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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9503 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice MB LA ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33074/2025 promossa da:
(c.f. ) costituta tramite la procuratrice Parte_1 P.IVA_1
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. BIGI Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della difenditrice
Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MA MO, elettivamente domiciliata in C.so Lodi n. 5 MILANO
- parte resistente -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la convenuta società (C.F. e P.IVA , con Parte_2 P.IVA_3 sede in Rozzano (MI) Via Varalli n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
08.03.1964 ed ivi residente a[...], o chiunque occupi i beni immobili siti in Rozzano (MI) Via Varalli n. 1 censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 2, particella 151, subalterni 12 e 704, al rilascio immediato degli pagina 1 di 5 stessi liberi e vacui da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori, in favore della Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, rigettare la domanda di rilascio delle unità immobiliari oggetto dei contratti di leasing n. 20070453 del 05.07.2007
e n. 20078578 del 27.11/2007, in quanto infondata, alla luce dei versamenti effettuati e delle trattative in corso per la definizione stragiudiziale della vertenza.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della perizia effettuata sugli immobili dall'Arch. , su incarico della Concedente. Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 10.9.2025 costituita in Parte_1
giudizio tramite la procuratrice ha chiesto di condannare Controparte_1
alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti Controparte_2
di locazione finanziaria da quest'ultima conclusi con Controparte_3
identificato uno, stipulato il 5.7.2007, con il n. 20070453, e l'altro, stipulato il
27.11.2007, con il n. 20078578, aventi ad oggetto, rispettivamente un immobile situato nel Comune di Rozzano (MI) censito al Catasto immobili urbani al foglio 2 mappale 151, subalterno 704, via Varalli n. 1 – p. T-1, Cat c/3, classe 4 mq 322, superficie catastale 328 mq. Rendita catastale 665,20 (doc. 13) e l'altro un immobile situato sempre a Rozzano (MI), censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella 151, subalterno 12 (doc. 16). La ricorrente ha allegato di essere succeduta nei diritti derivanti dai contratti di leasing a INTESA SANPAOLO PROVIS s.p.a. per effetto di cessione dei beni oggetto di un blocco di contratti di leasing, realizzata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (doc.ti 7 e 8) e che INTESA SANPAOLO
PROVIS s.p.a. a sua volta aveva acquistato tali immobili da
[...]
per effetto di cessione di ramo d'azienda realizzata nell'ambito di Controparte_4
scissione parziale (doc. 6), mentre aveva a sua Controparte_4
volta acquistato tali beni per effetto di incorporazione di (doc.5) che CP_3
aveva a sua volta incorporato doc. 4). Controparte_3
2. La ricorrente ha documentato che la concedente aveva consegnato all'utilizzatrice pagina 2 di 5 degli immobili oggetto dei due contratti di leasing il 5.7.2007 (doc. 14) e il
27.11.2007 (doc. 17) e ha allegato che nel corso dell'esecuzione dei due contratti la società utilizzatrice non ha pagato i canoni concordati nei termini previsti, ragione per la quale con due comunicazioni ricevute dall'utilizzatrice il 18.9.2012 (doc.ti 15 e 18) la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta all'art. 14 delle condizioni generali dei contratti di leasing (doc.ti 12 e 16), fatto che ha comportato la risoluzione di diritto di entrambi i contratti di leasing ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto di ottenere dall'utilizzatrice la restituzione degli immobili oggetto dei contratti di leasing, detenuti senza titolo dalla resistente a seguito della risoluzione di diritto di entrambi i contratti avvenuta il
18.9.2012.
4. La resistente tempestivamente costituitasi, ha Controparte_2
chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente in ragione del fatto che il presente giudizio è stato introdotto dalla ricorrente nonostante siano in corso tra le parti trattative per l'acquisto da parte sua degli immobili già oggetto dei contratti di leasing, nel corso delle quali ha anche pagato parte del debito da lei maturato a titolo di penale a seguito della risoluzione di diritto dei contratti di leasing (cfr. doc. 6): la resistente ha inoltre dedotto che nel corso delle trattative è stata anche svolta dalla ricorrente una perizia per quantificare il valore degli immobili oggetto del contratto e ha chiesto di ordinare l'esibizione di tale perizia alla ricorrente ai sensi dell'art. 210
c.p.c.
5. Le domande di parte ricorrente sono risultate documentalmente fondate e devono quindi essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
6. Parte ricorrente ha documentato di essere succeduta nei diritti sui beni oggetto dei contratti di leasing conclusi con da Controparte_2 [...]
per effetto della fusione di quest'ultima in (doc. 4), CP_3 CP_3
poi fusa in (doc. 5), che ha attribuito i beni Controparte_4
oggetto del contratto di leasing a INTESA SANPAOLO PROVIS s.p.a. per effetto di scissione parziale (doc. 6), la quale ha quindi ceduto i diritti sui beni oggetto dei contratti a nell'ambito di operazione di Parte_1
cartolarizzazione di crediti deteriorati (doc.ti 7 e 8). La successione di Parte_1
nei diritti oggetto delle domande proposte nel presente giudizio non è del
[...]
resto stata contestata dalla resistente Controparte_2
pagina 3 di 5 7. Parte ricorrente ha documentato che ha attribuito a Controparte_3
il diritto di detenere in locazione finanziaria il gli Controparte_2
immobili oggetto dei due contratti di leasing per 180 mesi, 15 anni (cfr. artt. 2 doc.ti
12 e 16), scaduti nel corso del 2022.
8. Parte ricorrente ha allegato inoltre che l'utilizzatrice non ha adempiuto all'obbligo di pagare i canoni di leasing concordati in relazione ad entrambi i contratti costituenti i titoli delle domande proposte in questo giudizio e ha documentato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14 delle condizioni generali di contratto per il caso, tra l'altro, di inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing con due raccomandate ricevute dalla concedente il 18.9.2012 (doc.ti
15 e 18).
9. Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, deve ritenersi che la domanda principale di parte ricorrente sia pienamente provata e debba trovare accoglimento.
10. Parte ricorrente ha documentato il titolo della sua domanda (doc. 12 e 16), di essere succeduta nei diritti derivanti da tale contratto (doc.ti 4 - 8), ha allegato l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing ed ha documentato che la sua dante causa si è avvalsa della clausola risolutiva concordata all'art. 14 dei contratti di leasing con comunicazioni ricevute il 18.9.2012 dall'utilizzatrice (doc.ti 15 e 18), fatto che ha comportato ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto dei contratti di leasing.
11. Per effetto della risoluzione di diritto dei contratti di leasing e della successione di nei diritti sui beni oggetto di tali contratti, Parte_1 [...]
ha diritto di ottenere la restituzione degli immobili oggetto dei Parte_1
contratti di leasing conclusi da con Controparte_3 [...]
detenuti senza titolo da dal Controparte_2 Controparte_2
19.9.2012.
12. Il fatto che tra le parti siano in corso trattative per la soluzione della controversia sorta oltre 13 anni fa per effetto della risoluzione di diritto del contratto, non comporta pagina 4 di 5 l'estinzione del diritto vantato dalla ricorrente, non essendo la relativa controversia ancora risolta tra le parti tramite conclusione effettiva di un contratto di transazione.
13. La domanda di parte ricorrente è quindi fondata e deve trovare pieno accoglimento
14. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per tutte le fasi della controversia tenuto conto della concentrazione delle diverse fasi processuali in un unico atto e di un'unica udienza e della scarsa complessità delle questioni trattate.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna a restituire a Controparte_2 Parte_1
gli immobili censiti
[...]
a. al Catasto degli immobili urbani Comune di Rozzano (MI) al foglio 2 mappale 151, subalterno 704, via Varalli n. 1 – p. T-1, Cat c/3, classe 4 mq
322, superficie catastale 328 mq. Rendita catastale 665,20 e b. al Catasto fabbricati del Comune di Rozzano (MI) al foglio 2, particella 151, subalterno 12;
2) condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
le spese di giudizio, pari € 14.598,00 per compensi e a € 1.713,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, e CPA.
Milano, 10 dicembre 2025
La giudice
MB LA ES
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice MB LA ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33074/2025 promossa da:
(c.f. ) costituta tramite la procuratrice Parte_1 P.IVA_1
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. BIGI Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della difenditrice
Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MA MO, elettivamente domiciliata in C.so Lodi n. 5 MILANO
- parte resistente -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la convenuta società (C.F. e P.IVA , con Parte_2 P.IVA_3 sede in Rozzano (MI) Via Varalli n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
08.03.1964 ed ivi residente a[...], o chiunque occupi i beni immobili siti in Rozzano (MI) Via Varalli n. 1 censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 2, particella 151, subalterni 12 e 704, al rilascio immediato degli pagina 1 di 5 stessi liberi e vacui da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori, in favore della Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, rigettare la domanda di rilascio delle unità immobiliari oggetto dei contratti di leasing n. 20070453 del 05.07.2007
e n. 20078578 del 27.11/2007, in quanto infondata, alla luce dei versamenti effettuati e delle trattative in corso per la definizione stragiudiziale della vertenza.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della perizia effettuata sugli immobili dall'Arch. , su incarico della Concedente. Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 10.9.2025 costituita in Parte_1
giudizio tramite la procuratrice ha chiesto di condannare Controparte_1
alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti Controparte_2
di locazione finanziaria da quest'ultima conclusi con Controparte_3
identificato uno, stipulato il 5.7.2007, con il n. 20070453, e l'altro, stipulato il
27.11.2007, con il n. 20078578, aventi ad oggetto, rispettivamente un immobile situato nel Comune di Rozzano (MI) censito al Catasto immobili urbani al foglio 2 mappale 151, subalterno 704, via Varalli n. 1 – p. T-1, Cat c/3, classe 4 mq 322, superficie catastale 328 mq. Rendita catastale 665,20 (doc. 13) e l'altro un immobile situato sempre a Rozzano (MI), censito al catasto fabbricati al foglio 2, particella 151, subalterno 12 (doc. 16). La ricorrente ha allegato di essere succeduta nei diritti derivanti dai contratti di leasing a INTESA SANPAOLO PROVIS s.p.a. per effetto di cessione dei beni oggetto di un blocco di contratti di leasing, realizzata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (doc.ti 7 e 8) e che INTESA SANPAOLO
PROVIS s.p.a. a sua volta aveva acquistato tali immobili da
[...]
per effetto di cessione di ramo d'azienda realizzata nell'ambito di Controparte_4
scissione parziale (doc. 6), mentre aveva a sua Controparte_4
volta acquistato tali beni per effetto di incorporazione di (doc.5) che CP_3
aveva a sua volta incorporato doc. 4). Controparte_3
2. La ricorrente ha documentato che la concedente aveva consegnato all'utilizzatrice pagina 2 di 5 degli immobili oggetto dei due contratti di leasing il 5.7.2007 (doc. 14) e il
27.11.2007 (doc. 17) e ha allegato che nel corso dell'esecuzione dei due contratti la società utilizzatrice non ha pagato i canoni concordati nei termini previsti, ragione per la quale con due comunicazioni ricevute dall'utilizzatrice il 18.9.2012 (doc.ti 15 e 18) la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta all'art. 14 delle condizioni generali dei contratti di leasing (doc.ti 12 e 16), fatto che ha comportato la risoluzione di diritto di entrambi i contratti di leasing ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto di ottenere dall'utilizzatrice la restituzione degli immobili oggetto dei contratti di leasing, detenuti senza titolo dalla resistente a seguito della risoluzione di diritto di entrambi i contratti avvenuta il
18.9.2012.
4. La resistente tempestivamente costituitasi, ha Controparte_2
chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente in ragione del fatto che il presente giudizio è stato introdotto dalla ricorrente nonostante siano in corso tra le parti trattative per l'acquisto da parte sua degli immobili già oggetto dei contratti di leasing, nel corso delle quali ha anche pagato parte del debito da lei maturato a titolo di penale a seguito della risoluzione di diritto dei contratti di leasing (cfr. doc. 6): la resistente ha inoltre dedotto che nel corso delle trattative è stata anche svolta dalla ricorrente una perizia per quantificare il valore degli immobili oggetto del contratto e ha chiesto di ordinare l'esibizione di tale perizia alla ricorrente ai sensi dell'art. 210
c.p.c.
