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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1090/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA CELI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2024 conveniva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti Controparte_1 civile del matrimonio dalla resistente, alle condizioni già sancite in sede di separazione personale.
Il ricorrente premetteva: di aver contratto matrimonio con Controparte_1 in Polonia il 20.09.2014 e che dal matrimonio non nascevano figli;
che, non essendo possibile continuare il rapporto di coniugio, in data 23 maggio
2023 veniva emessa sentenza di separazione personale dei coniugi;
che non
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto vi è alcuna possibilità di ripristinare i rapporti con il coniuge e non vi è da anni alcun rapporto affettivo. non si è costituita, benché ritualmente citata e, pertanto, Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18 settembre 2025, il Giudice ha proceduto all'udizione dell'unica parte costituita.
Acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione, all'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione italiana a norma dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”.
Nel caso di specie, emerge che il ricorrente, di cittadinanza italiana, risiede in territorio italiano da più di sei mesi. Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre
2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie non potendo essere applicati gli altri criteri di collegamento deve essere applicata la legge italiana in quanto legge del foro adito (art. 8, comma 1, lett. d).
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni dell'unica parte costituita, del contegno processuale di parte resistente e della documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza pubblicata il 23 maggio 2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Tenuto conto della natura del procedimento sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 1090 del 2024 R.G.:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frombork (Polonia) il 20/09/2014, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al n. 65, parte 2, serie C, anno 2014, tra nato a Parte_1
LB NA (ME) il 23/11/1950 e
[...]
nata in [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1090/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA CELI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2024 conveniva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti Controparte_1 civile del matrimonio dalla resistente, alle condizioni già sancite in sede di separazione personale.
Il ricorrente premetteva: di aver contratto matrimonio con Controparte_1 in Polonia il 20.09.2014 e che dal matrimonio non nascevano figli;
che, non essendo possibile continuare il rapporto di coniugio, in data 23 maggio
2023 veniva emessa sentenza di separazione personale dei coniugi;
che non
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto vi è alcuna possibilità di ripristinare i rapporti con il coniuge e non vi è da anni alcun rapporto affettivo. non si è costituita, benché ritualmente citata e, pertanto, Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18 settembre 2025, il Giudice ha proceduto all'udizione dell'unica parte costituita.
Acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione, all'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione italiana a norma dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”.
Nel caso di specie, emerge che il ricorrente, di cittadinanza italiana, risiede in territorio italiano da più di sei mesi. Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre
2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie non potendo essere applicati gli altri criteri di collegamento deve essere applicata la legge italiana in quanto legge del foro adito (art. 8, comma 1, lett. d).
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni dell'unica parte costituita, del contegno processuale di parte resistente e della documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza pubblicata il 23 maggio 2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Tenuto conto della natura del procedimento sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 1090 del 2024 R.G.:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frombork (Polonia) il 20/09/2014, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al n. 65, parte 2, serie C, anno 2014, tra nato a Parte_1
LB NA (ME) il 23/11/1950 e
[...]
nata in [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto