Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 103/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di minore n. 103/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. da
(Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VICENTINI C.F._2
ARIANNA, con studio ad Adria (RO) – C. so Vittorio Emanuele II, 120/3, presso cui hanno eletto domicilio telematico, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrenti- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI 1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la dimora del padre sita a Cavarzere (VE) Viale Trieste Parte_2
n. 2, ove avrà la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
Per_1
2) La madre, , potrà vedere e tenere con sé il piccolo ogni qual Parte_1 Per_1 volta lo desideri, previo accordo con il padre e comunque, in mancanza di accordi, secondo il seguente calendario minimo: i fine settimana, in via alternata con il padre, dal sabato mattina alle 09.30 circa alla domenica sera sino alle 21.30 nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi potrà essere protratto sino alle 22.30; durante la settimana, quando il fine settimana è di competenza del padre, Pt_1 terrà :
[...] Per_1
- il lunedì dalle 12 (ovvero dall'uscita di scuola) sino alle 21.30;
- il mercoledì dalle 12 (ovvero dall'uscita di scuola) sino alle 21.30 del giovedì;
1
- il lunedì dalle 12 (ovvero dall'uscita di scuola) sino al martedì alle 21.30; Resta salva la facoltà di concordare modifiche ai predetti tempi e orari in base agli impegni di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze del figlio, previo accordo con il padre;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno e, comunque, facendo in modo che faccia Per_1 almeno il pranzo di Natale e/o della vigilia con un genitore ed almeno la cena con l'altro; tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, due settimane durante le vacanze estive che potranno essere aumentate a tre, anche consecutive, quando avrà iniziato Per_1 la scuola elementare.
trascorrerà i giorni festivi infrasettimanali (25 aprile, primo maggio, 2 Per_1 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) alternativamente e consecutivamente con ciascuno dei genitori. Il compleanno di dovrà essere festeggiato, possibilmente, assieme ad Per_1 entrambi i genitori o, diversamente, a pranzo con uno e a cena con l'altro. In caso di impedimento di uno dei genitori a stare col figlio si dovrà prediligere di affidare all'altro genitore e, solo in caso di impossibilità di questo, ricorrere Per_1 ai nonni materni o al nonno paterno e solo in caso di impedimento anche di costoro, ci si potrà avvalere di baby sitter per il minore. I genitori si impegnano a comunicarsi prontamente eventuali cambiamenti di residenza nonché i loro spostamenti con il figlio fuori dal Comune di residenza, facendo in modo di essere sempre prontamente reperibili alla rispettiva utenza telefonica.
3) Allo stato attuale, in ragione della permanenza del minore presso Per_1 entrambi i genitori e dato il reddito mensile limitato di cui dispone la madre, gli stessi convengono di non prevedere alcun assegno di mantenimento in quanto ciascun provvederà in modo autonomo a mantenere il figlio nei giorni in cui avrà con sé il minore. Resta salvo che, non appena la madre avrà un'occupazione stabile con un reddito mensile congruo, la stessa provvederà a contribuire al mantenimento del figlio minore con un assegno mensile di €. 250,00 ovvero Per_1 del diverso importo che la stessa sarà in grado di pagare;
4) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori al 50% - ad esclusione del costo relativo alla retta scolastica della scuola materna, che sarà integralmente a carico del padre - secondo le modalità di Parte_2 seguito indicate, precisando che il rimborso di esse arriverà alla fine di ogni mese previa esibizione delle ricevute giustificative:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci acquistati su prescrizione medica;
2 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) altri trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari senza alcuna prescrizione medica;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) un centro ricreativo estivo;
c) una attività sportiva;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore così come sarà al 50% la detrazione fiscale di eventuali spese a carico;
6) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 473bis.29 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 7-1-2025, e genitori non coniugati Parte_1 Parte_2 del minore (nato ad [...] il [...]), hanno chiesto Persona_1 congiuntamente la modifica del decreto emesso il 17-1-2022 dal Tribunale di Venezia in relazione all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento del figlio, residente con la madre ad Adria, frazione Fasana, Via Arginelli n. 48/B.
I ricorrenti hanno premesso che il dopo aver lavorato per molti anni alle Parte_2 dipendenze di di Cavarzere (VE), dal 2024 è stato assunto presso la CP_1
l'impresa Brianza Plastica di San Martino di Venezze (RO) con mansioni di operaio e una retribuzione mensile di circa €. 1.500,00, nonché con orario di lavoro che prevede turni di 8 ore (dalle ore 6 alle ore 14 o dalle ore 14 alle ore 22), mentre
, dopo la nascita del suo secondo figlio ( , nato ad [...]_1 Persona_2 il 6-5-2022), dal mese di giugno 2023 ha ripreso a lavorare come barista con contratto a chiamata presso il locale denominato “Osteria in Cae” di ZE NO in Cavarzere (VE), ove è impegnata prevalentemente in orario serale durante il fine settimana, con una retribuzione mensile variabile di circa €. 500,00. Hanno inoltre dedotto che le esigenze lavorative della madre, spesso occupata in orari serali e dedita anche all'accudimento del secondo figlio, hanno da tempo determinato la modifica consensuale della collocazione e del mantenimento di
3 , il quale è ora prevalentemente residente presso il che, oltre ad Per_1 Parte_2 avere orari di lavoro flessibili, può beneficiare dell'aiuto del proprio genitore con lui convivente, fermo restando che comunque il bambino è accompagnato o prelevato dalla madre, presso cui permane nei tempi in cui la stessa è libera dal lavoro.
I ricorrenti hanno dunque concordato la modifica della collocazione del figlio Per_1
e del rispettivo contributo da loro dovuto per il mantenimento dello stesso, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Il Presidente ha disposto con decreto depositato il 10-1-2025 l'assegnazione a sé del procedimento per riferire al collegio, in forza di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c. (”In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”).
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M. il 9 gennaio 2025.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione della collocazione e del mantenimento del minore
[...] sia rispondente all'interesse morale e materiale dello stesso, reputa Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di modifica del decreto del Tribunale di Venezia emesso il 17-1-2022 (doc. 2).
Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.103/ 2025 R.V.G.,
- prende atto degli accordi inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento del minore e provvede in conformità alle Persona_1 conclusioni riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 13 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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