Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2026, proposto dal sig. ON NO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società “Edilbruno S.r.l.” nonché dei sigg.ri LI NO, ET NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento – previa sospensione
a - dell’ordinanza n. 120 del 23.10.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Capaccio Paestum ha disposto la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi di alcune opere realizzate al Viale della Repubblica n. 88 – località “Capaccio Scalo”, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
b - ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. 40136/25 del 21.10.2025;
c – ove e per quanto occorra, della relazione di accertamenti tecnici prot. 50577 del 17.10.2024;
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OB RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n.120/2025 il Comune di Capaccio Paestum ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di numerose opere abusive e segnatamente : “ un padiglione telonato chiuso, delle dimensioni di circa m 10,00 x 11,00 x 2,50 di altezza a sviluppare una superficie coperta di mq 110.00 ed un volume urbanistico di circa mc 275,00 …” oltre una struttura prefabbricata delle misure di 14x17x3,70 tale da sviluppare, complessivamente, una superficie coperta di ca 240 mq.
2. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento mediante l’odierno ricorso affidato ai cinque motivi, tra essi parzialmente connessi e così rubricati: “ I. Violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 - art. 97 Cost.) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di motivazione - arbitrarietà - sviamento); II. Violazione di legge (artt. 6 d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’ art. 5 del d.l. n. 40/2010, come convertito) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento); III. Violazione di legge (artt. 31 e 33 d.p.r. 380/2001 e 3 l. n. 241/1990 – art. 97 cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di motivazione - arbitrarietà - sviamento); IV- violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 22 e ss. stesso d.p.r.) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneità - sviamento); V. Violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e 3 d.l. n. 69/2024) - Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità – travisamento); V. Violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e 3 d.l. n. 69/2024) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto - erroneità - travisamento); vi - violazione di legge (art. 31 del d.p.r. n. 380/2001) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto -di motivazione - erroneità manifesta – arbitrarietà - carenza di istruttoria) - Violazione del giusto procedimento ...”
3 Il Comune si è costituito tempestivamente in giudizio difendendo la legittimità dell’atto impugnato.
4. In vista dell’odierna camera di consiglio parte ricorrente ha depositato copia dell’istanza di sanatoria depositata presso il Comune correlata agli abusi de quibus; chiamata la causa, sentite le parti presenti come da verbale in atti, alle stesse, prima del passaggio in decisione, è stato dato avviso della probabile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato nella memoria del 13.2.2026 e confermato a verbale dalla parte ricorrente.
6. Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
7. Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
7.1 Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
8. Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
9. Non guasta soggiungere, in disparte la decisiva dichiarazione della parte ricorrente, che il Collegio addiviene al medesimo esito d’improcedibilità seguendo l’orientamento, costantemente ribadito dalla Sezione, in base al quale, “la presentazione dell’istanza in sanatoria costituisce “atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori “potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, nn. 1104/2025 e 1616/2024).
E tanto basta al Collegio.
10. Stante la natura processuale della presente decisione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO