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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1439/2025 depositato il 23/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250007259807 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 13.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250007259807 in data 24.07.2025, notificato in data 11.09.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava a carico di Ricorrente_1 l'obbligo del versamento della somma di euro 556,00 per Tari anno 2023.
Con ricorso in data 03.11.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 03.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 23.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in autotutela;
invece, non si costituiva il giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 03.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 13.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, , ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 03.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e, in parte, accolto limitatamente alle sanzioni e agli interessi.
Invero, la resistente società Soget spa, come evidenziato nella memoria di costituzione, ha provveduto alla rettifica dell'avviso di accertamento impugnato, tenendo conto dei rilievi formulati dalla parte ricorrente
(peraltro, già segnalati in precedenza) e provvedendo all'emissione di un nuovo avviso, comunicato al contribuente con pec in data 26.11.2025, così rideterminando la tassa dovuta per sorta capitale, sanzioni e interessi (cfr. all. n. 5 del fascicolo telematico di parte resistente).
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale intervento in autotutela dell'Ente impositore, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere, relativamente alla sorta capitale della
Tari anno 2023.
Invece, quanto alle doglianze dell'odierna parte ricorrente circa la determinazione delle sanzioni (euro
80,34) e degli interessi (euro 10,68), le stesse, ad avviso della Corte adita, appaiono fondate e, quindi, vanno accolte. Infatti, tali importi sono stati determinati per il ritardo nel pagamento, ma tale ritardo appare causato da una errata determinazione del concessionario nella quantificazione dell'importo originario della tassa, sicché nessuna responsabilità può imputarsi all'odierno ricorrente III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza, anche virtuale, segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, la società resistente ha operato lo sgravio solo in data 26.11.2025, cioè dopo la notifica del ricorso, effettuata in data 03.11.2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.11.2025 da Ricorrente_11 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 03.11.2025 e depositato in data 23.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla sorta capitale della tassa Tari anno 2023;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, relativamente all'importo irrogato per sanzioni e interessi;
3) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1439/2025 depositato il 23/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250007259807 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 13.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250007259807 in data 24.07.2025, notificato in data 11.09.2025, la società Soget spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava a carico di Ricorrente_1 l'obbligo del versamento della somma di euro 556,00 per Tari anno 2023.
Con ricorso in data 03.11.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 03.11.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 23.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente società, la quale impugnava l'avverso ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in autotutela;
invece, non si costituiva il giudizio il Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 03.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 13.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, , ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 03.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e, in parte, accolto limitatamente alle sanzioni e agli interessi.
Invero, la resistente società Soget spa, come evidenziato nella memoria di costituzione, ha provveduto alla rettifica dell'avviso di accertamento impugnato, tenendo conto dei rilievi formulati dalla parte ricorrente
(peraltro, già segnalati in precedenza) e provvedendo all'emissione di un nuovo avviso, comunicato al contribuente con pec in data 26.11.2025, così rideterminando la tassa dovuta per sorta capitale, sanzioni e interessi (cfr. all. n. 5 del fascicolo telematico di parte resistente).
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale intervento in autotutela dell'Ente impositore, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere, relativamente alla sorta capitale della
Tari anno 2023.
Invece, quanto alle doglianze dell'odierna parte ricorrente circa la determinazione delle sanzioni (euro
80,34) e degli interessi (euro 10,68), le stesse, ad avviso della Corte adita, appaiono fondate e, quindi, vanno accolte. Infatti, tali importi sono stati determinati per il ritardo nel pagamento, ma tale ritardo appare causato da una errata determinazione del concessionario nella quantificazione dell'importo originario della tassa, sicché nessuna responsabilità può imputarsi all'odierno ricorrente III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza, anche virtuale, segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, la società resistente ha operato lo sgravio solo in data 26.11.2025, cioè dopo la notifica del ricorso, effettuata in data 03.11.2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 03.11.2025 da Ricorrente_11 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 03.11.2025 e depositato in data 23.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla sorta capitale della tassa Tari anno 2023;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, relativamente all'importo irrogato per sanzioni e interessi;
3) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella