TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 3 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5237/2024 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Controparte_1
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 [...]
, , , , CP_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , , Controparte_15 Controparte_16 CP_17 [...]
, , CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
, , , ,
[...] Controparte_22 CP_23 Controparte_24
, , Controparte_25 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 [...]
, , rappresentati e difesi dall'avv. Concetto Pt_14 Parte_15 Parte_16
Ferrarotto, come da procura in atti.
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_26 CP_27 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_26 Controparte_28
. Controparte_29
-resistente - Oggetto: “carta elettronica del docente”
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere docenti in servizio, nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, presso istituzioni scolastiche site nel circondario del
Tribunale di Catania, e di avere prestato servizio di insegnamento alle dipendenze del
[...]
svolgendo attività di lavoro subordinato a tempo determinato con Controparte_26 incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o anche annuali (fino al 31 agosto).
In particolare, hanno esposto di aver prestato servizio a tempo determinato, con incarichi al 30 giugno, negli anni scolastici di seguito indicati.
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; 2020/2021 – Parte_1 Parte_2
2019/2020 – 2018/2019 – 2017/2018; 2023/2024 – 2022/2023 Parte_3
– 2021/2022 – 2020/2021; 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 Parte_4
– 2020/2021 – 2019/2020; 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – Parte_5
2020/2021 – 2019/2020; 2020/2021 – 2019/2020 – 2018/2019 – 2017/2018; Controparte_1
: 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020 - 2018/2019; CP_2
2023/2024 – 2022/2023 – 2020/2021 – 2019/2020; Controparte_3 CP_4
2023/2024 – 2022/2023 – 2020/2021 – 2019/2020; 2023/2024 –
[...] Controparte_5
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; : 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – CP_6
2020/2021; 2023/2024 - 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2018/2019; Controparte_7
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; 2023/2024 – Controparte_8 CP_9
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020; : 2022/2023 – Controparte_10
2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020 – 2018/2019; 2023/2024 – 2022/2023 – CP_11
2021/2022 – 2020/2021; 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; CP_12
2023/2024 – 2022/2023 – 2020/2021 – 2019/2020; Controparte_13 Controparte_14
2023/2024 – 2022/2023 – 2020/2021 – 2019/2020; 2023/2024 –
[...] Controparte_15
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2018/2019; 2021/2022 – 2020/2021 – Controparte_16
2019/2020; 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; CP_17 [...] : 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; 2023/2024 – CP_18 Controparte_19
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; 2023/2024 – 2022/2023 – 2019/2020 – CP_20
2018/2019; 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022- 2020/2021- 2019/2020; Controparte_21
2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; : Controparte_22 CP_23
2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021; : 2023/2024 – 2022/2023 – Controparte_24
2021/2022 – 2020/2021; 2023/2024 – 2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – Controparte_25
2019/2020- 2018/2019; 2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020; Parte_6 Parte_7
: 2020/2021 – 2019/2020 – 2018/2019 – 2017/2018; 2023/2024 –
[...] Parte_8
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020 - 2018/2019; 2023/2024 – Parte_9
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020 - 2018/2019; 2022/2023 e Parte_17
2019/2020 e 2021/2022 con incarico al 31/08; 2023/2024 – 2022/2023 Parte_11
– 2021/2022 – 2020/2021; 2020/2021 - 2019/2020 – 2018/2019; Parte_12 [...]
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 -2019/2020; Parte_13 Parte_14
2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020 – 2018/2019 – 2017/2018; 2023/2024 – Parte_15
2022/2023 – 2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020; 2023/2024 – 2022/2023 – Parte_16
2021/2022 – 2020/2021 – 2019/2020.
Hanno precisato di aver diffidato il a corrispondere la Carta con il relativo importo, senza CP_26 alcun riscontro.
