Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN ME, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e Maria Eugenia Albè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo e Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Loriana Ninci in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;
nei confronti
GE RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Giovannelli e Francesca Bevilacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GI IL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto rettorale n. 171/2023, pubblicato in data 20 febbraio 2023, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 28 del 2022, e al regolamento dell'Ateneo di Firenze in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell''articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL EL il 24 aprile 2025:
del decreto rettorale n. 171/2023, pubblicato in data 20 febbraio 2023, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento;
degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 28 del 2022, e al regolamento dell’Ateneo di Firenze in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio;
del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023 e, per quanto occorrer possa, dell’attestazione del Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione prot. 21421 del 31 gennaio 2025 e della «programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024 – 2026.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL EL il 25 settembre 2025:
del decreto rettorale n. 171/2023, pubblicato in data 20 febbraio 2023, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento;
degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 28 del 2022, e al regolamento dell’Ateneo di Firenze in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio;
del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023 e, per quanto occorrer possa, dell’attestazione del Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione prot. 21421 del 31 gennaio 2025 e della «programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024 – 2026», approvata con delibere del Senato Accademico del 19.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2024;
delle delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (anche DMSC) del 27 febbraio 2024 e del 3 aprile 2025, nelle quali è stata richiesta l’attivazione di un posto da RTT (ricercatore a tempo determinato in Tenure Track) per il SSD MED/06 (Reumatologia);
delle delibere del Senato Accademico del 22 aprile 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024, con cui gli organi di governo della resistente Università si sono espressi sulle richieste di attivazione dei bandi da parte di ciascun singolo Dipartimento sulla base della programmazione triennale relativamente all’anno 2024;
del bando di cui alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 816/2024 con cui è stata avviata la procedura selettiva pubblica per il predetto posto da RTT, il decreto di nomina della Commissione e i verbali della Commissione tutti;
del D.R. n. 170/2025 con cui la Dott.ssa GE RI è stata individuata quale vincitrice, nonché degli atti relativi alla sua chiamata e alla sua presa di servizio, avvenuta in data 1° settembre 2025;
del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al d.r. 467 del 2019, ove interpretato nel senso di ostare implicitamente all’assunzione della Dott.ssa ME in seguito alla rinuncia del Dott. IL.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e della dott.ssa GE RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa AN ME ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto rettorale n. 171/2023 di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella parte in cui ha visto come vincitore il dott. Filppou, con il punteggio finale di 77 punti, mentre la dott.ssa ME aveva riportato il punteggio di 66 punti.
Detto ultimo ricorso fa seguito alla sentenza n. 1501/2021 di questo Tribunale con la quale erano stati annullati gli atti di una precedente e analoga procedura selettiva, circostanza quest’ultima che aveva portato l’Amministrazione a rinnovare la procedura.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.
1. la violazione dell’art. 6 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, in considerazione del fatto che il candidato risultato vincitore aveva allegato alla propria domanda di partecipazione un curriculum vitae redatto esclusivamente in lingua inglese che non avrebbe potuto essere valutato dalla Commissione;
2. la violazione dell’art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010 in considerazione dell’asserita e mancata predeterminazione dei criteri e parametri di valutazione e sulla mancata indicazione dei pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione;
3. la violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 10, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. n. 467/2019; si sostiene che la procedura di cui si tratta sarebbe affetta da un ulteriore vizio poiché le dimissioni della Prof.ssa AG sarebbero intervenute solo dopo che la Commissione aveva predeterminato i criteri di valutazione di cui al verbale preliminare del 16.06.2022;
4. la violazione dell’art. 24, comma 2, lett. c) della legge n. 240/2010 in quanto l’Università avrebbe erroneamente predeterminato i criteri per la valutazione ed attribuzione del punteggio;
5. l’eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento, carenza di presupposti e difetto di istruttoria, oltre alla violazione dell’art. 24, comma 2, lett. c), della L. n. 240/2010, nonché del D.M. n. 243 del 2011 con riferimento alla valutazione dei titoli e della consistenza complessiva della produzione scientifica.
