CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2024, n. 44088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44088 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN PP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 19/10/2023 ELla Corte di cassazione letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione EL consigliere Anna Crìscuolo; udite le conclusioni EL pubblico ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale PP Riccardì, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso;
udite le conclusioni EL difensore avv. PP Spinelli, che ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di PP EN ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio in data 2 dicembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro che, in riforma ELla sentenza emessa 1'8 giugno 2015 dal GUP EL Tribunale di Catanzaro, aveva dichiarato PP EN colpevole Penale Sent. Sez. 6 Num. 44088 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/10/2024 di concorso nel duplice omicidio di CE NA e EN CA e dei correlati reati di detenzione e porto di armi, fondando l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni di IO AN e LE SC, che si riscontravano reciprocamente e si saldavano alla chiamata in reità de relato di OP AL, mentre non attribuiva valore di riscontro alle dichiarazioni di AL e PP AM, in quanto avevano riferito solo ciò che avevano appreso dal IO e dal LE. In particolare, il ricorrente censura la sentenza di questa Corte nella parte in cui ha dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso per essere il giudice di legittimità incorso in errori di fatto. Con detti motivi di ricorso si censurava la manifesta illogicità ELla motivazione resa dalla Corte territoriale relativamente alla valutazione di attendibilità EL IO, nonostante la discordanza tra le versioni rese in ordine all'identificazione dei mandanti e al reperimento ELl'arma utilizzata per compiere il duplice omicidio, atteso che, quanto ai mandanti, inizialmente il IO aveva riferito di un incarico dato all'EN da PP AM, mentre in seguito aveva affermato di avere lui stesso incaricato l'EN su disposizione dei mandanti, indicati in AM AL e ON CE, e, quanto al reperimento ELl'arma, il IO aveva dapprima riferito che PP AM gli aveva inviato la pistola tramite il Molinaro, mentre in dibattimento aveva affermato che l'arma gli era stata fornita dieci o venti giorni prima ELl'omicidio da AL AM, con conseguente inattendibilità ELle dichiarazioni EL IO sulla partecipazione ELl'EN all'esecuzione EL duplice omicidio e alla consegna ELl'arma al LE. Pur dando atto che i giudici di merito non avevano negato le discrasie nelle dichiarazioni EL IO, la Corte di cassazione ha ritenuto giustificato il rilievo marginale assegnato a circostanze relative alla ricostruzione ELl'antefatto EL ELitto, risultando, invece, le stesse lineari e coerenti sulla partecipazione ELl'EN al duplice omicidio e riscontrate dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, convergenti sulla circostanza che l'EN aveva accompagnato il LE, esecutore materiale degli omicidi, sul luogo EL ELitto, lo aveva atteso e ne aveva consentito la fuga. Un primo errore percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione consiste nell'aver ritenuto che fu PP AM e non AL AM a dichiarare che il IO era andato a prendere l'arma a casa sua la sera stessa ELl'omicidio. L'errore ha avuto influenza decisiva sulla valutazione richiesta, in quanto AL AM aveva dichiarato che il IO si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa ELl'omicidio, appena dopo aver saputo ELla presenza ELlo NA presso il concessionario Aiello, sicché la circostanza era 2 inconciliabile con la dichiarazione resa in dibattimento dal IO, che aveva affermato di aver consegnato l'arma, già da dieci-venti giorni in suo possesso, al LE, quando questi e l'EN si erano recati a casa sua per riferirgli ELla presenza ELlo NA presso la concessionaria e ELla intenzione di approfittare ELl'occasione per eseguire l'omicidio. L'avere erroneamente attribuito a PP anziché a AL AM la dichiarazione sulla consegna ELl'arma ha comportato l'omessa considerazione EL dato temporale e ELla rilevanza ELla circostanza ai fini EL giudizio di attendibilità EL IO. L'errore percettivo ha avuto ricaduta anche sul giudizio di attendibilità EL LE, il quale aveva reso una versione conforme a quella EL IO sulla consegna ELl'arma, in netto contrasto con quanto riferito da GI AL, secondo il quale il IO non aveva ancora reperito l'arma nel momento in cui il LE lo aveva informato ELla presenza ELla vittima