Hanno richiamato la sentenza n. 1842 del 16.3.2022 con la quale il Consiglio di Stato ha reso una interpretazione costituzionalmente orientata dei commi da 121 a 124 della L. 107/2015 al fine di applicare le norme contrattuali che, in via complementare con quelle di legge, hanno affermato il diritto al riconoscimento della Carta anche per l'aggiornamento e la formazione dei docenti precari.
Hanno dedotto che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si era espressa nel senso dell'illegittimità della previsione della Carta docenti per i soli docenti a tempo indeterminato;
che, in particolare, la CGUE con Ordinanza del 18/5/2022 aveva statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (…) deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_26 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_26 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica (…)”; che la Corte aveva osservato che l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante nelle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro” precisando che essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato” e che non sussistono ragioni che giustificano una disparità di trattamento, mentre il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro dei docenti impiegati a tempo determinato non può costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro.
Hanno aggiunto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 aveva sgombrato il campo da ogni dubbio circa la spettanza della Carta anche ai docenti precari e che, dunque, andavano senz'altro disapplicati la nota n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in CP_30 cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e il successivo
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]”, nonché tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “- Accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al beneficio dell'incentivo di €. 500,00 annui, per ognuno degli anni scolastici indicati, per ciascuno dei ricorrenti, al paragrafo 1 del presente ricorso, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; - Conseguentemente condannarsi il , in Controparte_26 persona del suo e legale rappresentante pro tempore, alla concreta attribuzione in favore CP_27 dei medesimi ricorrenti della precisata Carta elettronica completa del relativo importo annuale di €
500,00, od anche del solo corrispondente importo di € 500,00, per ognuno degli anni scolastici in cui
i ricorrenti hanno prestato servizio a tempo determinato compreso l'attuale anno scolastico
2023/2024, come elencati al paragrafo 1 del presente ricorso, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore difensore, ivi comprese le spese per contributo unificato (€
259,00)”.
Fissata la prima udienza per la data del 3.12.2024, con memoria depositata il 22.11.2024 si è costituito in giudizio il convenuto che, eccepita la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c., CP_26 nonché ordinaria ex. art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ha rassegnato le seguenti conclusioni “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 21.1.2025 è stata dichiarata, con riferimento alla posizione delle ricorrenti e , l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania Parte_18 Parte_19 in favore del Tribunale di Caltagirone, assegnando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale territorialmente competente e disponendo contestualmente, nel resto, la prosecuzione del giudizio, rinviando al 13.5.2025.
All'udienza del 10 giugno 2025, su invito del giudice ad interloquire sulle circostanze di cui all'ordinanza del 13 maggio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato: “ con riferimento alla ricorrente preso visione della sentenza n. 3350/24 si rinuncia alla domanda Controparte_8 formulata con il presente ricorso già accolta con la predetta sentenza;
con riferimento alla ricorrente
preso visione della sentenza n. 545/25 si rinuncia alla domanda formulata con Parte_8 riferimento all'a.s. 2018/2019 2019/20 2020/21 e 2021/22 con il presente ricorso già accolta con la predetta sentenza insistendo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; con riferimento alla ricorrente rinuncia alla domanda relativa all'a.s. 2019/2020 in quanto servizio prestato alle Pt_2 dipendenze di Istituto scolastico non statale”.
Sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata dai ricorrenti che, al momento del deposito del ricorso, essi prestavano servizio presso Istituzioni scolastiche site nel circondario di questo Tribunale.
Va, ulteriormente, dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla posizione della ricorrente stante il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del Controparte_8 giudizio per come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 10 giugno 2025 e, della parziale cessazione quanto al bonus richiesto per gli a.s. 2018/2019 2019/20 2020/21 e 2021/22 da e al bonus richiesto per l'as. 2019/2020 da . Parte_8 Controparte_31
2. Sempre in via preliminare, va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente. 2.1. Premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione e la sua periodicità, con conseguente applicazione dell'articolo 2948, n. 4 c.c., deve rilevarsi come nella specie il quinquennio prescrizionale di legge non sia spirato con riferimento alle pretese fatte valere in relazione agli anni scolastici compresi tra il 2019/2020 e il 2023/2024, decorrendo lo stesso “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (cfr. Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023).
