Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità asserita omessa indicazione in dichiarazione di operazioni esenti

    La Corte ritiene che le operazioni esenti, pur non essendo soggette a imposta, concorrono a formare il volume d'affari e devono essere indicate nella dichiarazione IVA. L'Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato l'omessa indicazione di operazioni esenti per un importo significativo.

  • Rigettato
    Errata contestazione mancata rilevazione cedolini ASL BR 4 sul Registro delle fatture emesse

    La Corte conferma che l'obbligo di registrazione nel registro IVA delle prestazioni sanitarie rese all'ASL è previsto e che il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASL sostituisce la fattura e deve essere annotato nel registro delle fatture.

  • Rigettato
    Erronea valutazione e applicazione del pro-rata di detraibilità

    La Corte afferma che i medici che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale effettuano prestazioni esenti e, avendo svolto sia operazioni imponibili che esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detraibilità secondo l'articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova

    La Corte non affronta specificamente questo punto ma rigetta il ricorso nel suo complesso, implicitamente ritenendo che l'onere della prova sia stato soddisfatto dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 Statuto del contribuente per assenza di motivazione rafforzata

    La Corte osserva che gli accertatori hanno risposto punto per punto alle osservazioni del contribuente presentate allo schema d'atto, ritenendo quindi sufficiente la motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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