Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 603/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 603 dell'anno 2020
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali rappresentanti della figlia minore C.F._2 [...]
, nata il [...] a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Martino Persona_1
Melchionda ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, al corso Garibaldi n. 8 attori
E
- già (C.F. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Tavazzi e Fabio Verile ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pescara, alla Via Lungomare Papa Giovanni XXIII;
(C.F. ), in persona del Rettore Parte_3 P.IVA_2 in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Passaglia n. 14;
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Costanzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Passaglia n. 14; convenuti
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali rappresentanti della figlia minore ,
[...] Persona_1 hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1 già l' e la Controparte_2 Parte_3 [...]
, prospettando la violazione da parte di Controparte_3 queste ultime del combinato disposto di cui agli artt. 1176 co. 2, 1218 c.c., 32 Cost., nonché 582 e 590 c.p., e chiedendone la condanna, in solido tra loro, al
1
risarcimento di tutti i danni da loro patiti a seguito delle prestazioni sanitarie erogate dalle citate strutture a da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Dopo aver rappresentato che dal 2006 in trattamento Parte_1 chemioterapico per la cura di un linfoma, era stata ricoverata negli anni successivi presso vari nosocomi sul territorio nazionale, e che in data 11.06.2008 era per la prima volta risultata positiva al virus dell'epatite C, gli attori hanno sostenuto che ella avrebbe contratto il virus durante il ricovero presso l'ospedale molisano e/o quello romano, rientranti nel perimetro dell' Controparte_4
Hanno in particolare sostenuto la sussistenza di un nesso causale tra i trattamenti a cui la era stata sottoposta dal maggio 2007 al maggio 2008, a Pt_1
Campobasso e a Roma, e l'epatite diagnosticatale, alla luce dell'adozione di un criterio cronologico, combinato con quello di esclusione (sottolineando a tal proposito come le cartelle cliniche escludano che prima del maggio 2007 ella soffrisse già di epatopatia), e con quello dell'adeguatezza ed efficienza, che consentirebbe di attribuire la causa dell'infezione epatica alla terapia chirurgica endoscopica di colangiopancreatografia praticata nel corso dei ricoveri.
Hanno rappresentato che allo stato, a seguito delle terapie antivirali, il valore della HCV RNA è negativo, e che tuttavia la paziente è ancora affetta da postumi quali persistente stanchezza, ridotto appetito, turbe dell'alvo, ansia con note depressive, insonnia, artromialgie diffuse, conseguenze in termini digestivi, alterazioni metaboliche, insulino resistenza virus-correlata, steatosi epatica, diabete mellito di tipo 2, alterazioni psichiche.
Hanno lamentato in particolare che la avrebbe subito: Pt_1
- un danno biologico permanente non inferiore al 65%, oltre ad un danno biologico temporaneo per giorni 450 di ITP al 75% e 60 di ITP al 50%:
- un danno alla vita di relazione o esistenziale, avendo la predetta dovuto rinunziare a molteplici attività che dapprima coltivava;
- un danno patrimoniale, atteso che l'epatite le avrebbe impedito di svolgere il suo lavoro di estetista e l'avrebbe costretta a ripiegare sul mestiere di acconciatrice.
Hanno rappresentato che anche il coniuge e la figlia minore Parte_2
avrebbero subito un danno non patrimoniale, derivante dallo Persona_1 sconvolgimento delle abitudini e delle relazioni familiari: il marito, impegnato nell'accompagnare la moglie presso gli ospedali, avrebbe infatti rinunciato al suo lavoro di farmacista ed alle sue abitudini di sportivo, mentre la figlia sarebbe stata collocata per lunghi periodi presso i nonni, lontana dalla madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 30/10/2020 si è costituita in giudizio la già la quale ha chiesto: Controparte_1 Controparte_2
- dichiararsi l'improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria o omesso avvio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
- dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva, avendo gli attori collocato l'insorgenza della malattia in un periodo in cui essa neppure esisteva, in quanto solo dal 1.11.2019 la “Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II” avrebbe trasferito l'intero compendio aziendale alla società (cfr. Controparte_2
Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise n° 85 del 02/10/2019),
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sicché solo da tale momento tutte le attività di assistenza e le autorizzazioni sanitarie sarebbero state prese in carico da Controparte_2
- dichiarare l'improcedibilità delle domande tutte formulate dagli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , ex art. 320 c.c., Persona_1 attesa la mancanza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire giudizialmente in nome e nell'interesse della figlia;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti Per_ i danni in questa sede pretesi iure proprio da e Parte_2 Pt_4
[...]