presso la concessionaria. Anche in ordine all'abbigliamento EL LE le dichiarazioni EL IO divergono da quelle EL LE e dalle risultanze ELle videoriprese ELle telecamere installate nel piazzale antistante la concessionaria che ripresero la scena EL duplice omicidio, confortando la dichiarazione di AL AM circa l'assenza di preparazione EL ELitto. Sul punto la Corte di cassazione è incorsa in una ulteriore svista, ritenendo non autosufficiente il ricorso né indicate le prove in contrasto né la decisività ELle imprecisioni sull'abbigliamento EL LE e l'incidenza sulla credibilità ELla confessione resa, ma non si è avveduta che il ricorrente aveva indicato le prove in contrasto ovvero gli interrogatori dei due dichiaranti riportati nella sentenza di primo grado, aveva allegato l'atto di polizia giudiziaria, contenente la descrizione ELle immagini riprese dalle telecamere, e segnalato la decisività ELle imprecisioni sull'abbigliamento EL killer sulle dichiarazioni confessorie EL LE e sulla chiamata in correità ELl'EN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano dal perimetro applicativo EL rimedio straordinario esperito. Precisato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto EL rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo ELla volontà, viziato dall'inesatta percezione ELle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, è pacifico che 3 qualora la causa ELl'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte EL rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 EL 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 EL 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Va, comunque, ribadito che l'errore rilevante in tema di ricorso straordinario è solo quello decisivo, che ha condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso;
deve, quindi, incidere in modo determinante sulla decisione, il che nella fattispecie non è. Invero, le censure EL ricorrente mirano ad ottenere una diversa valutazione circa la rilevanza ELle circostanze segnalate, ritenute idonee a provare l'inattendibilità ELle dichiarazioni EL IO;
tendono, pertanto, a criticare l'erroneo giudizio valutativo espresso in sentenza piuttosto che gli errori di fatto indicati. Quanto al primo errore si osserva che, benché la sentenza impugnata attribuisca a PP AM anziché a AL AM la dichiarazione secondo la quale il IO si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa ELl'omicidio (pag. 20), non solo la Corte ha dato atto che i giudici di merito non avevano affatto negato le discrasie riscontrabili nella progressione dichiarativa EL IO sul reperimento ELl'arma, ma ha ritenuto corretto lo scarso rilievo attribuito dai giudici di merito alla circostanza nella ricostruzione ELl'antefatto degli omicidi rispetto alle altre emergenze probatorie convergenti sulla partecipazione ELl'EN al duplice omicidio, confermata da tutti i dichiaranti e, in primo luogo dal LE, esecutore materiale. L'errore è, pertanto, caduto su una circostanza non decisiva ELla testimonianza EL IO, ritenuta attendibile, anche quanto alla identificazione dei mandanti. Anche l'altro errore segnalato, relativo al contrasto tra le dichiarazioni EL IO e EL LE sull'abbigliamento di quest'ultimo rispetto a quello ripreso dalle telecamere presenti sul luogo degli omicidi ed alla ritenuta mancanza di autosufficienza EL ricorso sul punto, non risulta decisivo, in quanto cade su un particolare che non inficia le dichiarazioni confessorie EL LE sulla partecipazione EL ricorrente al duplice omicidio. Ne deriva che gli errori segnalati non risultano decisivi perché ricadono su elementi non essenziali, che non travolgono il nucleo centrale ELle dichiarazioni EL IO sulla partecipazione EL ricorrente al duplice omicidio e non ne scardinano la ritenuta attendibilità. Risulta, pertanto, evidente che le censure difensive si risolvono in una contestazione EL profilo valutativo ELle affermazioni contenute in sentenza, i benché non siano in ogni caso censurabili, ai sensi ELl'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento EL fatto né il travisamento ELla prova, che esulano dai confini EL ricorso straordinario, previsto per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n. 11172 EL 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048). Poiché il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di giudizio e non di fatto, ciò preclude la proposizione EL rimedio straordinario in oggetto ed impone la declaratoria di inammissibilità EL ricorso con conseguente condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e al versamento di una somma in favore ELla cassa ELle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende. Così deciso, 23 ottobre 2024 Il consigliere est nsore
udita la relazione EL consigliere Anna Crìscuolo; udite le conclusioni EL pubblico ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale PP Riccardì, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso;
udite le conclusioni EL difensore avv. PP Spinelli, che ha chiesto l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di PP EN ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio in data 2 dicembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro che, in riforma ELla sentenza emessa 1'8 giugno 2015 dal GUP EL Tribunale di Catanzaro, aveva dichiarato PP EN colpevole Penale Sent. Sez. 6 Num. 44088 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 23/10/2024 di concorso nel duplice omicidio di CE NA e EN CA e dei correlati reati di detenzione e porto di armi, fondando l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni di IO AN e LE SC, che si riscontravano reciprocamente e si saldavano alla chiamata in reità de relato di OP AL, mentre non attribuiva valore di riscontro alle dichiarazioni di AL e PP AM, in quanto avevano riferito solo ciò che avevano appreso dal IO e dal LE. In particolare, il ricorrente censura la sentenza di questa Corte nella parte in cui ha dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso per essere il giudice di legittimità incorso in errori di fatto. Con detti motivi di ricorso si censurava la manifesta illogicità ELla motivazione resa dalla Corte territoriale relativamente alla valutazione di attendibilità EL IO, nonostante la discordanza tra le versioni rese in ordine all'identificazione dei mandanti e al reperimento ELl'arma utilizzata per compiere il duplice omicidio, atteso che, quanto ai mandanti, inizialmente il IO aveva riferito di un incarico dato all'EN da PP AM, mentre in seguito aveva affermato di avere lui stesso incaricato l'EN su disposizione dei mandanti, indicati in AM AL e ON CE, e, quanto al reperimento ELl'arma, il IO aveva dapprima riferito che PP AM gli aveva inviato la pistola tramite il Molinaro, mentre in dibattimento aveva affermato che l'arma gli era stata fornita dieci o venti giorni prima ELl'omicidio da AL AM, con conseguente inattendibilità ELle dichiarazioni EL IO sulla partecipazione ELl'EN all'esecuzione EL duplice omicidio e alla consegna ELl'arma al LE. Pur dando atto che i giudici di merito non avevano negato le discrasie nelle dichiarazioni EL IO, la Corte di cassazione ha ritenuto giustificato il rilievo marginale assegnato a circostanze relative alla ricostruzione ELl'antefatto EL ELitto, risultando, invece, le stesse lineari e coerenti sulla partecipazione ELl'EN al duplice omicidio e riscontrate dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, convergenti sulla circostanza che l'EN aveva accompagnato il LE, esecutore materiale degli omicidi, sul luogo EL ELitto, lo aveva atteso e ne aveva consentito la fuga. Un primo errore percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione consiste nell'aver ritenuto che fu PP AM e non AL AM a dichiarare che il IO era andato a prendere l'arma a casa sua la sera stessa ELl'omicidio. L'errore ha avuto influenza decisiva sulla valutazione richiesta, in quanto AL AM aveva dichiarato che il IO si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa ELl'omicidio, appena dopo aver saputo ELla presenza ELlo NA presso il concessionario Aiello, sicché la circostanza era 2 inconciliabile con la dichiarazione resa in dibattimento dal IO, che aveva affermato di aver consegnato l'arma, già da dieci-venti giorni in suo possesso, al LE, quando questi e l'EN si erano recati a casa sua per riferirgli ELla presenza ELlo NA presso la concessionaria e ELla intenzione di approfittare ELl'occasione per eseguire l'omicidio. L'avere erroneamente attribuito a PP anziché a AL AM la dichiarazione sulla consegna ELl'arma ha comportato l'omessa considerazione EL dato temporale e ELla rilevanza ELla circostanza ai fini EL giudizio di attendibilità EL IO. L'errore percettivo ha avuto ricaduta anche sul giudizio di attendibilità EL LE, il quale aveva reso una versione conforme a quella EL IO sulla consegna ELl'arma, in netto contrasto con quanto riferito da GI AL, secondo il quale il IO non aveva ancora reperito l'arma nel momento in cui il LE lo aveva informato ELla presenza ELla vittima presso la concessionaria. Anche in ordine all'abbigliamento EL LE le dichiarazioni EL IO divergono da quelle EL LE e dalle risultanze ELle videoriprese ELle telecamere installate nel piazzale antistante la concessionaria che ripresero la scena EL duplice omicidio, confortando la dichiarazione di AL AM circa l'assenza di preparazione EL ELitto. Sul punto la Corte di cassazione è incorsa in una ulteriore svista, ritenendo non autosufficiente il ricorso né indicate le prove in contrasto né la decisività ELle imprecisioni sull'abbigliamento EL LE e l'incidenza sulla credibilità ELla confessione resa, ma non si è avveduta che il ricorrente aveva indicato le prove in contrasto ovvero gli interrogatori dei due dichiaranti riportati nella sentenza di primo grado, aveva allegato l'atto di polizia giudiziaria, contenente la descrizione ELle immagini riprese dalle telecamere, e segnalato la decisività ELle imprecisioni sull'abbigliamento EL killer sulle dichiarazioni confessorie EL LE e sulla chiamata in correità ELl'EN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano dal perimetro applicativo EL rimedio straordinario esperito. Precisato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto EL rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo ELla volontà, viziato dall'inesatta percezione ELle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, è pacifico che 3 qualora la causa ELl'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte EL rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 EL 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 EL 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Va, comunque, ribadito che l'errore rilevante in tema di ricorso straordinario è solo quello decisivo, che ha condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso;
deve, quindi, incidere in modo determinante sulla decisione, il che nella fattispecie non è. Invero, le censure EL ricorrente mirano ad ottenere una diversa valutazione circa la rilevanza ELle circostanze segnalate, ritenute idonee a provare l'inattendibilità ELle dichiarazioni EL IO;
tendono, pertanto, a criticare l'erroneo giudizio valutativo espresso in sentenza piuttosto che gli errori di fatto indicati. Quanto al primo errore si osserva che, benché la sentenza impugnata attribuisca a PP AM anziché a AL AM la dichiarazione secondo la quale il IO si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa ELl'omicidio (pag. 20), non solo la Corte ha dato atto che i giudici di merito non avevano affatto negato le discrasie riscontrabili nella progressione dichiarativa EL IO sul reperimento ELl'arma, ma ha ritenuto corretto lo scarso rilievo attribuito dai giudici di merito alla circostanza nella ricostruzione ELl'antefatto degli omicidi rispetto alle altre emergenze probatorie convergenti sulla partecipazione ELl'EN al duplice omicidio, confermata da tutti i dichiaranti e, in primo luogo dal LE, esecutore materiale. L'errore è, pertanto, caduto su una circostanza non decisiva ELla testimonianza EL IO, ritenuta attendibile, anche quanto alla identificazione dei mandanti. Anche l'altro errore segnalato, relativo al contrasto tra le dichiarazioni EL IO e EL LE sull'abbigliamento di quest'ultimo rispetto a quello ripreso dalle telecamere presenti sul luogo degli omicidi ed alla ritenuta mancanza di autosufficienza EL ricorso sul punto, non risulta decisivo, in quanto cade su un particolare che non inficia le dichiarazioni confessorie EL LE sulla partecipazione EL ricorrente al duplice omicidio. Ne deriva che gli errori segnalati non risultano decisivi perché ricadono su elementi non essenziali, che non travolgono il nucleo centrale ELle dichiarazioni EL IO sulla partecipazione EL ricorrente al duplice omicidio e non ne scardinano la ritenuta attendibilità. Risulta, pertanto, evidente che le censure difensive si risolvono in una contestazione EL profilo valutativo ELle affermazioni contenute in sentenza, i benché non siano in ogni caso censurabili, ai sensi ELl'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento EL fatto né il travisamento ELla prova, che esulano dai confini EL ricorso straordinario, previsto per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n. 11172 EL 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048). Poiché il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di giudizio e non di fatto, ciò preclude la proposizione EL rimedio straordinario in oggetto ed impone la declaratoria di inammissibilità EL ricorso con conseguente condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e al versamento di una somma in favore ELla cassa ELle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende. Così deciso, 23 ottobre 2024 Il consigliere est nsore