proprio e Parte_1
pagina 7 di 8 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
; Per_1
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre Controparte_2 al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge.
Reggio Calabria, 17 novembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 del mese di novembre, all'udienza tenuta dal G.I., presso la
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3735/2021 R.G., promossa da
, (C.F. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], Per_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Maria Adelaide Latella, giusta procura in atti;
attrice
contro
, (C.F. ), residente in Reggio Calabria CP_1 C.F._3 alla via Contrada Riparo Vecchio Cannavò n. 110; convenuto contumace
nonché contro
(C.F. ), in persona del su Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore ad negotia legale rappresentante dr. , rappresentata e difesa Controparte_3 in giudizio dall'Avv. Francesco Cuzzocrea, giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 convenuta
Oggi, all'udienza del 17/11/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, l'avv. MARIA ADELAIDE LATELLA;
- nell'interesse della convenuta l'avv. Controparte_2
RA RE.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive richieste.
L'avv. Latella, in particolare, insiste nella revoca dell'ordinanza del 13.12.2023, come già richiesto.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22.12.2021, in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , Persona_1 conveniva in giudizio e la compagnia CP_1 Controparte_2
l'attrice chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità di , conducente e CP_1 proprietario del veicolo Fiat Punto targato BY741XJ, nella verificazione del sinistro stradale avvenuto in data 07.11.2011, che aveva coinvolto il figlio , e, per Per_1
l'effetto, di condannarlo, in solido con la al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite, per complessivi €
260.000,00 o per importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione pagina 2 di 8 monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In particolare, l'attrice esponeva che:
- in data 07.11.2011, alle ore 20:20 circa, il minore si trovava, Persona_1 regolarmente seduto ed agganciato sul seggiolino auto, a bordo dell'autovettura Fiat Punto tg. BY741XJ, assicurata per la RCA con la condotta e di Controparte_2 proprietà del padre;
CP_1
- quest'ultimo, percorrendo la via Spirito Santo con una velocità di marcia eccessivamente elevata, per evitare di investire un pedone, frenava bruscamente e, a causa di ciò, balzava in avanti e l'antenna di un giocattolo che aveva con sé si Persona_1 conficcava nel suo occhio destro;
- a causa della gravissima lesione all'occhio, il bambino veniva trasportato d'urgenza presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico;
successivamente, presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, subiva un ulteriore intervento chirurgico;
- in conseguenza delle lesioni riportate, , riconosciuto come portatore Persona_1 di handicap, giusto verbale INPS del 10.06.2016 allegato, ha subito e subisce rilevanti danni patrimoniali, morali, esistenziali, alla vita di relazione e da perdita di chances.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.03.2022, la
[...] si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al Controparte_2 risarcimento del danno, l'improponibilità della domanda per la violazione dell'art. 148 del
D.Lgs. n.209/2005, la nullità della domanda attorea in quanto “la vocatio in jus si appalesa gravemente lacunosa, incompleta e assolutamente carente dei requisiti previsti e richiesti dal codice di rito e risulta incerta e contraddittoria la causa petendi ed il petitum”; nel merito concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 28.03.2022, veniva dichiarata la contumacia di CP_1 regolarmente citato.
La causa era istruita a mezzo prova documentale e interrogatorio libero dell'attrice.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 15.02.2023, il Giudice Istruttore rilevava alcune contraddizioni sulla ricostruzione del sinistro emergenti dalla documentazione sanitaria e disponeva la comparizione delle parti per il libero interrogatorio.
Con successiva ordinanza del 13.12.2023 non ammetteva le prove orali richieste da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attrice è infondata per le ragioni di seguito rappresentate.
È necessario premettere che trova applicazione nella presente decisione, il criterio o principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (da Cass. sent. n. 11458/2018; in tema anche Cass. sent. n. 9936/2014
e Cass. sent. n. 12002/2014).
Ebbene, nel caso di specie, tale principio trova applicazione, in quanto, anche prescindendo dall'esame puntuale delle preliminari eccezioni di improponibilità della domanda e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la domanda di parte attrice risulta, comunque, immeritevole di accoglimento poiché le risultanze processuali non sono idonee e sufficienti a dimostrare la verificazione e la dinamica del sinistro quale allegata nell'atto introduttivo.
In particolare, la documentazione prodotta da parte attrice non può consentire di ritenere dimostrato che le lesioni subite dal minore si siano verificate Persona_1
durante il trasporto a bordo dell'autovettura, di proprietà e condotta dal padre, secondo le pagina 4 di 8 modalità indicate in citazione.
Nel certificato del servizio di Pronto Soccorso (ingresso n. 20110088867 del
07.11.2011) dell'azienda ospedaliera “B.M.M”, nell'anamnesi si legge: “trauma accidentale con l'autovettura” (v. allegato n. 2 di parte attrice).
Tuttavia, nella cartella clinica ambulatoriale n. 146/2011 della stessa
[...]
nell'anamnesi e stato obiettivo si legge: Controparte_4
“PRONTO SOCCORSO Il piccolo giunge alla nostra osservazione accompagnato dalla mamma che riferisce trauma accidentale su OD con un ferro” (v. allegato n. 3 di parte attrice).
Ed ancora nella cartella clinica dell'Ospedale San Gerardo di Monza, datata 16.11.2011, nell'anamnesi patologica remota e prossima si legge: “... Colpito accidentalmente 10 giorni fa da asta di occhiale OD ...” (v. allegato n. 5 di parte attrice).
In ordine alle rilevate contraddizioni, la madre del minore, durante il libero interrogatorio, si è limitata a riferire che “ … Quando sono arrivata al Pronto Soccorso mi hanno chiesto cosa fosse successo e poiché mio figlio aveva in mano una macchinina radiocomandata con l'antenna alzata ho pensato che si fosse fatto male con quella e quindi questo è quello che ho dichiarato;
ma, non parlando bene la lingua italiana, non mi sarò spiegata correttamente. Però posso dire che successivamente, mio marito, che sulle prime è rimasto scioccato, perché il bambino perdeva sangue dall'occhio, mi ha confermato che in effetti, si era fatto male con l'antenna della macchinina nel momento in cui lui aveva effettuato una brusca frenata; A.D.R.: Preciso che quando è accaduto
l'incidente io non c'ero, il bambino era in macchina con mio marito”. Ha aggiunto, inoltre:
“A.D.R.: L'antennina a cui ho fatto riferimento era posizionata sul telecomando e non sulla macchinina; A.D.R.: Io non ricordo di aver parlato di occhiali all'Ospedale di
Monza, ho fatto riferimento a un ferro, perché l'antennina è di ferro”.
pagina 5 di 8 È evidente che tali dichiarazioni non solo non spiegano le contraddizioni rilevate e non consentono di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica dell'accaduto, ma rendono ancora meno credibile la tesi proposta.
È altamente inverosimile che il minore dopo essersi procurato una gravissima lesione conficcandosi nell'occhio “l'antenna di un giocattolo” (atto di citazione, pag. 1) possa giungere al Pronto Soccorso tenendo, ancora, in mano “una macchinina radiocomandata con l'antenna alzata”.
È, altrettanto, inverosimile che un giocattolo per un minore così piccolo (il 7.11.2011,
, non aveva ancora compiuto quattro anni) possa contenere elementi (e, per di Per_1
più, l'antenna) in ferro;
se così fosse, la responsabilità dei genitori esercenti la legale responsabilità sarebbe tale da escludere ogni profilo di concorrente responsabilità di
[...]
quale conducente e proprietario del veicolo Fiat Punto, con polizza UnipolSai CP_1
Ass. ni s.p.a.
Vi è ancora l'ulteriore anamnesi patologica contenuta nella cartella clinica dell'Ospedale San Gerardo di Monza, datata 16.11.2011 (“... Colpito accidentalmente 10 giorni fa da asta di occhiale OD ...”) che non può, ragionevolmente, spiegarsi in ragione della madrelingua rumena di Tant'è che il riferimento al periodo Parte_1
temporale appare sostanzialmente corretto (“dieci giorni fa”). Inoltre, è desumibile che entrambi i genitori si siano recati, con il piccolo, presso l'Azienda Ospedaliera di Monza, avendo il padre sottoscritto la “richiesta di manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali” e “il consenso informato”(v. pag. 9 e ss. del documento costituente l'allegato n. 5 del fascicolo di parte attrice).
In presenza dei descritti elementi documentali, non può attribuirsi valore confessorio e dirimente, nei confronti della società di assicurazione e del sig. alla dichiarazione resa da proprietario e conducente del veicolo, nel modulo di constatazione CP_1
pagina 6 di 8 amichevole di incidente (c.d. modulo CAI); né potrebbe attribuirsi tale valore alle dichiarazioni eventualmente rese in sede di interrogatorio formale (che, per tali ragioni, non è stato ammesso). La Corte di Cassazione ha, difatti, chiarito che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2438 del 25.01.2024).
A fortiori non potrebbe portare a valutazioni differenti e/o concludenti l'esame testimoniale di tale la cui presenza o nominativo non è indicato nella Testimone_1
sezione, a ciò dedicata, del modello di constatazione amichevole di incidente e neppure nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa con la società di assicurazione.
Per le ragioni esposte, non può ritenersi dimostrata la responsabilità dei convenuti per le lesioni all'occhio subite dal minore e, pertanto, la domanda di Persona_1
risarcimento va rigettata.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza;
di conseguenza, esse si pongono a carico di parte attrice e si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte vittoriosa costituitasi in giudizio, tenuto conto del valore dichiarato della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3735/2021 R.G., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da in proprio e Parte_1
pagina 7 di 8 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
; Per_1
2) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre Controparte_2 al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge.
Reggio Calabria, 17 novembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 8 di 8