- rigettare nel merito tutte le domande, attesa l'assenza di chiari elementi che consentano di poter affermare che l'infezione HCV-correlata sia da ricondurre ai trattamenti eseguiti presso il nosocomio di Campobasso.
Con comparsa di risposta depositata in data 2/12/2020 si è costituita in giudizio anche l , la quale ha chiesto: Parte_3
- di accertare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, costituita nel 2015 e subentrata Controparte_5 all' nella titolarità dell' Parte_3 [...] con effetto dal 1.08.2015, e, per l'effetto, disporne Controparte_6
l'estromissione dal giudizio;
- nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità medica dei sanitari delle strutture riferibili all' per i Parte_3 fatti dedotti in giudizio, in assenza di una condotta colposa e/o di un nesso eziologico tra la stessa condotta e l'evento dannoso, nonché con i danni lamentati da parte attrice, non risarcibili o comunque da risarcire nei limiti entro i quali interamente dimostrati ed accertati, e con esclusione di ogni indebita duplicazione.
In data 3/12/2020 si è quindi costituta in giudizio anche la
[...]
, con il medesimo difensore, depositando una Controparte_3 comparsa del tutto sovrapponibile a quella dell' Parte_3
[...]
All'esito della prima udienza è stata espletata la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, con esito negativo.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante due consulenze tecniche d'ufficio. All'esito del deposito del primo elaborato peritale, da parte del consulente tecnico nominato dal giudice in precedenza titolare della causa, lo scrivente giudice ha infatti disposto la rinnovazione delle indagini peritali e nominato un nuovo Collegio peritale, considerato che il primo elaborato peritale non è apparso sufficientemente chiaro ed esaustivo.
All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni, gli attori hanno chiesto ammettersi la prova testimoniale da loro articolata, mentre i convenuti si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
Lo scrivente giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, l'ha trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
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Nell'ambito del presente giudizio, come visto, vengono in rilievo una pluralità di questioni di merito.
La causa può essere tuttavia decisa anche senza esaminarle tutte, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, per cui
“l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019).
Dunque, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
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L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario- ospedaliera ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la struttura stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che oltre a comprendere l'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, si estende ad una serie di altre prestazioni, tra cui la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere.
La responsabilità della struttura sanitaria ha dunque natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (Cass. n. 19541/2015).
Ciò posto, nella materia in esame il riparto dell'onere probatorio non segue i criteri individuati dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il paziente danneggiato può limitarsi a provare il titolo con il quale è sorta l'obbligazione terapeutica e ad allegare l'inadempimento qualificato del medico.
Invero si è precisato che nelle obbligazioni di facere professionale l'inadempimento rilevante è solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno, sicché la riconducibilità dell'evento alla condotta deve costituire oggetto di necessario accertamento.
In particolare, quando è invocata, come nel caso di specie, la responsabilità di una struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione professionale, il danneggiato deve fornire la prova non solo del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), ma anche del relativo nesso di causalità, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo
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diligente, e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Tale conclusione rappresenta un dato acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, quantomeno a partire dalla fondamentale pronuncia della Sezione Terza n. 18392/2017 (Pres. Travaglino, est. Scoditti) nella quale, dopo aver affermato che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale, grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento, si chiarisce significativamente che “non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore”.
Si argomenta altresì nella pronuncia citata circa la sussistenza di un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle, laddove il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, mentre il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Dunque
“mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)”, con la precisazione che “il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.