E pertanto, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, tra il conferimento degli incarichi
(avvenuto tra settembre e novembre 2019, cfr. i contratti allegati al ricorso) e la notifica del ricorso, avvenuta il 17.6.2024, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, e ciò anche prescindendo dalle diffide in atti.
2.2. Con riguardo, invece, all'anno scolastico 2018/2019 (annualità richiesta da , Parte_2
, Parte_20 Parte_21 Controparte_7 Controparte_10 CP_15
,
[...] CP_20 Controparte_25 Parte_7 Parte_9 Pt_12
e va accolta l'eccezione di prescrizione, atteso che tra il conferimento del
[...] Parte_14 primo degli incarichi, intervenuto per il 5.10.2018, per il Parte_2 Parte_20
28.9.2018, per il 3.10.2018, per il 7.12.2018, per Parte_21 CP_7 Controparte_10
il 3.10.2018, per il 11.10.2018, per il 13.9.2018, per
[...] Controparte_15 CP_20 il 15.11.2018, per il 1.10.2018, per il Controparte_25 Parte_7 Parte_9
25.10.2018, per il 4.12.2018 e per il 19.9.2018, e la data di Parte_12 Parte_14 spedizione delle diffide, inviate, rispettivamente, il 27.11.2023, il 27.12.2023, il 12.3.2024, il
12.12.2023, il 22.11.2023, il 14.11.2023, il 18.11.2023, il 16.11.2023, il 1.10.2018, il 29.11.2023, il
4.1.2024 e il 17.11.2023, era già decorso il termine quinquennale di prescrizione (cfr. le diffide prodotte da parte ricorrente).
Analogo argomento valga in merito alla annualità 2017/2018, richiesta dai docenti
[...]
, , e per la quale è parimenti Parte_2 Pt_20 Parte_20 Parte_7 Parte_14 maturato il termine di prescrizione quinquennale, alla luce delle date di invio delle predette diffide.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento alle pretese per le quali non è maturata la prescrizione, fatta eccezione per la pretesa relativa all'a.s. 2020/2021 fatta valere da Parte_4
, all'a.s. 2019/2020 fatta valere da all'a.s. 2019/2020 fatta valere da
[...] Parte_21
all'a.s. 2023/2024 fatta valere da , e all'a.s. 2022/2023 fatta Controparte_7 Controparte_14 valere da dovendosi conseguentemente accogliere per quanto di ragione. Controparte_25 Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 – est. dott.ssa P. Mirenda).
4. “Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del
Tribunale di Catania, n. 3798/2022. “Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_26
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_26 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del CP_26 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi
a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
«35- Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_26 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_26 compiti professionali a distanza…».
- Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2 Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45)”. Persona_4
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della
Corte di giustizia invocata dai ricorrenti, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE,
l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione» (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
5. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002).
6. Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio prestato dai ricorrenti negli anni scolastici dedotti in ricorso a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa dei ricorrenti, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che
6.1. ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1 presso con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per € 1.500,00.
6.2 ha espletato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 con incarico a tempo Parte_2 determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato in detto anno.
Va inoltre disattesa la domanda relativa agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con riferimento ai quali è maturata la prescrizione, come già precisato.
6.3 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per € 2.000,00.
6.4 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, Parte_4
2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
Va invece disattesa la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'annualità 2020/2021, non emergendo dalla documentazione in atti che ella abbia prestato servizio in detto anno scolastico.
6.5 , ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico,
o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per € 2.500,00.
