Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12194 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determina prot. N. 247050/2025 datata 11 agosto 2025, successivamente conosciuta, del Capo del I Reparto del Comando Generale di esclusione dalla procedura di cui di cui al Foglio d'Ordini n. 9 del Comando Generale della Guardia di Finanza del 21.04.2023, Determinazione successivamente conosciuta attraverso comunicazione n. 137410/2025 trasmessa via posta certificata.
nonché della graduatoria finale della procedura Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 413 del 02.01.2024 nella parte in cui sia riesaminata attraverso l'esclusione del ricorrente.
ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della Determinazione n. 123587 di cui al Foglio d'Ordini n. 9 del Comando Generale della Guardia di Finanza del 21.04.2023, recante il Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 403 allievi marescialli al 24° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo, con particolare riferimento all'articolo 2 comma 1 del Bando e all'allegato 2 nella parte in cui siano interpretati sfavorevolmente al ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale tra i quali, con particolare riferimento ai provvedimenti e verbali di estremi sconosciuti con i quali sia stata riesaminta la posizione del ricorrente e rivalutati i suoi titoli, revocando illegittimamente tutte le precedenti determinazioni assunte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa UL La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1 - Con determina n. 9839 del 14 gennaio 2025, resa nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 403 allievi marescialli, è stata disposta l’esclusione del ricorrente in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali, risultava essere privo di una laurea triennale in discipline economico-giuridiche come da elenco riportato nell’allegato 2 del bando.
Tale determinazione è stata annullata da questa sezione con sentenza 7167 del 2025 ritenendo fondato il prioritario vizio di incompetenza, in quanto l’esclusione era avvenuta ad opera di una sottocommissione differente da quella originariamente competente.
Con determinazione n. 247050 dell’11 agosto 2025, l’organo competente, in adempimento della sentenza, ha escluso nuovamente il ricorrente dalla procedura concorsuale in oggetto confermando la motivazione della precedente esclusione.
2 - Anche il nuovo provvedimento è stato impugnato dal ricorrente che, con l’odierno gravame ripropone le censure già sollevate in relazione alla precedente determinazione, ma assorbite nella sentenza in ragione del carattere prioritario del vizio di incompetenza.
In particolare, il ricorso è affidato a tre motivi di censura, con cui lamenta, in sintesi:
i) l’illegittimo esercizio del potere di autotutela sulla graduatoria, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, considerata la mancata esplicitazione di un concreto e attuale interesse pubblico idoneo a giustificare la rettifica in senso sfavorevole di una posizione ormai consolidata;
ii) la violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la laurea di primo livello dallo stesso posseduta in “Scienze e tecnologie della comunicazione” sarebbe del tutto sovrapponibile, come valore legale e come piano di studi, ad altri titoli ammessi dal bando, ed in particolare al diploma di “Marketing e comunicazione di azienda” e alla “Laurea in Sociologia”;
iii) la violazione delle garanzie partecipative e del principio del legittimo affidamento, avendo l’Amministrazione inciso sfavorevolmente su una posizione ormai consolidata senza previa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
3 - Resiste in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, insistendo per il rigetto del gravame.
TT
1 - Il ricorso è infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti.
2 - Sulla base della documentazione in atti, i fatti di causa possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva in esame, superando le prove previste e risultando vincitore del concorso, classificandosi alla posizione n. 141 della relativa graduatoria di merito.
Nel corso della procedura, l’Ufficio personale ha provveduto a convocare il ricorrente per la verifica dei titoli dichiarati, espletata con esito favorevole. In particolare, la Sottocommissione nominata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), ha confermato la legittimità dei titoli ai fini della partecipazione al concorso e, con comunicazione PEC del 13 marzo 2024, ha dato atto dell’intervenuto scioglimento della riserva.
Il ricorrente ha quindi frequentato il corso di formazione dal 15 luglio 2024 al 15 gennaio 2025, superando i relativi esami e classificandosi al posto n. 362 della graduatoria finale di corso.
Senonché, nell’ambito di un distinto contenzioso promosso da altro candidato escluso dalla medesima procedura per carenza del titolo di partecipazione, è stata prodotta documentazione dalla quale emergeva la possibile sussistenza di analoghe criticità anche in relazione ad altri candidati.
Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di partecipazione e del principio di par condicio , l’Amministrazione ha avviato un’ulteriore istruttoria, all’esito della quale, anche mediante consultazione del Documento unico matricolare del ricorrente, ha accertato che quest’ultimo non fosse in possesso del titolo richiesto dal bando. Sulla base di tali risultanze, con determina n. 9389 del 14 gennaio 2025, l’Amministrazione ha quindi disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per carenza del requisito di partecipazione, esclusione poi confermata dalla competente commissione con la determinazione n. 247050 dell’11 agosto 2025, oggetto del presente giudizio.
3 - Sulla base di tanto, con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato lamentando vizi relativi al corretto esercizio del potere di autotutela e alla violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990. In particolare, l’Amministrazione avrebbe disposto l’esclusione intervenendo su una graduatoria ormai definitiva, senza adeguata motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, né alcuna ponderazione dell’affidamento maturato dal ricorrente.
Al riguardo, il ricorrente ha richiamato precedenti conformi della giurisprudenza del T.a.r. Lazio resi in casi analoghi (tra cui T.a.r. Lazio Roma, Sez. I- bis, n. 4820 del 2025 e 1301 del 2022), nei quali è stato affermato che l’esercizio del potere di autotutela su graduatorie concorsuali, quando intervenga a distanza di tempo e su procedure ormai concluse, è illegittimo ove manchi la valutazione di un interesse pubblico attuale e prevalente, soprattutto quando la posizione del candidato si sia consolidata all’esito del positivo completamento del percorso selettivo e formativo e a fronte dell’avvenuto investimento organizzativo e formativo dell’Amministrazione, ormai già speso in relazione al candidato.
3.1 - Il motivo è infondato, atteso che, come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, non risulta applicabile al caso di specie la disciplina generale dell’autotutela di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, trattandosi di attività amministrativa connotata da profili di doverosità nell’ambito di una procedura concorsuale retta dal principio della par condicio tra i candidati. In tale contesto, l’Amministrazione è tenuta ad accertare in modo rigoroso il possesso dei requisiti di partecipazione, senza che possa consolidarsi alcun legittimo affidamento in capo al candidato in presenza della originaria carenza di un requisito essenziale, soprattutto ove l’ammissione sia derivata da una dichiarazione non conforme al vero, come avvenuto nel caso di specie.
All’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, infatti, è emerso che il ricorrente, nella domanda di partecipazione, aveva dichiarato il possesso della laurea L-14 in “Classe delle lauree triennali in Scienze dei servizi giuridici”, espressamente prevista dall’Allegato A al bando, mentre risulta in realtà in possesso della laurea in “Scienze e tecnologie della comunicazione” (L-509 – ordinamento 2002, sede di Roma, classe 14), titolo non riconducibile tra quelli richiesti dalla lex specialis e tale da indurre in errore la commissione.
In tale prospettiva, l’Amministrazione è intervenuta al fine di assicurare il ripristino della legalità della procedura, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta selezione dei candidati e al rispetto della par condicio , interesse che è in re ipsa e non richiede specifica motivazione ulteriore, in quanto connaturato all’eliminazione degli effetti di una partecipazione non conforme ai requisiti prescritti dal bando.
3.2 - In tale prospettiva, non risulta neppure invocabile il principio dell’assorbimento richiamato dal ricorrente, elaborato dalla giurisprudenza al fine di ritenere, in via eccezionale, che un iniziale giudizio negativo, reso ad esempio in sede di preselezione o di ammissione alle prove, possa essere superato o neutralizzato dal successivo esito positivo delle prove, cui il candidato sia stato ammesso in esecuzione di una decisione cautelare di ammissione con riserva.
Tale principio ha infatti natura eccezionale ed è stato elaborato con riferimento a procedure di carattere idoneativo o abilitativo, nelle quali il positivo superamento delle prove successive può, in via del tutto eccezionale, assorbire l’originario giudizio negativo, valorizzando l’esito complessivo della verifica delle capacità del candidato.
Esso, tuttavia, non è estensibile alle procedure di natura concorsuale, caratterizzate dalla piena competizione tra i candidati e dal rigoroso rispetto della par condicio , né può essere utilizzato per surrogare o sanare la originaria mancanza di un requisito di partecipazione previsto dalla lex specialis a pena di esclusione.
4 - Per le medesime ragioni risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative.
Il provvedimento impugnato costituisce, infatti, espressione di attività sostanzialmente vincolata, conseguente all’accertata carenza originaria di un requisito essenziale di partecipazione previsto dalla lex specialis , rispetto alla quale l’Amministrazione non disponeva di alcun margine di discrezionalità valutativa circa il mantenimento del candidato nella procedura concorsuale.
Ne consegue che la partecipazione procedimentale del ricorrente non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso del procedimento, potendo trovare pertanto applicazione la speciale sanatoria di cui all’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990.
Neppure è ravvisabile la dedotta violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali, atteso che tale principio non può essere invocato sino al punto da consentire l’ammissione di candidati privi dei requisiti prescritti dalla lex specialis , dovendo essere pur sempre garantita la selezione di soggetti che abbiano maturato competenze adeguate e conseguito i corrispondenti titoli richiesti dal bando.
5 - Analogamente, risulta infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la sostanziale equipollenza tra il titolo di studio da lui posseduto - laurea triennale in “Scienze e tecnologie della comunicazione” - e altri titoli espressamente ammessi dal bando, quali il diploma universitario in “Marketing e comunicazione d’azienda” e la laurea in “Sociologia”.
Occorre, in primo luogo, rilevare che il titolo posseduto dal ricorrente appartiene al sistema disciplinato dal d.m. 509 del 1999 ed è inquadrato nella classe 14 “Scienze della comunicazione”, corrispondente alle lauree triennali dell’ordinamento previgente alla riforma introdotta dal d.m. 270 del 2004.
Il bando di concorso, nell’Allegato A, individuava in maniera tassativa i titoli di studio utili ai fini della partecipazione, includendo non soltanto lauree conseguite secondo il vigente ordinamento di cui al d.m. n. 270/2004, ma anche specifiche lauree del previgente ordinamento di cui al d.m. n. 509/1999, nonché determinati diplomi universitari ritenuti idonei.
La lex specialis , pertanto, aveva già operato a monte una precisa valutazione di corrispondenza tra titoli appartenenti ai diversi ordinamenti universitari succedutisi nel tempo, individuando espressamente le classi e i diplomi ritenuti equivalenti ai fini concorsuali. In tale prospettiva, risultava ad esempio espressamente ricompresa la classe 17 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale” del d.m. n. 509/1999, in quanto equivalente all’attuale classe L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”, così come veniva specificamente indicato il corrispondente diploma universitario “Marketing e comunicazione di azienda”.
Viceversa, tra i titoli ammessi non risulta ricompresa la classe 14 “Scienze della comunicazione” del D.M. n. 509/1999, posseduta dal ricorrente, proprio in quanto non ritenuta equiparabile alle qualifiche ritenute necessarie dalla lex specialis per accedere al concorso.
5.1 - Né una simile equiparazione può essere desunta in via normativa.
In particolare, dalla tabella allegata al decreto interministeriale 11 novembre 2011, recante “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, e dei diplomi universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 alle lauree ex d.m. n. 509/1999 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, emerge che la laurea in “Scienze e tecnologie della comunicazione” - classe 14 ex d.m. n. 509/1999 - posseduta dal ricorrente risulta equiparata esclusivamente al diploma universitario in “Giornalismo” nonché, nell’ambito del successivo ordinamento ex D.M. n. 270/2004, alla laurea L-20 “Scienze della comunicazione”, anch’essi non indicati nella lex specialis .
Viceversa, il diploma universitario in “Marketing e comunicazione d’azienda”, richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa equivalenza, non corrisponde affatto alla laurea in “Scienze e tecnologie della comunicazione” - classe 14 - lui posseduta, risultando invece equiparato alla classe 17 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale” ai sensi del D.M. n. 509/1999, nonché alla classe L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale” ai sensi del D.M. n. 270/2004.
Si tratta, peraltro, proprio delle classi di laurea espressamente richiamate dalla lex specialis tra i titoli ammessi alla procedura concorsuale, a conferma del fatto che il bando aveva già recepito e valorizzato le equiparazioni normativamente previste, senza tuttavia includervi la classe 14 “Scienze della comunicazione” posseduta dal ricorrente.
Tale scelta risulta coerente con la ratio della procedura concorsuale, finalizzata al reclutamento di personale dotato di specifiche competenze economico-giuridiche funzionali ai compiti istituzionali della Guardia di finanza, rispetto alle quali il percorso formativo della classe 14 “Scienze della comunicazione”, incentrato prevalentemente su ambiti comunicativi e mediatici, presenta profili non omogenei rispetto alla professionalità ricercata.
5.3 - Né persuade l’assunto del ricorrente secondo cui la laurea posseduta presenterebbe “ una serie di esami assolutamente conformi ” alla laurea L-40 in “Sociologia”, come sarebbe confermato dalla circostanza che “ l’Università Mercatorum […] in caso di iscrizione rispetto alla laurea in Sociologia L-40 gli riconoscerebbe ben 90 crediti formativi tra quelli già conseguiti […] ”. Per un verso infatti le equiparazioni tra titoli di studio, tanto se previste dalla normativa quanto dalla lex specialis , sono di stretta interpretazione e vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, la quale è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, a tutela della parità di trattamento tra i concorrenti e dell’affidamento sulle regole di gara cristallizzate nel bando (cfr. Cons. Stato, 15 novembre 2023, n. 9774). In ogni caso, il mero riconoscimento di alcuni crediti formativi maturati nel precedente percorso universitario non comporta certamente alcuna equivalenza del titolo, rilevando esclusivamente ai fini della riduzione dei cfu necessari per il conseguimento del diverso titolo, di modo che, anche in base a quanto prospettato dla ricorrente, per conseguire la laurea L-40 in “Sociologia” che richiede complessivamente 180 cfu, occorrerebbe acquisire ulteriori 90 cfu.
6 - In definitiva il ricorso introduttivo deve essere rigettato perché infondato.
7 - La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC EL, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
UL La AL, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UL La AL | NC EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.