Si veda anche la successiva, nota pronuncia della Sezione Terza n. 28991 del 11/11/2019, nella quale si specifica che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Si ribadisce poi significativamente anche che “se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai
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fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”, e si specifica di voler dare continuità all'orientamento della Corte, consolidatosi nel tempo “secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (cfr. ex multis. Cass. Civ. 18392/2017; 5487/2019; 1045/2019; 28853/2018; 27455, 27449, 27447, 27446/2018 etc..).
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Ebbene, nel caso di specie gli attori, sui quali come visto gravava il relativo onere, non hanno provato il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dei sanitari operanti presso le strutture sanitarie convenute e l'evento di cui trattasi, ossia la contrazione da parte di del virus dell'epatite C. Parte_1
Il suddetto onere della prova doveva essere assolto dimostrando che la condotta dei sanitari è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno (ossia, del contagio).
E' noto a tal proposito che a differenza del processo penale - imperniato sulla figura dell'autore del fatto e sul principio della tipicità dell'illecito -, nel diritto civile muta la regola probatoria, essendo necessario avere riguardo alla figura del danneggiato ed al problema dell'allocazione del costo anche sociale del danno;
ne consegue che mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Il principio del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza, che regola l'accertamento del nesso di causalità materiale in sede di giudizio civile, è un criterio di ragionevole probabilità scientifica che la giurisprudenza sovente definisce come conforme ad uno “(…) standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).
La pronuncia citata richiama il cd. nesso di causalità materiale, che costituisce il primo segmento del giudizio causale in materia civilistica, e che si definisce come il nesso che lega la condotta all'evento di danno.
Orbene, la sussistenza del citato nesso di causalità materiale appare incerta, alla luce dell'istruttoria condotta nel presente giudizio.
Sul punto non può che rivestire valore dirimente la consulenza tecnica in atti, a firma dei dott.ri (medico legale) e (specialista in Persona_2 Persona_3 malattie infettive), che merita di essere condivisa dallo scrivente giudice, e dalle cui valutazioni non vi è ragione di discostarsi, in quanto essa appare completa ed
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esaustiva quanto alle risposte ai quesiti posti, nonchè corretta dal punto di vista metodologico.
Ebbene, si evince dalla CTU (nonché dalla copiosa documentazione in atti), in punto di fatto, che affetta da linfoma con episodi di stenosi delle Parte_1 vie biliari, fu sottop il 2009, ad una serie di ricoveri presso diversi nosocomi presenti sul territorio nazionale, e che in data 11.06.2008 risultò per la prima volta positiva al virus dell'HCV (epatite C).
I dati salienti quanto alla sierologia per HCV nel periodo considerato sono i seguenti:
- durante la degenza nel Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale “GB Rossi-B Roma” di Verona dal 05/06/2007 al 07/06/2007 fu sottoposta a ERCP per rimozione di precedente protesi semiocclusa ed inserimento di endoprotesi in plastica. Fu effettuato un test ANTI – HCV, che risultò NEGATIVO con TRANSAMINASI ALTERATE;
- durante la degenza nel Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale “GB Rossi-B Roma” di Verona dal 05/11/2007 al 08/11/2007 fu sottoposta a EGDS. Fu effettuato un test ANTI – HCV, che risultò NEGATIVO con TRANSAMINASI LIEVEMENTE ALTERATE;
- durante la degenza nella U.O. di Endoscopia Chirurgica dell'Università
[...] dal 16.12.2007 al 22.12.2007 fu sottoposta a Controparte_7
Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) per stenosi serrata del coledoco intrapancreatico di natura cicatriziale con marcata ectasia delle vie biliari a monte. Il test ANTI HCV NON fu ESEGUITO;
le TRANSAMINASI risultarono INCREMENTATE;
- durante la degenza nella U.O. di Endoscopia Chirurgica dell'
[...] dal 03.02.2008 al 07.02.2008 fu sottoposta a Controparte_8
Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) per ricanalizzazione di stenosi biliare e rimozione di endoprotesi metallica. Il test ANTI HCV NON fu ESEGUITO;
le TRANSAMINASI risultarono INCREMENTATE;
- durante la degenza nel Reparto di Endoscopia Digestiva del Policlinico “ CP_3 di Roma dal 10/03/2008 al 18/03/2008 fu sottoposta a Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) + dilatazione pneumatica di stenosi + posizionamento di endoprotesi biliare. Il test ANTI HCV NON fu ESEGUITO;
le TRANSAMINASI risultarono INCREMENTATE;
- durante la degenza nella Divisione di Endoscopia Chirurgica dell'
[...] di Campobasso dal 08/06/2008 al 12/06/2008 fu Parte_3 sottoposta a Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP). Fu eseguito un test ANTI – HCV, che risultò POSITIVO, con TRANSAMINASI INCREMENTATE.
Emerge altresì dalla CTU che l'infezione da HCV ha un'incubazione di 4-12 settimane (da 1 a 3 mesi), che l'infezione acuta è generalmente asintomatica (60- 70%) e che tuttavia l'aumento delle transaminasi è costante, che di regola tra le 6 e 12 settimane dall'infezione avviene la positivizzazione del TEST, ma che sono descritte positivizzazioni fino a 6 mesi.
A dire dei CCTTUU, l'aumento delle transaminasi, presente già dal ricovero del dicembre 2007, non è dirimente nel caso di specie, attesa la storia clinica della paziente e le sue patologie di base. 7 R.G. N. 603/2020
Ciò posto, i CCTTUU hanno ritenuto che nel caso di specie, in termini di ragionevolezza clinica, l'epatite virale da HCV sia stata contratta dalla Pt_1 entro e non oltre i sei mesi precedenti il primo riscontro di positività, avvenuto come visto durante la degenza nella Divisione di Endoscopia Chirurgia dell'
[...]
di Campobasso dal 08/06/2008 al 12/06/2008, e che Parte_3 dunque possano essere chiamati in causa i ricoveri che hanno avuto luogo dall'8/12/2007 al riscontro della positività per Anti HCV.
Trattasi di ricoveri avvenuti sia presso la U.O. di Endoscopia Chirurgica dell' sia presso il Reparto di Endoscopia Parte_3 CP_7
Digestiva del Policlinico “ di Roma, nel corso di ciascuno dei quali la CP_3
è stata sottoposta a procedure invasive, tutte potenzialmente idonee alla Pt_1 trasmissione dell'infezione da virus dell'epatite da HCV.
Ebbene, si osserva in primo luogo che la non risulta essere mai stata Pt_1 sottoposta ad emotrasfusioni, né presso la U.O. di Endoscopia Chirurgica dell'Università Sacro Cuore di Campobasso, né presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del “ di Roma. CP_3 CP_3
Le uniche emotrasfusioni alle quali la predetta fu sottoposta furono infatti eseguite durante la sua degenza presso il di Verona, ma la predetta struttura non CP_3
è stata convenuta in giudizio.
Per completezza si osserva comunque che, come attestato anche nella CTU, la relazione del 31 maggio 2010 del Servizio di Immunoematologia e trasfusione del Policlinico di Verona (in atti), esclude in termini assoluti che la paziente possa aver contratto l'HCV durante i ricoveri dal 3 al 29 novembre 2006, dal 3 gennaio 2007 al 12 marzo 2007 e dal 5 al 30 gennaio 2007.
Si osserva altresì che, nel rispondere al quesito e), i CCTTUU hanno escluso la possibilità di contagio presso il di Verona nel 2006 e/o 2007, per CP_3 questioni relative alle tempistiche dei ricoveri ivi avvenuti, atteso che “Il tempo di incubazione dell'infezione da HCV varia da 1 a 3 mesi. La presenza del virus nel sangue (HCV-RNA positivo) si può riscontrare già dopo 15 gg dall'avvenuto contagio, mentre la positivizzazione degli anticorpi è più tardiva (6-8 settimane dal contagio)”.
