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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5714/2024 pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Raiteri, in forza di procura speciale alle liti del 24.03.2024, elettivamente domiciliato in
Torino, Via San Quintino n. 43 ATTORE contro
(C.F. ), sito in Torino, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonucci, in forza di procura speciale alle liti del 16.05.2024, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vinzaglio n. 29 CONVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per l'avv. Lodovica Ferrero in per delega orale TE CO e Parte_1 per l'avv. ANTONUCCI FRANCESCO. CP_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferrero precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate chiedendo in subordine la compensazione delle spese qualora la domanda in via principale non fosse accolta.
L'avv. Antonucci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione risposta e si oppone alla compensazione ex art. 91 c.p.c. e chiede procedersi ex artt. 88 e 96 c.p.c.
L'avv. Ferrero si oppone a tali ultime istanze evidenziando come l'impugnazione sia stata determinata dalla valutazione dell'erroneità delle tabelle millesimali e l'impugnazione era l'unico modo per non accettare l'applicazione di tali tabelle.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5714/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Raiteri, in forza di procura speciale alle liti del 24.03.2024, elettivamente domiciliato in
Torino, Via San Quintino n. 43
ATTORE contro
(C.F. ), sito in Torino, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonucci, in forza di procura speciale alle liti del 16.05.2024, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vinzaglio n. 29
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 24.11.2025
Oggetto del giudizio: Impugnazione di deliberazione condominiale
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
NEL MERITO, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 23/11/2023 adottata dal
[...]
relativamente ai punti 1), 2), 3 e 4) all'ordine del giorno;
Controparte_3
IN OGNI CASO, condannare il convenuto al pagamento delle spese, CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO: rigettare, per i motivi di cui alla narrativa, che precede, le domande tutte di parte attrice in quanto inammissibili ed infondate.
Con riserva di ulteriori produzioni, di indicare mezzi di prova, testimoni e deferire l'interrogatorio formale.
Dichiarare tenuto e condannare il signor alla refusione a favore del Parte_1
condominio sia della fase sospensiva sia del merito, con condanna dello stesso, altresì, a mente del combinato disposto di cui all'art. 88 e 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata, oltreché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende non inferiore ad euro 500, in conformità a quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto impugnazione avverso le deliberazioni assunte dal Parte_1
, sito in Torino (in seguito anche “ ”), in data Controparte_1 CP_1
22.11.2023, relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno, chiedendone la nullità o l'annullamento.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto: (i) l'incompletezza del verbale comunicato ai condomini, non corrispondente alla registrazione autorizzata della seduta assembleare;
(ii) l'annessione, da parte delle unità immobiliari site all'ultimo piano dell'edificio, del pagina 3 di 7 sottotetto alla volumetria delle rispettive porzioni di abitazione, senza autorizzazione né corrispettivo, nonostante nel Regolamento di condominio il sottotetto fosse considerato parte comune e (iii) l'erroneità degli odierni riparti di spese, frutto di tabelle millesimali non più corrispondenti allo stato di fatto.
Parte attrice ha concluso chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari impugnate, con particolare riferimento ai riparti afferenti alle attuali tabelle millesimali vigenti e, nel merito, la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle deliberazioni.
Il , costituendosi, ha eccepito la mera programmaticità delle deliberazioni CP_1
assunte dall'assemblea e la regolarità formale, nonché liceità, delle stesse. In particolare, ha rilevato come le deliberazioni assunte ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno avessero a oggetto un non facere e in quanto tali non potessero pregiudicare in alcun modo gli interessi di parte attrice, che risultava quindi essere carente di interesse ad agire.
Ha concluso instando per il rigetto di tutte le domanda di parte attrice, con condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
All'udienza del 20.05.2024 parte attrice ha rinunciato all'istanza di sospensione.
Rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
2. La domanda di parte attrice non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha impugnato le deliberazioni assembleari assunte dal in data CP_1
22.11.2023 ai punti 1), 2), 3) e 4) all'ordine del giorno.
2.1. Come emerge dal verbale dell'assemblea svolta in data 22.11.2023 (doc. 2), le deliberazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono negative per mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
Dal verbale dell'assemblea (doc. 2 di parte attrice), si riscontra che:
- al punto 1) dell'ordine del giorno, relativo alla relazione dell'amministratore sull'incontro di mediazione del 20.09.2023, l'assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di “rifare le tabelle millesimali del riscaldamento dando incarico ad un professionista da concordare anche con il sig. ed il sig. ” non CP_4 Pt_1
pagina 4 di 7 approva la deliberazione, risultando solo due voti favorevoli ( e ), CP_4 Pt_1
corrispondenti a 118,07 millesimi e tredici contrari per 681,41 millesimi;
- al punto 2), in materia di verifica della titolarità dei locali sottotetto in capo agli attuali condomini e utilizzatori, l'assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di “procedere a dare incarico ad una terza parte per verificare se le proprietà che hanno fatto i lavori nel sottotetto ne avessero titolarità”, non approva la deliberazione, risultando solo due voti favorevoli ( e ), corrispondenti CP_4 Pt_1
a 118,07 millesimi e tredici contrari per 681,41 millesimi, né risulta approvata la possibilità di adire per vie legali i proprietari delle mansarde;
- al punto 3), avente a oggetto la richiesta risarcitoria per la mancata locazione dei locali condominiali, l'assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di
“richiedere un risarcimento alla signora ed al geom. per la mancata Pt_2 CP_5
reddittività del locale portineria” non approva la deliberazione risultando solo due voti favorevoli ( e ), corrispondenti a 118,07 millesimi e tredici CP_4 Pt_1
contrari per 681,41 millesimi.
In diritto, si osserva che nonostante il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale è pacifica la possibilità di impugnare deliberazioni assembleari dal contenuto negativo che integrano una decisione e più in particolare una manifestazione giuridicamente rilevante di volontà, che giunge al termine di un procedimento assembleare (cfr. Cass. 7874/2024 e Cass. n. 15697/2020 “È noto che le deliberazioni di un'assemblea condominiale aventi contenuto negativo sono comunque legittimamente impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria al pari di tutte le altre, limitandosi l'art. 1137
c.c. a stabilire la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte “) deve rammentarsi come “L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del
, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un CP_1
mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio.” (Cass. Sez. 6, 10/05/2013, n. 11214).
Le delibere negative assunte ai numeri 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno, di cui non sono pagina 5 di 7 stati lamentati vizi formali, esprimono legittimamente la volontà assembleare di non procedere all'approvazione dell'argomento trattato quale risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea.
Sul punto si richiama il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale: “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere CP_1
valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.”. (Cass. n. 5061/20).
Alla luce delle considerazioni svolte l'impugnazione delle deliberazioni di cui ai punti 1),
2) e 3) dall'assemblea riunita in data 22.11.2023 non può trovare accoglimento non essendo le deliberazioni affette da alcun vizio che ne possa determinare la caducazione né essendovi prova dell'esistenza di un grave pregiudizio.
2.2. Quanto invece alla deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno – secondo cui “indipendentemente dalle offerte ricevute si propone di affittare i locali di portineria”
e “si propone di dare incarico al sig. di fare una valutazione di congruità sulle Pt_3
offerte ricevute e di richiedere altre offerte da sottoporre al condominio in una prossima assemblea” – si tratta di deliberazione approvata all'unanimità dei presenti, compreso il voto favorevole di parte attrice.
Nel caso di specie, , presente all'assemblea nella quale ha espresso voto Parte_1
favorevole, non risulta legittimato a impugnare la delibera in questione, stante il secondo comma dell'art. 1137 c.c., per cui “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Ciò posto tutte le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
pagina 6 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Deve essere, infine, accolta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 terzo comma c.p.c. alla luce della manifesta infondatezza dell'impugnazione – proposta avverso deliberazioni negative prive di vizi di legittimità ed espressione del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea ovvero contro deliberazione assunta con il voto favorevole dell'attore - con condanna dell'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 1.904,50 corrispondente alla metà delle spese di lite.
A tale condanna consegue quella dell'attore a pagare la somma di € 500,00 in favore della ex art. 96 quarto comma c.p.c. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_3
CONDANNA a rimborsare a favore del Parte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per
[...]
compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA a corrispondere a favore del Parte_1 [...]
, ex art. 96 terzo comma c.p.c., l'importo di € 1.904,50. Controparte_3
CONDANNA a pagare alla Cassa delle Ammende la somma di € 500,00. Parte_1
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5714/2024 pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Raiteri, in forza di procura speciale alle liti del 24.03.2024, elettivamente domiciliato in
Torino, Via San Quintino n. 43 ATTORE contro
(C.F. ), sito in Torino, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonucci, in forza di procura speciale alle liti del 16.05.2024, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vinzaglio n. 29 CONVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per l'avv. Lodovica Ferrero in per delega orale TE CO e Parte_1 per l'avv. ANTONUCCI FRANCESCO. CP_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferrero precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate chiedendo in subordine la compensazione delle spese qualora la domanda in via principale non fosse accolta.
L'avv. Antonucci precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione risposta e si oppone alla compensazione ex art. 91 c.p.c. e chiede procedersi ex artt. 88 e 96 c.p.c.
L'avv. Ferrero si oppone a tali ultime istanze evidenziando come l'impugnazione sia stata determinata dalla valutazione dell'erroneità delle tabelle millesimali e l'impugnazione era l'unico modo per non accettare l'applicazione di tali tabelle.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5714/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Raiteri, in forza di procura speciale alle liti del 24.03.2024, elettivamente domiciliato in
Torino, Via San Quintino n. 43
ATTORE contro
(C.F. ), sito in Torino, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonucci, in forza di procura speciale alle liti del 16.05.2024, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vinzaglio n. 29
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 24.11.2025
Oggetto del giudizio: Impugnazione di deliberazione condominiale
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
NEL MERITO, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 23/11/2023 adottata dal
[...]
relativamente ai punti 1), 2), 3 e 4) all'ordine del giorno;
Controparte_3
IN OGNI CASO, condannare il convenuto al pagamento delle spese, CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO: rigettare, per i motivi di cui alla narrativa, che precede, le domande tutte di parte attrice in quanto inammissibili ed infondate.
Con riserva di ulteriori produzioni, di indicare mezzi di prova, testimoni e deferire l'interrogatorio formale.
Dichiarare tenuto e condannare il signor alla refusione a favore del Parte_1
condominio sia della fase sospensiva sia del merito, con condanna dello stesso, altresì, a mente del combinato disposto di cui all'art. 88 e 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata, oltreché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende non inferiore ad euro 500, in conformità a quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto impugnazione avverso le deliberazioni assunte dal Parte_1
, sito in Torino (in seguito anche “ ”), in data Controparte_1 CP_1
22.11.2023, relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno, chiedendone la nullità o l'annullamento.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto: (i) l'incompletezza del verbale comunicato ai condomini, non corrispondente alla registrazione autorizzata della seduta assembleare;
(ii) l'annessione, da parte delle unità immobiliari site all'ultimo piano dell'edificio, del pagina 3 di 7 sottotetto alla volumetria delle rispettive porzioni di abitazione, senza autorizzazione né corrispettivo, nonostante nel Regolamento di condominio il sottotetto fosse considerato parte comune e (iii) l'erroneità degli odierni riparti di spese, frutto di tabelle millesimali non più corrispondenti allo stato di fatto.
Parte attrice ha concluso chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari impugnate, con particolare riferimento ai riparti afferenti alle attuali tabelle millesimali vigenti e, nel merito, la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle deliberazioni.
Il , costituendosi, ha eccepito la mera programmaticità delle deliberazioni CP_1
assunte dall'assemblea e la regolarità formale, nonché liceità, delle stesse. In particolare, ha rilevato come le deliberazioni assunte ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno avessero a oggetto un non facere e in quanto tali non potessero pregiudicare in alcun modo gli interessi di parte attrice, che risultava quindi essere carente di interesse ad agire.
Ha concluso instando per il rigetto di tutte le domanda di parte attrice, con condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
All'udienza del 20.05.2024 parte attrice ha rinunciato all'istanza di sospensione.
Rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa è stata discussa all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
2. La domanda di parte attrice non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha impugnato le deliberazioni assembleari assunte dal in data CP_1
22.11.2023 ai punti 1), 2), 3) e 4) all'ordine del giorno.
2.1. Come emerge dal verbale dell'assemblea svolta in data 22.11.2023 (doc. 2), le deliberazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono negative per mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
Dal verbale dell'assemblea (doc. 2 di parte attrice), si riscontra che:
- al punto 1) dell'ordine del giorno, relativo alla relazione dell'amministratore sull'incontro di mediazione del 20.09.2023, l'assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di “rifare le tabelle millesimali del riscaldamento dando incarico ad un professionista da concordare anche con il sig. ed il sig. ” non CP_4 Pt_1
pagina 4 di 7 approva la deliberazione, risultando solo due voti favorevoli ( e ), CP_4 Pt_1
corrispondenti a 118,07 millesimi e tredici contrari per 681,41 millesimi;
- al punto 2), in materia di verifica della titolarità dei locali sottotetto in capo agli attuali condomini e utilizzatori, l'assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di “procedere a dare incarico ad una terza parte per verificare se le proprietà che hanno fatto i lavori nel sottotetto ne avessero titolarità”, non approva la deliberazione, risultando solo due voti favorevoli ( e ), corrispondenti CP_4 Pt_1
a 118,07 millesimi e tredici contrari per 681,41 millesimi, né risulta approvata la possibilità di adire per vie legali i proprietari delle mansarde;
- al punto 3), avente a oggetto la richiesta risarcitoria per la mancata locazione dei locali condominiali, l'assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di
“richiedere un risarcimento alla signora ed al geom. per la mancata Pt_2 CP_5
reddittività del locale portineria” non approva la deliberazione risultando solo due voti favorevoli ( e ), corrispondenti a 118,07 millesimi e tredici CP_4 Pt_1
contrari per 681,41 millesimi.
In diritto, si osserva che nonostante il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale è pacifica la possibilità di impugnare deliberazioni assembleari dal contenuto negativo che integrano una decisione e più in particolare una manifestazione giuridicamente rilevante di volontà, che giunge al termine di un procedimento assembleare (cfr. Cass. 7874/2024 e Cass. n. 15697/2020 “È noto che le deliberazioni di un'assemblea condominiale aventi contenuto negativo sono comunque legittimamente impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria al pari di tutte le altre, limitandosi l'art. 1137
c.c. a stabilire la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte “) deve rammentarsi come “L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del
, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un CP_1
mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio.” (Cass. Sez. 6, 10/05/2013, n. 11214).
Le delibere negative assunte ai numeri 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno, di cui non sono pagina 5 di 7 stati lamentati vizi formali, esprimono legittimamente la volontà assembleare di non procedere all'approvazione dell'argomento trattato quale risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea.
Sul punto si richiama il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale: “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere CP_1
valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.”. (Cass. n. 5061/20).
Alla luce delle considerazioni svolte l'impugnazione delle deliberazioni di cui ai punti 1),
2) e 3) dall'assemblea riunita in data 22.11.2023 non può trovare accoglimento non essendo le deliberazioni affette da alcun vizio che ne possa determinare la caducazione né essendovi prova dell'esistenza di un grave pregiudizio.
2.2. Quanto invece alla deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno – secondo cui “indipendentemente dalle offerte ricevute si propone di affittare i locali di portineria”
e “si propone di dare incarico al sig. di fare una valutazione di congruità sulle Pt_3
offerte ricevute e di richiedere altre offerte da sottoporre al condominio in una prossima assemblea” – si tratta di deliberazione approvata all'unanimità dei presenti, compreso il voto favorevole di parte attrice.
Nel caso di specie, , presente all'assemblea nella quale ha espresso voto Parte_1
favorevole, non risulta legittimato a impugnare la delibera in questione, stante il secondo comma dell'art. 1137 c.c., per cui “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Ciò posto tutte le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
pagina 6 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Deve essere, infine, accolta la domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 terzo comma c.p.c. alla luce della manifesta infondatezza dell'impugnazione – proposta avverso deliberazioni negative prive di vizi di legittimità ed espressione del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea ovvero contro deliberazione assunta con il voto favorevole dell'attore - con condanna dell'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 1.904,50 corrispondente alla metà delle spese di lite.
A tale condanna consegue quella dell'attore a pagare la somma di € 500,00 in favore della ex art. 96 quarto comma c.p.c. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_3
CONDANNA a rimborsare a favore del Parte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per
[...]
compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA a corrispondere a favore del Parte_1 [...]
, ex art. 96 terzo comma c.p.c., l'importo di € 1.904,50. Controparte_3
CONDANNA a pagare alla Cassa delle Ammende la somma di € 500,00. Parte_1
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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