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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3164/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3164/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RI DE BONIS, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Piazza A. De Gasperi n. 10;
- ATTORE -
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Candida Stigliani nonché dall'Avv.
SE RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
SE RO in Potenza (PZ) alla via N. Sole n. 11;
- CONVENUTO -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 789/18 del 07/09/2018; inadempimento contrattuale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha chiesto al CP_1
Tribunale di Potenza la condanna del al pagamento della Parte_1
somma di € 53.768,39, a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di una serie di fatture relative al servizio di smaltimento rifiuti, fornito dalla stessa società nel periodo da luglio 2010 al settembre 2013 (fattura n. 14/2017 del 28 aprile 2017).
Il Tribunale, con decreto n. 789/2018 del 7 settembre 2018, ha accolto la richiesta e ha ingiunto al di pagare la somma dovuta. Pt_1 Parte_1
Avverso tale decreto il ha proposto tempestiva opposizione, eccependo: Pt_1
- l'intervenuta rinuncia agli interessi moratori da parte della in CP_1 conseguenza della sottoscrizione della scrittura privata del 3 settembre 2013, con la quale le parti, con effetto transattivo, concordavano un piano di rientro rateale della debitoria principale con la remissione di tutti gli interessi;
- in via gradata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli interessi, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto la fattura n. 14/2017 veniva emessa quando il termine di cinque anni per la riscossione degli interessi sulle fatture originarie era già decorso, rendendo gli interessi relativi a quelle fatture non più esigibili;
- in via ulteriormente gradata, la nullità assoluta di qualsiasi rapporto negoziale intercorrente tra il e per il periodo dicembre Parte_1 CP_1
2010-gennaio 2013, per mancanza della forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 17 del R.D. n. 2240/1923;
- che tale formalità, richiesta a pena di nullità, rappresenta un elemento costitutivo ed essenziale della volontà negoziale della P.A., e che la pur avendo CP_1 prodotto fatture per il periodo 2011-2012, non ha esibito la convenzione scritta relativa a quel periodo;
e dunque, le fatture emesse dalla società per il periodo considerato risultano prive di valida causa negoziale e non idonee a generare alcun obbligo di pagamento, né per il capitale né per gli interessi moratori;
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la natura meramente unilaterale della fattura, incapace di provare il credito in un giudizio di cognizione piena.
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 2 Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione, confutando CP_1 nel merito le censure mosse, osservando:
- che la scrittura privata del 3 settembre 2013 aveva natura meramente esecutiva, essendo finalizzata esclusivamente alla definizione di un piano di rientro per un circoscritto gruppo di fatture, senza alcuna valenza transattiva, né tantomeno implicava una rinuncia al credito residuo o alla corresponsione degli interessi moratori;
- che l'importo principale oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 43.843,74, fosse riconducibile a fatture estranee all'ambito di applicazione di detto accordo,
e in via subordinata, ha eccepito la nullità di ogni eventuale clausola di rinuncia agli interessi, in palese violazione della norma imperativa di cui all'art. 7 del d.lgs.
n. 231 del 2002;
- che per gli interessi moratori di fonte legale previsti dal citato decreto legislativo trova applicazione il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale come sostenuto dall'opponente;
- il rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam richiesta dalla legge, essendo il vincolo contrattuale disciplinato da specifiche scritture private intercorse tra le parti;
- la ricorrenza delle condizioni prescritte dagli artt. 633 e ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo avendo fornito ampia prova scritta costituita dalle fatture, dalla perizia e dal riconoscimento implicito del debito da parte dell'ente, desumibile dalla sua sottoscrizione al piano di rientro.
Con ordinanza emessa in corso di causa, il Giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati e considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del
23/05/2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. L'opposizione è infondata per quanto di seguito chiarito.
§1.1. In primo luogo, va disattesa la prospettazione dell'ente secondo cui la scrittura privata del 03.09.2013 conterrebbe una rinuncia della società opposta agli interessi moratori maturati sulle fatture rimaste insolute, atteso che alcuna volontà in tal senso risulta espressa nel documento (cfr. allegato n. 4 di parte opponente).
Peraltro, il piano di rientro in commento riguarderebbe solo una parte delle fatture pagate in ritardo dall'ente, per cui non si comprende come lo stesso potrebbe valere quale rinuncia al pagamento degli interessi moratori per il ritardato adempimento delle fatture nemmeno contemplate nello stesso.