6.6 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 con Parte_20 incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso e stato matricolare prodotto da parte resistente), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.000,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto le annualità 2017/2018 e 2018/2019, per le quali è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.7 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_21
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2019/2020, non emergendo dalla documentazione prodotta l'espletamento di servizio di docenza, né le annualità
2017/2018 e 2018/2019, per le quali è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.8 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_3
2022/2023 e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.9 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_4
2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00;
6.10 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_5
2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.11 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_6
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.12 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_7
2022/2023 e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00. Va in vece disattesa la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.13 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_22
2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.500,00.
6.14 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_10
2021/2022, 2022/2023 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale
è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.15 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_11
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.16 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_12
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.17 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, Controparte_13
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.18 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_14
2022/2023, con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.500,00.
Va invece disattesa la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'annualità 2023/2024, atteso che dalla documentazione in atti emerge che la docente, ha svolto supplenze brevi e saltuarie, (di cui l'ultima con cessazione il 27.6.24) non ininterrottamente, e non fino al termine delle attività didattiche
(cfr. contratto allegati al ricorso e stato matricolare), escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa, giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa. (cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania).
6.19 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Controparte_15
e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale
è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.20 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Controparte_16 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.500,00.
6.21 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_17
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.22 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_18
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.23 Lo Giudice ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_19
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.24 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 CP_20 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.500,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale
è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.25 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Controparte_21
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.500,00.
6.26 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Controparte_22
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.27 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_23
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.28 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Controparte_24
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.29 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_25
2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00. Non può invece essere accolta la domanda per l'anno scolastico 2022/2023, avendo il docente espletato servizio solo fino al 23.6.2023 e dunque escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa, giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa. (cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania).
Nè può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.30 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/202, 2020/221, 2021/2022 con Parte_6 incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.500,00.
6.31 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 con Parte_7 incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.000,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, per i quali è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.32 ha espletato servizio negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con incarichi Parte_8
a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.000,00;
6.33 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_9
2022/2023 e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.500,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale
è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.34 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023 con incarichi Parte_17
a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999, e nell'anno scolastico 2021/2022 con in carico annuale fino al 31 agosto (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.500,00.
6.35 ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_11
2022/2023, 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.36 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 con Parte_12 incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.000,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'anno scolastico 2018/2019, per il quale
è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.37 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, Parte_13
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.000,00.
6.38 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_14 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 1.500,00.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, per i quali è maturata la prescrizione, come già specificato.
6.39 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_15
2022/2023 e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.500,00.
6.40 ha espletato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_16
2022/2023 e 2023/2024 con incarichi a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico, o poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno di ciascun anno) sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 (cfr. contratti allegati al ricorso), con il conseguente diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei detti anni, e così per complessivi € 2.500,00.
7. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dai ricorrenti in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_26
(non altrettanto può dirsi - come già analiticamente specificato nell'esame delle singole posizioni - con riguardo ai ricorrenti e in relazione all'anno scolastico, Controparte_14 Controparte_25 rispettivamente, 2023/2024 e 2022/2023, nei quali gli stessi non hanno prestato servizio fino al 30 giugno 2021, come invece dedotto in ricorso, e per i quali va rigettata la pretesa volta al riconoscimento della carta docente).
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, accertato il diritto dei ricorrenti alla fruizione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato in ognuno degli scolastici analiticamente indicati e l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
9. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza per le ragioni evidenziate in parte motiva con riferimento ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_4 Parte_20
, , Parte_21 Controparte_7 Controparte_10 Controparte_14 CP_15
,
[...] CP_20 Controparte_25 Parte_7 Parte_9 Pt_12
e nonché avuto riguardo alla rinuncia alle domande da parte di
[...] Parte_14 CP_8
e parziale rinuncia quanto a e , possono compensarsi
[...] Parte_8 Controparte_31 in ragione di 1/3 mentre per la restante parte segue la soccombenza e viene liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza numero 10367/2024 e da questo giudice condivisi. secondo cui:
“a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art.
4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del
10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Da quanto sopra discende che l'importo di € 1.029,50 (determinato con riferimento alla domanda di valore più elevato, pari a € 3.000,00) ridotto del 30%, determinerà un importo base pari a € 720,65.