5. Le domande di parte ricorrente sono risultate documentalmente fondate e devono quindi essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
6. Parte ricorrente ha documentato di essere succeduta nei diritti sui beni oggetto dei contratti di leasing conclusi con da Controparte_2 [...]
per effetto della fusione di quest'ultima in (doc. 4), CP_3 CP_3
poi fusa in (doc. 5), che ha attribuito i beni Controparte_4
oggetto del contratto di leasing a INTESA SANPAOLO PROVIS s.p.a. per effetto di scissione parziale (doc. 6), la quale ha quindi ceduto i diritti sui beni oggetto dei contratti a nell'ambito di operazione di Parte_1
cartolarizzazione di crediti deteriorati (doc.ti 7 e 8). La successione di Parte_1
nei diritti oggetto delle domande proposte nel presente giudizio non è del
[...]
resto stata contestata dalla resistente Controparte_2
pagina 3 di 5 7. Parte ricorrente ha documentato che ha attribuito a Controparte_3
il diritto di detenere in locazione finanziaria il gli Controparte_2
immobili oggetto dei due contratti di leasing per 180 mesi, 15 anni (cfr. artt. 2 doc.ti
12 e 16), scaduti nel corso del 2022.
8. Parte ricorrente ha allegato inoltre che l'utilizzatrice non ha adempiuto all'obbligo di pagare i canoni di leasing concordati in relazione ad entrambi i contratti costituenti i titoli delle domande proposte in questo giudizio e ha documentato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 14 delle condizioni generali di contratto per il caso, tra l'altro, di inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing con due raccomandate ricevute dalla concedente il 18.9.2012 (doc.ti
15 e 18).
9. Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, deve ritenersi che la domanda principale di parte ricorrente sia pienamente provata e debba trovare accoglimento.
10. Parte ricorrente ha documentato il titolo della sua domanda (doc. 12 e 16), di essere succeduta nei diritti derivanti da tale contratto (doc.ti 4 - 8), ha allegato l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing ed ha documentato che la sua dante causa si è avvalsa della clausola risolutiva concordata all'art. 14 dei contratti di leasing con comunicazioni ricevute il 18.9.2012 dall'utilizzatrice (doc.ti 15 e 18), fatto che ha comportato ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto dei contratti di leasing.
11. Per effetto della risoluzione di diritto dei contratti di leasing e della successione di nei diritti sui beni oggetto di tali contratti, Parte_1 [...]
ha diritto di ottenere la restituzione degli immobili oggetto dei Parte_1
contratti di leasing conclusi da con Controparte_3 [...]
detenuti senza titolo da dal Controparte_2 Controparte_2
19.9.2012.
12. Il fatto che tra le parti siano in corso trattative per la soluzione della controversia sorta oltre 13 anni fa per effetto della risoluzione di diritto del contratto, non comporta pagina 4 di 5 l'estinzione del diritto vantato dalla ricorrente, non essendo la relativa controversia ancora risolta tra le parti tramite conclusione effettiva di un contratto di transazione.
13. La domanda di parte ricorrente è quindi fondata e deve trovare pieno accoglimento
14. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri minimi dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per tutte le fasi della controversia tenuto conto della concentrazione delle diverse fasi processuali in un unico atto e di un'unica udienza e della scarsa complessità delle questioni trattate.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna a restituire a Controparte_2 Parte_1
gli immobili censiti
[...]
a. al Catasto degli immobili urbani Comune di Rozzano (MI) al foglio 2 mappale 151, subalterno 704, via Varalli n. 1 – p. T-1, Cat c/3, classe 4 mq
322, superficie catastale 328 mq. Rendita catastale 665,20 e b. al Catasto fabbricati del Comune di Rozzano (MI) al foglio 2, particella 151, subalterno 12;
2) condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
le spese di giudizio, pari € 14.598,00 per compensi e a € 1.713,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, e CPA.
Milano, 10 dicembre 2025
La giudice
MB LA ES
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