§1.2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione va condiviso quanto dedotto dall'opposta circa l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale alla pretesa di pagamento degli interessi moratori di fonte legale.
Invero, la prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2948 c.c. è applicabile agli interessi soltanto se l'obbligazione da cui gli stessi derivano sia obbligazione periodica e di durata, caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Di conseguenza l'obbligazione relativa agli interessi, per potere rientrare nell'ipotesi di prescrizione breve, deve avere il connotato della periodicità, sicché la disposizione non sarà applicabile agli interessi moratori di fonte legale (cfr. Tribunale, Roma, sez. II, 19/10/2021, n.
16283).
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito come la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale, per cui affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i crediti di interessi è necessario che vi siano accordi che conferiscano autonomia e periodicità al debito di interessi (cfr. Cassazione civile , sez. I , 24/04/2024 , n.
11125).
Peraltro, nel caso in esame, non è provato che l'obbligazione principale avesse i connotati richiesti dalla norma citata (con ciò estendendosi all'obbligazione di pagamento degli interessi) atteso che nelle pattuizioni prodotte in giudizio nulla è precisato in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto dal
Pag. 4 Controparte_2 per il servizio di smaltimento dei rifiuti (limitandosi le parti a stabilirne Pt_1
la misura) e alla periodicità della fatturazione.
L'eccezione di prescrizione, peraltro, è solo genericamente avanzata dall'opponente che si è limitata ad evidenziare l'inidoneità degli atti interruttivi concernenti la sorte capitale a spiegare la propria efficacia anche per l'interruzione della prescrizione del credito per gli interessi, senza alcuna precisazione in ordine al dies a quo della prescrizione relativamente alle diverse fatture su cui si fonda la pretesa di pagamento degli interessi moratori.
§1.3. Nella citazione introduttiva del giudizio il ha eccepito la non Pt_1 debenza degli interessi moratori maturati sui crediti sorti nei periodi non coperti dalle convenzioni stipulate con l'ente, depositate nel procedimento monitorio
(limitate ai periodi dal 1.02.2013 al 31.07.2013 e dal 1.06.2010 al 30.11.2010).
In mancanza di pattuizioni redatte per iscritto, dunque, attesa la violazione del requisito di forma scritta ad substantiam, prescritto dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923, per la validità dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, alcuna somma poteva dirsi dovuta, anche a titolo di interessi di mora, per le fatture relative al periodo dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2012.
A fronte di tale eccezione, la società opposta ha prodotto, con la comparsa di costituzione in giudizio, tutte le convenzioni stipulate per iscritto con il Comune, anche quelle relative al periodo di svolgimento del rapporto che, secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe avvenuto in assenza di un valido contratto redatto per iscritto.
Per tale ragione, il ha modificato la propria eccezione in sede di prima Pt_1
memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ., non discorrendo più di nullità per carenza di forma scritta, bensì di nullità per “assenza di rappresentatività del sottoscrittore delle convenzioni tra il e la . Parte_1 CP_1
La memoria, peraltro, è stata depositata tardivamente dal il giorno dopo Pt_1 la scadenza del termine perentorio per il relativo adempimento.
In ogni caso, l'eccezione non può essere accolta.
Invero, la stessa risulta oltremodo generica non avendo il nemmeno Pt_1
specificato chi avesse sottoscritto le convenzioni intercorse con la società opposta e provato la carenza, in capo a costui, del potere rappresentativo dell'ente.
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Del resto, due delle sei convenzioni risultano espressamente sottoscritte dall'Ing.
qualificatosi quale “responsabile del servizio” e, dunque, da ritenere Parte_2 dotato del potere rappresentativo dell'ente in mancanza di elementi probatori di segno contrario.
D'altronde, se davvero le convenzioni fossero state sottoscritte da un soggetto privo del potere rappresentativo non si comprende perché l'ente abbia dato esecuzione al contratto di appalto, abbia pagato la sorte capitale (con eventuale possibile responsabilità erariale), abbia dato per presupposto il rapporto con la società convenuta nel piano di rientro prodotto in giudizio dallo stesso Pt_1
Pertanto, l'eccezione in commento non può che essere rigettata.
§1.4. Vanno respinte, infine, le doglianze concernenti l'insussistenza dei requisiti prescritti dal codice di rito per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo la domanda evidentemente sorretta da idonea prova scritta ex art. 634 cod. proc. civ.
§2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
789/2018 del 07.09.2018;
2) Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 7.052,00,
[...]
oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 01/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 6
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3164/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/05/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RI DE BONIS, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Piazza A. De Gasperi n. 10;
- ATTORE -
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Candida Stigliani nonché dall'Avv.
SE RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
SE RO in Potenza (PZ) alla via N. Sole n. 11;
- CONVENUTO -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 789/18 del 07/09/2018; inadempimento contrattuale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha chiesto al CP_1
Tribunale di Potenza la condanna del al pagamento della Parte_1
somma di € 53.768,39, a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di una serie di fatture relative al servizio di smaltimento rifiuti, fornito dalla stessa società nel periodo da luglio 2010 al settembre 2013 (fattura n. 14/2017 del 28 aprile 2017).
Il Tribunale, con decreto n. 789/2018 del 7 settembre 2018, ha accolto la richiesta e ha ingiunto al di pagare la somma dovuta. Pt_1 Parte_1
Avverso tale decreto il ha proposto tempestiva opposizione, eccependo: Pt_1
- l'intervenuta rinuncia agli interessi moratori da parte della in CP_1 conseguenza della sottoscrizione della scrittura privata del 3 settembre 2013, con la quale le parti, con effetto transattivo, concordavano un piano di rientro rateale della debitoria principale con la remissione di tutti gli interessi;
- in via gradata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli interessi, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto la fattura n. 14/2017 veniva emessa quando il termine di cinque anni per la riscossione degli interessi sulle fatture originarie era già decorso, rendendo gli interessi relativi a quelle fatture non più esigibili;
- in via ulteriormente gradata, la nullità assoluta di qualsiasi rapporto negoziale intercorrente tra il e per il periodo dicembre Parte_1 CP_1
2010-gennaio 2013, per mancanza della forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 17 del R.D. n. 2240/1923;
- che tale formalità, richiesta a pena di nullità, rappresenta un elemento costitutivo ed essenziale della volontà negoziale della P.A., e che la pur avendo CP_1 prodotto fatture per il periodo 2011-2012, non ha esibito la convenzione scritta relativa a quel periodo;
e dunque, le fatture emesse dalla società per il periodo considerato risultano prive di valida causa negoziale e non idonee a generare alcun obbligo di pagamento, né per il capitale né per gli interessi moratori;
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la natura meramente unilaterale della fattura, incapace di provare il credito in un giudizio di cognizione piena.
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 2 Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione, confutando CP_1 nel merito le censure mosse, osservando:
- che la scrittura privata del 3 settembre 2013 aveva natura meramente esecutiva, essendo finalizzata esclusivamente alla definizione di un piano di rientro per un circoscritto gruppo di fatture, senza alcuna valenza transattiva, né tantomeno implicava una rinuncia al credito residuo o alla corresponsione degli interessi moratori;
- che l'importo principale oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 43.843,74, fosse riconducibile a fatture estranee all'ambito di applicazione di detto accordo,
e in via subordinata, ha eccepito la nullità di ogni eventuale clausola di rinuncia agli interessi, in palese violazione della norma imperativa di cui all'art. 7 del d.lgs.
n. 231 del 2002;
- che per gli interessi moratori di fonte legale previsti dal citato decreto legislativo trova applicazione il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale come sostenuto dall'opponente;
- il rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam richiesta dalla legge, essendo il vincolo contrattuale disciplinato da specifiche scritture private intercorse tra le parti;
- la ricorrenza delle condizioni prescritte dagli artt. 633 e ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo avendo fornito ampia prova scritta costituita dalle fatture, dalla perizia e dal riconoscimento implicito del debito da parte dell'ente, desumibile dalla sua sottoscrizione al piano di rientro.
Con ordinanza emessa in corso di causa, il Giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati e considerata la mancanza di richieste istruttorie, all'udienza del
23/05/2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. L'opposizione è infondata per quanto di seguito chiarito.
§1.1. In primo luogo, va disattesa la prospettazione dell'ente secondo cui la scrittura privata del 03.09.2013 conterrebbe una rinuncia della società opposta agli interessi moratori maturati sulle fatture rimaste insolute, atteso che alcuna volontà in tal senso risulta espressa nel documento (cfr. allegato n. 4 di parte opponente).
Peraltro, il piano di rientro in commento riguarderebbe solo una parte delle fatture pagate in ritardo dall'ente, per cui non si comprende come lo stesso potrebbe valere quale rinuncia al pagamento degli interessi moratori per il ritardato adempimento delle fatture nemmeno contemplate nello stesso.
§1.2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione va condiviso quanto dedotto dall'opposta circa l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale alla pretesa di pagamento degli interessi moratori di fonte legale.
Invero, la prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2948 c.c. è applicabile agli interessi soltanto se l'obbligazione da cui gli stessi derivano sia obbligazione periodica e di durata, caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Di conseguenza l'obbligazione relativa agli interessi, per potere rientrare nell'ipotesi di prescrizione breve, deve avere il connotato della periodicità, sicché la disposizione non sarà applicabile agli interessi moratori di fonte legale (cfr. Tribunale, Roma, sez. II, 19/10/2021, n.
16283).
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito come la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale, per cui affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i crediti di interessi è necessario che vi siano accordi che conferiscano autonomia e periodicità al debito di interessi (cfr. Cassazione civile , sez. I , 24/04/2024 , n.
11125).
Peraltro, nel caso in esame, non è provato che l'obbligazione principale avesse i connotati richiesti dalla norma citata (con ciò estendendosi all'obbligazione di pagamento degli interessi) atteso che nelle pattuizioni prodotte in giudizio nulla è precisato in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto dal
Pag. 4 Controparte_2 per il servizio di smaltimento dei rifiuti (limitandosi le parti a stabilirne Pt_1
la misura) e alla periodicità della fatturazione.
L'eccezione di prescrizione, peraltro, è solo genericamente avanzata dall'opponente che si è limitata ad evidenziare l'inidoneità degli atti interruttivi concernenti la sorte capitale a spiegare la propria efficacia anche per l'interruzione della prescrizione del credito per gli interessi, senza alcuna precisazione in ordine al dies a quo della prescrizione relativamente alle diverse fatture su cui si fonda la pretesa di pagamento degli interessi moratori.
§1.3. Nella citazione introduttiva del giudizio il ha eccepito la non Pt_1 debenza degli interessi moratori maturati sui crediti sorti nei periodi non coperti dalle convenzioni stipulate con l'ente, depositate nel procedimento monitorio
(limitate ai periodi dal 1.02.2013 al 31.07.2013 e dal 1.06.2010 al 30.11.2010).
In mancanza di pattuizioni redatte per iscritto, dunque, attesa la violazione del requisito di forma scritta ad substantiam, prescritto dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923, per la validità dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, alcuna somma poteva dirsi dovuta, anche a titolo di interessi di mora, per le fatture relative al periodo dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2012.
A fronte di tale eccezione, la società opposta ha prodotto, con la comparsa di costituzione in giudizio, tutte le convenzioni stipulate per iscritto con il Comune, anche quelle relative al periodo di svolgimento del rapporto che, secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe avvenuto in assenza di un valido contratto redatto per iscritto.
Per tale ragione, il ha modificato la propria eccezione in sede di prima Pt_1
memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ., non discorrendo più di nullità per carenza di forma scritta, bensì di nullità per “assenza di rappresentatività del sottoscrittore delle convenzioni tra il e la . Parte_1 CP_1
La memoria, peraltro, è stata depositata tardivamente dal il giorno dopo Pt_1 la scadenza del termine perentorio per il relativo adempimento.
In ogni caso, l'eccezione non può essere accolta.
Invero, la stessa risulta oltremodo generica non avendo il nemmeno Pt_1
specificato chi avesse sottoscritto le convenzioni intercorse con la società opposta e provato la carenza, in capo a costui, del potere rappresentativo dell'ente.
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Del resto, due delle sei convenzioni risultano espressamente sottoscritte dall'Ing.
qualificatosi quale “responsabile del servizio” e, dunque, da ritenere Parte_2 dotato del potere rappresentativo dell'ente in mancanza di elementi probatori di segno contrario.
D'altronde, se davvero le convenzioni fossero state sottoscritte da un soggetto privo del potere rappresentativo non si comprende perché l'ente abbia dato esecuzione al contratto di appalto, abbia pagato la sorte capitale (con eventuale possibile responsabilità erariale), abbia dato per presupposto il rapporto con la società convenuta nel piano di rientro prodotto in giudizio dallo stesso Pt_1
Pertanto, l'eccezione in commento non può che essere rigettata.
§1.4. Vanno respinte, infine, le doglianze concernenti l'insussistenza dei requisiti prescritti dal codice di rito per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo la domanda evidentemente sorretta da idonea prova scritta ex art. 634 cod. proc. civ.
§2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
789/2018 del 07.09.2018;
2) Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 7.052,00,
[...]
oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 01/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3164/2018 r.g.a.c. Pag. 6