TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 561
TAR
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Valutazione curriculum in lingua inglese

    Non vi era alcuna disposizione che prevedesse l'obbligo di redigere la domanda in italiano. La conoscenza della lingua inglese era richiesta e accertata. La valutazione è stata uniforme per tutti i partecipanti.

  • Rigettato
    Mancata predeterminazione criteri e pesi di valutazione

    La Commissione ha predeterminato i criteri secondo il regolamento dell'Ateneo e il DM 243/2011, attribuendo un peso a ciascun parametro. L'individuazione di un punteggio per pubblicazione è sufficiente a integrare l'obbligo motivazionale.

  • Rigettato
    Vizio nomina Commissione per dimissioni di un membro

    La predeterminazione dei criteri è avvenuta nel rispetto delle norme. Le dimissioni sono intervenute dopo la nomina dei candidati, escludendo un favoritismo. Le dimissioni di un componente non inficiano l'intera procedura.

  • Rigettato
    Omessa valutazione preliminare dei candidati

    La valutazione preliminare si è concretizzata nell'indicazione dei titoli meritevoli di valutazione e nell'ammissione alla discussione. La valutazione è stata conforme al bando e ha riguardato tutti i candidati. La valutazione dell'attività didattica è stata correttamente assimilata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, carenza di presupposti e difetto di istruttoria

    Le valutazioni sono espressione della discrezionalità tecnica della commissione e sono legittime.

  • Rigettato
    Mancata previsione di un posto analogo e impedimento scorrimento graduatoria

    Non sussisteva un obbligo di scorrimento della graduatoria, poiché la procedura non prevedeva una graduatoria di idonei. La programmazione del fabbisogno di personale è un atto discrezionale dell'ente e può essere modificata in base alle mutate esigenze.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione nella riassegnazione dei punti organico

    L'onere motivazionale è attenuato per atti generali. L'Università ha chiarito che le ragioni erano da individuarsi nelle mutate esigenze amministrative e nella co-finanziamento del posto.

  • Rigettato
    Necessità di revoca o riedizione della procedura

    L'Università non era tenuta a revocare la procedura, ma poteva rideterminare la necessità di prevedere altri posti, come quello di RTT.

  • Inammissibile
    Mancata partecipazione alla procedura selettiva RTT

    La mancata partecipazione alla procedura concorsuale rende inammissibile la successiva impugnazione degli atti per difetto di legittimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 561
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 561
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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