Con i primi motivi aggiunti si è impugnato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023, unitamente all’attestazione del Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione prot. n. 21421 del 31 gennaio 2025 e della programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024-2026, nella parte in cui “ non prevede un posto analogo a quello summenzionato ”.
Con detti provvedimenti l’Università di Firenze avrebbe riassegnato la quota di “punti organico” (pari a 0,075 PuOr), impedendo così lo scorrimento della graduatoria riferita alla selezione sopra citata, a seguito della rinuncia alla presa in servizio del candidato vincitore, Dott. IL.
A parere della ricorrente la decisione di redistribuire i punti organico che originariamente erano stati previsti per l’attivazione della procedura impugnata con il ricorso introduttivo avrebbe l’effetto di pregiudicare ulteriormente l’interesse della ricorrente; se l’azione amministrativa fosse stata ab origine legittima, la stessa ricorrente sarebbe risultata vincitrice della procedura sin dal principio e, stante il fatto che non avrebbe rinunciato al posto, il tema della redistribuzione dei punti organico non si sarebbe mai posto.
Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla selezione per l’attivazione di un posto da RTT (ricercatore a tempo determinato in Tenure Track) per il SSD MED/06 (Reumatologia) e, ciò, unitamente al decreto n. 170/2025 con cui la dott.ssa GE RI è stata individuata quale vincitrice, nonché degli atti relativi alla sua chiamata e alla sua presa di servizio, avvenuta in data 1° settembre 2025.
Si è costituita l’Università di Firenze che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto il candidato risultato “idoneo”, Dott. IL, aveva rinunciato al posto di cui alla selezione ora contestata, prima di sottoscrivere il contratto e prendere servizio.
L’Università ha eccepito, altresì, l’irricevibilità dei primi e secondi motivi aggiunti, in quanto i provvedimenti in quelle sedi contestati erano stati pubblicati sul sito web di Ateneo e, ciò, senza che la ricorrente avesse provveduto ad una tempestiva impugnazione degli stessi.
I primi e secondi motivi aggiunti sarebbero comunque inammissibili in quanto la Dott.ssa ME non avrebbe impugnato alcuni atti presupposti.
Un ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnazione degli atti relativi alla procedura di ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (di cui ai secondi motivi aggiunti) sarebbe conseguente alla mancata partecipazione della ricorrente alla stessa selezione.
Nel merito l’Amministrazione ha contestato le censure proposte, sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Analoghe eccezioni e censure sono state proposte dalla dott.ssa RI, vincitrice della procedura RTT sopra citata e alla quale era stato esteso il contraddittorio a seguito della notifica dei secondi motivi aggiunti, in quanto vincitrice della selezione sopra citata.
La ricorrente, con riferimento all’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, ha affermato l’esistenza di un interesse alla decisione, riservandosi di proporre un’autonoma azione di risarcimento del danno.
Sempre a parere della ricorrente l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, avrebbe l’effetto di caducare anche i provvedimenti impugnati con i primi e i secondi motivi aggiunti, in quanto la stessa ricorrente sarebbe risultata vincitrice della procedura originariamente bandita, circostanza che avrebbe impedito all’Università di procedere all’assegnazione dei punti.
A seguito della camera di consiglio del 24 maggio 2023 e con ordinanza n. 178/2023, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso introduttivo, mentre a seguito della camera di consiglio del 15 maggio 2025 è stata respinta anche l’istanza cautelare proposta dalla dott.ssa ME contestualmente ai primi motivi aggiunti poiché “ non è stato dedotto alcun pregiudizio di un danno grave e irreparabile ” (in questo senso è l’ordinanza n. 254/2025).
Nel corso del giudizio tutte le parti hanno avuto la possibilità di proporre memorie anche in replica.
All’udienza del 12 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va evidenziato che la richiesta della ricorrente di una pronuncia nel merito, ai fini della proposizione di un’eventuale domanda di risarcimento del danno, impone lo scrutinio delle censure proposte nel ricorso introduttivo, pur sussistendo i presupposti per ritenere improcedibile per difetto di interesse lo stesso ricorso.
1.1 In conseguenza dell’avvenuta rinuncia del dott. IL al posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia) e come si avrà modo di chiarire, non sussisteva alcun onere dell’Università di procedere all’assunzione dell’attuale ricorrente, non risultando applicabili i principi in materia di procedure concorsuali e di scorrimento della graduatoria.
Ai fini dello scrutinio nel merito va rilevato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, interpretando l’art. 34 comma terzo c.p.a., ha chiarito che “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. Amm.”) – solo con la memoria depositata in data 6 agosto 2025 ..”.
1.2 Le censure contenute nel ricorso introduttivo sono comunque infondate.
1.3 È da respingere il primo motivo del ricorso introduttivo con il quale si sostiene che l’Università di Firenze non avrebbe potuto valutare i titoli presenti nel curriculum del candidato risultato vincitore, in quanto redatto in lingua inglese.
1.4 Nel corso del giudizio la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di alcuna disposizione, né in quanto contenuta nella legge n. 240/2010 o nel Regolamento di Ateneo pro tempore vigente o, ancora, nel bando di cui al decreto n. 171/2023, diretta a prevedere espressamente che le domande di accesso ai ruoli di ricercatore avrebbero dovuto essere redatte obbligatoriamente in lingua italiana.
1.5 In senso contrario va evidenziato che, in applicazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, l’estratto dei bandi è pubblicato in lingua inglese sia sul sito del MUR che sul sito dell'Unione Europea EURAXESS e, nel contempo e nello stesso bando, era espressamente richiesta ai candidati la conoscenza della lingua inglese (art. 1 del bando) che, a sua volta, era stata accertata dalla Commissione con riguardo a ciascun candidato.
1.6 Nemmeno risulta utile a sostenere le tesi della ricorrente quanto contenuto nell’art. 3 del bando, laddove si prevede la necessità della “ traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo stranie ro”, disposizione quest’ultima che non risulta applicabile al caso di specie, in quanto è diretta a disciplinare l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio da parte di cittadini extra-comunitari non residenti.
1.7 Altrettanto non rilevante è il riferimento all’art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 che, nel prevedere l’obbligo di utilizzare la lingua italiana, si riferisce agli “atti pubblici” (leggi e decreti).
1.8 In assenza di una disposizione di legge, di regolamento o anche solo contenuta nella lex specialis del bando, la Commissione si è limitata a valutare i titoli contenuti nel curriculum redatto in lingua inglese, unitamente alla restante documentazione prodotta, in modo uniforme e per quanto concerne tutti i partecipanti alla selezione.
1.9 Si consideri, peraltro, che un orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di appalti si è chiarito che “ del resto, tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza, posto che il Consiglio di Stato (sez. V, 10 gennaio 2012, n. 30), nella vigenza dell’art. 67 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha enunciato il principio secondo cui la presentazione, in sede di gara, di un documento in allegato all’offerta, redatto in lingua diversa da quella italiana e privo di relativa traduzione certificata, non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con la conseguenza che la eventuale necessità della relativa omessa traduzione potrebbe, al più, configurare una richiesta di integrazione documentale ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana 6.09.2019, n. 785).
2. La Commissione si è poi determinata per applicare i parametri richiamati nel regolamento dell’Ateneo e ha attribuito un peso a ciascun parametro secondo quanto previsto dall’art. 10 dello stesso regolamento (si veda il secondo e il quarto motivo del ricorso introduttivo), nella parte in cui si prevede che la Commissione sia chiamata a predeterminare “ i criteri di massima per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 ”.
2.1 La stessa Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità, si è comunque attenuta a quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale ed ha indicato i criteri e sub-criteri, specificando il punteggio massimo da attribuire ad ognuno di essi.
2.2 Deve ritenersi, inoltre che l’individuazione di un punteggio per ciascuna pubblicazione (in concreto, da un minimo di “0” ad un massimo di “3”), da determinarsi in base ai sub-criteri previsti dal decreto ministeriale più volte citato, è tale da assolvere all’onere motivazionale richiesto alla Commissione di valutazione.
2.3 Secondo un costante orientamento giurisprudenziale è sufficiente ad integrare l’obbligo motivazionale sia, il riferimento ad un punteggio numerico sia, ancora, il rinvio effettuato nel bando ai criteri valutativi predeterminati e alla successiva fissazione da parte della Commissione dei sub-criteri, fattispecie queste ultime che rendono comprensibile la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate e rispettato l'obbligo 27 di motivazione anche solo mediante l'attribuzione del punteggio numerico (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 25.08.2020, n. 3647).
2.4 Ma anche a prescindere da detta considerazione è comunque dirimente constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a supportare che la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio diverso alle pubblicazioni presentate dalla medesima, essendosi limitata a sostenere che la Commissione avrebbe attribuito al Dott. IL il punteggio massimo di 3 per cinque pubblicazioni senza tuttavia contestare, nel merito, detto punteggio (o quelli attribuiti alle altre 10 pubblicazioni) e senza nemmeno dimostrare l’avvenuto superamento della prova di resistenza tale da consentirle di colmare il divario di 11 punti che la separano dal punteggio conseguito dal controinteressato.
2.5 Non sono condivisibili nemmeno le argomentazioni alla base del terzo motivo e con le quali si sostiene che sarebbe viziata la nomina della Commissione, in quanto le dimissioni della Prof.ssa AG sarebbero intervenute dopo che la Commissione aveva predeterminato i criteri di valutazione di cui al verbale preliminare del 16 giugno 2022.
2.6 Nell’ambito dei concorsi universitari risulta applicabile il regolamento adottato da ogni singolo Ateneo emanato sulla base dell’art. 24 della legge n. 240/2010 che, per quanto riguarda l’Università di Firenze e all’art. 10 comma 1 (e analogamente all’art. 5 del bando), prevede che “ la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum … ” ed al successivo comma 2, che detti criteri “ sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori ”.
2.7 Precedenti pronunce hanno confermato che la predeterminazione dei criteri di valutazione debba costituire un adempimento necessariamente preliminare ad ogni successiva operazione del Collegio giudicante e quindi anche rispetto alla apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione. “ Ciò per evidenti ragioni di imparzialità e trasparenza che nelle procedure selettive impongono tutte le cautele atte ad evitare possibili favoritismi e, in particolare, che i criteri di giudizio possano essere ritagliati sul profilo scientifico di questo o quel partecipante ” (Consiglio di Stato sez. VI, 13/12/2017, n. 5865; TAR Toscana, Sez. I, 16.06.2021, n. 933).
2.8 Proprio nel rispetto di dette disposizioni la Commissione, dopo aver acquisito la dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra gli stessi e come primo adempimento, ha predeterminato i criteri di valutazione pubblicandoli nell’apposita pagina web unitamente all’elenco dei candidati.
2.9 Si consideri, inoltre, che le dimissioni della Prof.ssa AG sono state espresse, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., nonché della disciplina generale in materia di incompatibilità ed ipotesi di conflitto di interessi tra commissari e candidati e, quindi, sono state presentate non appena sono stati resi noti i nominativi dei candidati, circostanza quest’ultima che consente di escludere che avrebbero potuto essere presentate in una fase ancora più antecedente.
3. Ne consegue che anche la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità presentata dal Commissario che ha sostituito quello dimissionario non avrebbe potuto essere prestata che successivamente alla nomina e, ciò, a prescindere da quando i criteri erano stati predeterminati.
3.1 È peraltro evidente che le dimissioni di un componente della commissione esaminatrice sono strettamente connesse a situazioni del tutto personali, potendo comunque verificarsi nel corso di una procedura, senza che detta circostanza sia suscettibile di inficiare l’intera procedura (Consiglio di Stato, Sez. III, 18.05.2021, n. 3847).
3.2 Con la quinta censura si sostiene che la Commissione avrebbe omesso di effettuare la valutazione preliminare dei candidati e, ciò, stante il fatto che l’organo valutatore si sarebbe limitato semplicemente ad affermare l’ammissione del candidato alla successiva fase comparativa.
Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che il Responsabile del procedimento ha richiesto delle integrazioni alla Commissione, che ha successivamente chiarito quali titoli avrebbe considerato con riferimento alle attività didattiche e alle attività di partecipazione, coordinamento e responsabilità a gruppi di ricerca.
L’Università, sul punto, ha chiarito che la valutazione preliminare si è concretizzata nell’indicazione dei titoli meritevoli di valutazione ed è stata conclusa con l’asserzione, valida per tutti i candidati, del possesso dei titoli e delle pubblicazioni utili per l’ammissione alla discussione pubblica.
3.3 Ne consegue che il giudizio posto in essere, non solo ha riguardato tutti i candidati (compresa la ricorrente), ma risulta conforme al bando di concorso e, ciò, anche considerando che non è stato chiarito come detta circostanza abbia inciso nella valutazione complessiva.
3.4 Risulta corretta anche la valutazione posta in essere con riferimento alla voce b) dei criteri, in quanto la Commissione nel verbale integrativo redatto in riscontro alle richieste della RUP, ha successivamente chiarito che “ l’attività didattica svolta ad alto livello per Società scientifiche nazionali ed internazionali è stata ritenuta assimilabile all’attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero prevista alla voce b dei titoli ”, criterio quest’ultimo che è stato applicato nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione (compresa la ricorrente).
3.5 Altrettanto legittime sono le valutazioni di cui alle voci c) e h) che non solo sono l’espressione di una discrezionalità tecnica della commissione nell’apprezzamento dei titoli che si sostanzia anche nella possibilità della stessa Commissione di individuare titoli che configurano riconoscimenti all’attività scientifica svolta.
3.6 Il ricorso introduttivo è quindi da ritenersi infondato.
3.7 Sono da respingere anche i primi motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati gli atti riferiti alla programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024-2026, nella parte in cui “ non prevede un posto analogo a quello summenzionato ”.
3.8 L’Università di Firenze, nel riassegnare la quota di “punti organico” (pari a 0,075 PuOr), avrebbe impedito lo scorrimento della graduatoria riferita alla selezione sopra citata, a seguito della rinuncia alla presa in servizio del candidato vincitore, Dott. IL.
Inoltre e a parere della ricorrente, qualora l’Ateneo avesse inteso revocare la procedura selettiva di cui si tratta avrebbe dovuto osservare i principi che disciplinano il procedimento di autotutela, o in alternativa, avrebbe dovuto procedere alla riedizione della procedura.
3.9 In primo luogo è necessario chiarire che a seguito della mancata assunzione del candidato vincitore, non sussisteva un obbligo dell’Università di procedere all’assunzione degli altri soggetti idonei, non essendosi in presenza di una graduatoria come invece avviene per i concorsi pubblici.
Il Regolamento ratione temporis applicabile alla procedura selettiva per ricercatore (in questo senso è l’art. 10, comma 6), così come il bando, non prevedevano che la Commissione stilasse una graduatoria degli eventuali ulteriori idonei rispetto al vincitore, ma al contrario la lex specialis si limitava a disciplinare solo l’individuazione del “candidato idoneo”, come infatti poi è effettivamente avvenuto.
4. Si consideri inoltre che gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale docente e ricercatore per il triennio 2024-2026 costituiscono degli atti amministrativi a contenuto generale, connotati da un elevato grado di discrezionalità in merito alle scelte organizzative proprie dell’ente, che gode, com’è noto, di una specifica autonomia organizzativa, finanziaria e contabile costituzionalmente garantite (art. 33 Cost. e art. 6 legge n. 168/1989).
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale detti atti amministrativi sono impugnabili solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.02.2020, n. 1159).
4.1 Nemmeno sussiste l’asserito difetto di motivazione, onere quest’ultimo che risulta attenuato in ragione del carattere generale e indeterminato dei provvedimenti impugnati.
L’Università di Firenze ha chiarito che le ragioni che avevano portato a modificare il fabbisogno di personale per il posto di ricercatore di cui si tratta erano da individuarsi nelle mutate esigenze dell’Amministrazione.
4.2 Si consideri inoltre che il posto di ricercatore di cui si tratta e per il settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia) era stato previsto in una programmazione risalente nel tempo e, precisamente, alla programmazione del personale docente e ricercatore effettuata congiuntamente con l’AOU Careggi per il periodo 2020 – 2021, essendosi in presenza di un posto cofinanziato dalla citata Azienda.
4.3 In questo senso è anche l’art. 4 del D.Lgs. n. 49/2012 nella parte in cui conferma che la “Programmazione triennale del personale” è suscettibile di mutare in relazione alle esigenze sopravvenuto, essendo definita n a) “nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa”; b) “tenuto conto dell’effettivo fabbisogno del personale”; c) “al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi”; d) “compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio”.
Sulla base di dette argomentazioni è evidente che l’Università non era tenuta a revocare la precedente procedura, in considerazione di mutate esigenze di fabbisogno rispetto al periodo in cui la selezione originaria era stata bandita.
4.4 L’Università nemmeno aveva l’obbligo di svolgere nuovamente la stessa procedura per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia b), essendosi rideterminata con riferimento alla necessità di prevedere altri posti e, in particolare, a quello di RTT per il medesimo settore scientifico disciplinare che è stato poi effettivamente attivato.
4.5 Analoghe considerazioni sono estensibili anche nei confronti dei secondi motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato il bando di cui alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 816/2024 con cui è stata avviata la procedura selettiva pubblica per il posto da RTT e, ciò, unitamente al decreto di nomina della Commissione e i verbali della Commissione e, da ultimo, a il decreto n. 170/2025 con cui la Dott.ssa GE RI è stata individuata quale vincitrice.
4.6 Con riferimento a detti secondi motivi aggiunti, pur volendo prescindere dall’eccezione di tardività dell’impugnazione di detti provvedimenti (eccezione contestata dalla ricorrente), è comunque dirimente constare che la stessa ricorrente non ha partecipato alla procedura selettiva della quale è risultata vincitrice la Dott.ssa RI, senza addurre precise ragioni.
4.7 Le procedure indette dall’Amministrazione resistente pur essendo dirette alla selezione di due diverse figure, presentavano elementi di forte analogia e, ciò, pur considerando che la procedura contestata con il ricorso introduttivo era diretta a selezionare un Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia B di cui all’art. 24 L. 240/2010 nel settore concorsuale 06/D3, settore scientifico-disciplinare MED/16 la prima (RTDB,), mentre la procedura di cui ai secondi motivi aggiunti risulta diretta ad acquisire un Ricercatore Tenure Track di cui all’art. 24, comma 3, L. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS 09, settore scientifico-disciplinare MEDS-09/C (RTT).
4.8 Stante la mancata partecipazione della ricorrente, senza che siano contestate specifiche clausole del bando che ne avrebbero impedito la partecipazione è possibile richiamare il costante orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che la mancata presentazione della domanda di partecipazione al concorso rende inammissibile la successiva impugnazione della selezione, a termine decadenziale scaduto, per difetto di una situazione giuridica soggettiva legittimante in capo al ricorrente (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 11.10.2017, n. 1502; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 12.7.2013, n. 2073).
4.9 In conclusione il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono infondati, mentre va dichiarata inammissibile per mancanza di interesse l’impugnazione di cui ai secondi motivi aggiunti.
5. La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso unitamente ai sopra citati motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, mentre dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI UT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UT | RI IA |
IL SEGRETARIO