Ciò posto, come parimenti osservato nella CTU, in risposta al quesito d), tra le possibili cause di contagio da HCV in sede ospedaliera vi è anche l'utilizzo di strumentazione medica non adeguatamente sterilizzata, soprattutto siringhe e aghi.
Sul punto, tuttavia, le allegazioni di parte attrice sono rimaste piuttosto generiche, non avendo la stessa introdotto elementi dai quali poter desumere il sospetto che il contagio si sia potuto verificare a seguito di una condotta medica di questo tipo, né tali elementi sono comunque emersi dall'istruttoria posta in essere nel presente giudizio.
Si rileva infatti che parte attrice si è sostanzialmente limitata ad asserire che la avrebbe contratto il virus “durante il ricovero” presso una delle strutture Pt_1
e, senza nulla specificare in merito all'eziologia tra una determinata condotta medica e il danno.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi è stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
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Tale carenza di allegazione da parte degli attori già rende particolarmente arduo argomentare positivamente in ordine alla conclusione per cui, alla luce del criterio del “più probabile che non”, l'infezione è causalmente riconducibile ad una prestazione sanitaria.
In ogni caso, e con efficacia dirimente quanto alla risoluzione della problematica che qui occupa, si rileva che sulla base di tutte le valutazioni da loro in precedenza operate (già sopra riepilogate) i CCTTUU hanno affermato, in risposta al quesito c), che “non vi sono elementi clinici di certezza per poter stabilire in quale delle strutture sanitarie indicate nel quesito sia stata contratta l'infezione”.
Non è stato dunque possibile individuare il momento e la sede presso la quale sarebbe avvenuto il contagio.
In sostanza, pur apparendo astrattamente ipotizzabile la genesi nosocomiale dell'infezione contratta, non è invece possibile affermare, alla luce del criterio del
“più probabile che non”, se la stessa sia stata contratta a causa di una prestazione sanitaria posta in essere nel corso di una delle degenze presso l'U.O. di Endoscopia Chirurgica dell' di Campobasso, o presso il Reparto di Parte_3
Endoscopia Digestiva del Policlinico “ di Roma. CP_3
Né è possibile individuare le prestazioni sanitarie di cui trattasi come concause rispetto all'infezione, e dunque sostenere una responsabilità concorrente e/o solidale tra le strutture sanitarie convenute, in quanto affinchè si verifichi il contagio è necessaria e sufficiente una singola prestazione sanitaria, con conseguente irrilevanza dell'indagine in merito a quelle successivamente effettuate: non è dunque possibile ipotizzare la sussistenza di una responsabilità in capo ad entrambe le strutture, poiché sicuramente una delle due non è responsabile, anche se non è possibile sapere quale.
Nel caso di specie non vi è infatti alcun elemento utile al fine di ritenere accertato il nesso causale tra una delle prestazioni sanitarie poste in essere e l'evento di danno, in quanto trattasi di prestazioni sanitarie tutte astrattamente idonee a causare il danno di cui trattasi.
Il quadro probatorio scaturente dalla fase istruttoria del presente giudizio non consente nemmeno di sostenere che una delle strutture indicate sia stata, con un grado di probabilità maggiore rispetto all'altra, la sede laddove l'infezione è stata contratta.
In conclusione, le domande attoree devono essere rigettate, considerato che, come visto, le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla persistente incertezza, all'esito dell'istruttoria, circa la reale causa del danno, devono gravare sull'attore, ossia sul soggetto in capo al quale grava l'onere probatorio circa il nesso di causa.
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Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione di valore corrispondente (indeterminabile - complessità media) e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i parametri medi.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico degli attori soccombenti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, dichiarata assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- RIGETTA la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
- CONDANNA gli attori al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- CONDANNA gli attori al pagamento in favore dell' Parte_3
e della
[...] Controparte_3
(aventi la stessa posizione processuale ed assistite da un unico difensore), delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- PONE definitivamente a carico degli attori soccombenti le spese di CTU.
Così deciso in Campobasso, in data 8/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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