Il predetto importo di € 720,65, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, dovrà, quindi, essere prima aumentato con la maggiorazione del 30% per ogni soggetto oltre il primo e sino al decimo (e quindi della misura di 216,19 x 9 = 1.945,75), e successivamente con la maggiorazione del 10% per ogni ricorrente compreso dall'undicesimo e sino al trentesimo (ovvero di 72,065 x 20 = 1.441,30), per un importo complessivo pari a € 4.107,75 (€ 720,65 + 1945,75 + 1441,30).
Spese compensate nei confronti di Controparte_8
Le spese, poi, vanno distratte in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla posizione di;
Controparte_8
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per gli a.s. 2018/2019 2019/20 2020/21
e 2021/22 quanto alla posizione di e per l'a.s 2019/2020 quanto alla posizione di Parte_8
; Controparte_31
Accerta, nel resto, il diritto dei ricorrenti di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_26 del pro tempore, alla attribuzione della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui CP_27 in motivazione in favore di: per € 1.500,00; per € 500,00; Parte_1 Parte_2 per € 2.000,00; per 2000,00; Parte_3 Parte_4 per € 2.500,00; per 1.000,00; per € Parte_5 Parte_20 Parte_21
2.000,00; per € 2.000,00; per € 2.000,00; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 per € 2.000,00; per € 2.000,00; per € 2.000,00;
[...] CP_6 Controparte_7 [...]
per € 2.500,00; per € 2.000,00; per € 2.000,00; Pt_22 Controparte_10 CP_11 CP_12
per € 2.000,00; per € 2.000,00; Giuffrida per € 1.500,00;
[...] Controparte_13 CP_14
Giuffrida per € 2.000,00; per € 1.500,00; per € 2.000,00; CP_15 Controparte_16 CP_17
per € 2.000,00; per € 2.000,00; per € 1.500,00; CP_18 Controparte_19 CP_20
per € 2.5000,00; per € 2.000,00; per € Controparte_21 Controparte_22 CP_23
2.000,00; per € 2.000,00; per € 2.000,00; per € Controparte_24 Controparte_25 Parte_6
1.500,00; per € 1.000,00; per € 1.000,00; per Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 2.500,00; per € 1.500,00; per e 2.000,00; Parte_17 Parte_11 Parte_12 per € 1.000,00; per € 2.000,00; per € 1.5000,00; Parte_13 Parte_14
per € 2.500,00; per € 2.500,00; per tutti oltre accessori dal dovuto al Parte_15 Parte_16 soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
Rigetta la domanda spiegata da limitatamente agli anni scolastici 2017/18, Parte_2
2018/19 ; la domanda spiegata da limitatamente all'anno scolastico Parte_4
2020/21; la domanda spiegata da limitatamente agli anni scolastici 2017/18 e Parte_20
2018/19; la domanda spiegata da limitatamente agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20; Parte_21 la domanda spiegata da limitatamene all'anno scolastico 2018/19; la domanda Controparte_7 spiegata da limitatamene all'anno scolastico 2018/19; la domanda spiegata Controparte_10 da limitatamente all'anno scolastico 2023/24; la domanda spiegata da Controparte_14 limitatamente all'anno scolastico 2018/19; la domanda spiegata da Controparte_15 [...]
limitatamene all'anno scolastico 2018/19; la domanda spiegata da CP_20 Controparte_25 limitatamene agli anni scolastici 2018/19 e 2022/23; la domanda spiegata da Parte_7 limitatamene agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19; la domanda spiegata da Parte_9 limitatamente all'anno scolastico 2018/19; la domanda spiegata da limitatamente Parte_12 all'anno scolastico 2018/19; la domanda spiegata da limitatamente agli anni Parte_14 scolastici 2017/18 e 2018/19.
Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, in ragione di 2/3 delle CP_26 spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 4.107,75 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa la restante parte;
Catania 04/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso