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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 5613/2018,
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Giovanna Saija presso il cui studio in Messina, via Boner n.49, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
C.F. , con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t. Dott.
nato a Roma il [...], in [...] poteri a lui conferiti Controparte_2 con atto Notaio di Roma in data 05.09.2018 (rep. N. 10147, Persona_1
raccolta n. 4770 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 6 settembre 2018 Serie 1T Numero
28122) rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Giuseppe
LÒ SS e con essi elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
NA LA LI sito in Messina, Via Piemonte, 30 giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 21/11/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir accogliere le seguenti domande: “ - Parte_1 ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto dall'1 giugno 2017 al Parte_1
13 maggio 2018 le mansioni di e, conseguentemente, che, Controparte_3 ha diritto al riconoscimento del 6° livello funzionale e retributivo sin dall'1 giugno
2017; - condannare la (c.f. e sede legale in Milano via Gaetano CP_1 P.IVA_1
Negri n.1) all'inquadramento del dipendente nel 6° livello funzionale Parte_1
e retributivo a far data dall'1 giugno 2017 e conseguentemente condannare la CP_1
al pagamento di ogni differenza retributiva e contributiva relativa al livello
[...] riconosciuto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nelle misure di legge;
-
Condannare la resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento”.
Premetteva in punto di fatto - di essere stato assunto in in data 04/11/1996 CP_1
con la qualifica di addetto ad attività tecniche, livello B;
- di essere stato spostato dall'1/04/2000 al settore SOI (Sviluppo operativo impianti) con qualifica di assistente ad attività specialistiche, livello retributivo C, divenuto poi livello
4;
- di aver ricevuto in data 01/07/2002, in data 05/12/2003, in data 08/07/2005, in data
10/10/2007, nel dicembre 2012 e nel dicembre 2013 degli assegni una tantum per i meriti raggiunti;
- di essergli stata assegnata, in data 30/06/2010, la mansione di progettista di reti in fibra ottica e di essergli stato attribuito in data 12/01/2012 il livello retributivo 5S;
- di essere stato incaricato, nel maggio 2017, di occuparsi di tutta la progettazione delle reti in fibra ottica necessarie per il G7 di Taormina, garantendo il cablaggio e l'operatività delle linee anche del centro interforze presso l'Hotel Timeo;
- di aver superato, nel giugno 2017, una selezione interna (assestment) ottenendo la qualifica di AOT (Technical coordinator) e di essere stato spostato nel settore Field Force ove gli è stata assegnata la gestione e il coordinamento di 23 unità di personale “in un territorio coincidente con la provincia di Messina”;
- di garantire la figura professionale di technical coordinator “il funzionamento degli impianti e delle linee telefoniche sia fisse che mobili, provvedendo alla riparazione dei guasti, alle nuove istallazioni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al mantenimento dei collegamenti di emergenza e ciò coordinando il personale tecnico presente sul territorio ed assegnando i compiti di lavoro”;
- di essere responsabile della valutazione e della gestione del personale, nonché della sicurezza dei dipendenti;
- di essere stato inserito, sempre quale Coordinatore del reparto tecnico, nei turni di reperibilità che comportavano, durante i festivi, il coordinamento di tutto il personale reperibile sul territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa per la gestione di guasti ed emergenze tecniche;
- di aver chiesto, con mail del 3 maggio 2018, il riconoscimento nell'inquadramento nel
6° livello funzionale;
- di essergli stato comunicato prima informalmente, il 4 maggio, e poi formalmente, che sarebbe tornato ad operare, a far data dal 14 maggio 2018, nel settore Creation come
Progettista di reti in fibra ottica.
- di essere, pertanto, stato assegnato dall'1 giugno 2017 al 13 maggio 2018 in maniera continuativa a mansioni proprie del 6° livello contrattuale senza, però, il riconoscimento dello stesso;
- di essere inseriti, tutti gli A.O.T. presenti nella struttura, nel 6° livello funzionale;
- di aver pertanto diritto, dall'01.06.2017 al superiore livello 6 CCNL di categoria
Telecomunicazioni, nonché alle conseguenti differenze retributive.
Si costituiva in giudizio la società contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Contestava la circostanza che il ricorrente fosse stato adibito a mansioni superiori afferenti al livello 6 CCNL di categoria a decorrere dal giugno 2017.
Evidenziava che le attività disimpegnate dal non avevano mai assunto le Parte_1
connotazioni professionali richieste per l'accesso alla qualifica superiore rivendicata.
In particolare eccepiva l'assoluta mancanza dei profili qualificanti il livello richiesto, ovvero, lo svolgimento di FUNZIONI DIRETTIVE inerenti attività complesse e la
GUIDA E CONTROLLO DI SETTORI OPERATIVI.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE In tema di mansioni superiori è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale
Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente. (cfr. tra le tante Cass. civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536)
Nel caso di specie il assume di aver svolto a partire dall'1 giugno 2017 al 13 Parte_1 maggio 2018 le mansioni di e, conseguentemente, ritiene CP_3 Controparte_3
di aver diritto al riconoscimento del 6° livello funzionale e retributivo sin dall'1 giugno
2017.
A supporto della domanda produce copiosa documentazione attestante il servizio svolto e gli incarichi ricevuti.
In particolare, il ricorrente riconduce la sua assegnazione a mansioni superiori all'attribuzione della qualifica di AOT (Assurance Operation Team - coordinatore di un gruppo di tecnici del centro di lavoro Field Force) ritenendo che questo profilo implichi e sia proprio del livello superiore rivendicato.
Nello specifico descrive le attività svolte nel ruolo di AOT: “… la figura professionale di technical coordinator garantisce il funzionamento degli impianti e delle linee telefoniche sia fisse che mobili, provvedendo alla riparazione dei guasti, alle nuove istallazioni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al mantenimento dei collegamenti di emergenza e ciò coordinando il personale tecnico presente sul territorio ed assegnando i compiti di lavoro (all.13). E', altresì, responsabile della valutazione del personale (all.n.14), della gestione del personale (ferie, permessi, turnazioni), della sicurezza dei dipendenti (osservanza delle norme di sicurezza, formazione sulla sicurezza, fornitura dei dispositivi individuale), delle attrezzature in dotazione e chiamato a frequentare i corsi come preposto dell'azienda (all.n.15). Inoltre era inserito, sempre quale Coordinatore del reparto tecnico, nei turni di reperibilità che comportavano, durante i festivi, il coordinamento di tutto il personale reperibile sul territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa per la gestione di guasti ed emergenze tecniche (all.n.16 e n.17).”.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande del ricorrente occorre confrontare l'attività come sopra descritta con le declaratorie contrattuali relative ai livelli in contestazione prescindendo dalla qualifica di AOT attribuita al che, di per se, Parte_1
non appare discriminante, tanto è vero che risulta in giudizio che molti colleghi con la qualifica di AOT appartengono al 5° livello, come altri (sempre AOT) sono collocati al
6°.
Secondo il CCNL richiamato dal ricorrente i livelli funzionali sono così descritti:
“5° LIVELLO Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”
“6° LIVELLO Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Come sopra precisato, al fine del riconoscimento delle mansioni superiori, il lavoratore ha l'onere di dimostrare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle (superiori) descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente. Infatti, le attività lavorative descritte dallo stesso non possono assolutamente Parte_1
ricondursi a “funzioni direttive inerenti attività complesse” o alla “guida e controllo di settori operativi”.
Viceversa, le mansioni descritte e disimpegnate dal ricorrente coincidono perfettamente col 5° livello attribuito ed effettivamente ricoperto concretizzandosi in attività ad alto contenuto specialistico da svolgersi con ampi margini di autonomia e potere di coordinamento delle risorse assegnate come espressamente previsto dalla declaratoria relativa al 5° livello.
Infatti, come dichiarato e documentato dallo stesso ricorrente, questi si occupava di garantire il funzionamento degli impianti e delle linee telefoniche sia fisse che mobili, provvedendo alla riparazione dei guasti, alle nuove istallazioni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al mantenimento dei collegamenti di emergenza e ciò coordinando il personale tecnico presente sul territorio ed assegnando i compiti di lavoro.
Tale genere di attività implica l'applicazione sul campo di alte competenze tecniche con potere di coordinamento e controllo di altre unità di personale ed esercizio di poteri di autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività assegnato al ricorrente.
Inoltre, non appare ipotizzabile che a un funzionario direttivo appartenente al 6° livello possa essere affidato il compito di “preposto alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale” in occasione di lavori da eseguire sulla pubblica via, compito per il quale il ricorrente è stato formato, giusta qualifica di appartenenza, come da attestato depositato in giudizio.
Di conseguenza, è venuta meno la prova da parte del ricorrente dello svolgimento delle funzioni direttive inerenti attività complesse che sono caratteristica propria del livello rivendicato.
Le suddette funzioni direttive, come da declaratoria contrattuale, implicherebbero l'esercizio di potere decisionale ed autonomia di iniziativa nei soli limiti delle direttive generali attraverso la guida e il controllo di settori operativi. Oppure, lo svolgimento di funzioni specialistiche con contributo professionale autonomo e innovativo.
Ebbene, da quanto dedotto dal non risulta che il ricorrente godesse della Parte_1 necessaria autonomia nell'esercizio di funzioni decisionali;
pertanto, non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da ritenere provato lo svolgimento di attività rientranti nel profilo professionale rivendicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 5613/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
quantificate in € 5.388,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge. CP_1
Così deciso in Messina il 26.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando