Art. 10.
Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi e' fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996 .
Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi e' fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996 .