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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
IA IA Presidente
TT DI ER Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1092/2024 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovannoni
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“… pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo al n. 138, parte II, serie A Anno 1993
Reg. 2043 Uff. 32; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligazione divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
il Sig. dichiara di Parte_1 essere economicamente indipendente e di non avanzare richieste di mantenimento verso la Sig.ra
; il Sig. dichiara di aver precedentemente regolato ogni altra CP_1 Parte_1 pendenza in essere”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.07.2024 ha dedotto: di aver contratto matrimonio Pt_1 concordatario con la convenuta in Palermo il giorno 18.10.1993 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, al n. 138, p. II, s. A), optando per il regime di comunione dei beni;
che dall'unione sono nati quattro figli, (08.12.1993), Per_1 Per_2
(07.07.1999), (11.10.2001) ed (14.01.2003), ad oggi maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente indipendenti;
di aver stabilito la propria residenza in La Spezia - Via Firenze 20, a seguito di un periodo di permanenza della famiglia negli Stati Uniti conclusosi nel marzo 2020; che
, tuttavia, è rimasta a vivere negli Stati Uniti, risultando pertanto iscritta all'AIRE quale CP_1 italiano residente all'estero; che con sentenza n. 53/2023 del 24.01.2023, passata in giudicato, il
Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale.
ha quindi chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
di Pt_1 dare atto dell'indipendenza economica propria e della moglie.
La convenuta è stata dichiarata contumace all'esito della rinnovazione della notifica effettuata nei confronti della stessa (ai sensi dell'art. 143 c.p.c., all'estero, per via consolare;
cfr. ordinanza del
9.7.2025).
L'udienza prevista per la rimessione della causa in decisione si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Nel merito, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta.
L'opposizione alla prosecuzione della convivenza, confermata per tutto il corso del processo dal ricorrente, nonché l'impossibilità di una riconciliazione fra i coniugi rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2) lett. b), dato che la separazione si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data di comparizione innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda nel presente giudizio.
Non vi è altro su cui statuire, in assenza di domande di contenuto economico (da parte del ricorrente, che si dichiara autosufficiente da questo punto di vista e da parte della convenuta (rimasta contumace in giudizio) e considerata per il resto la maggiore età dei figli (di cui ha dichiarato l'attuale Pt_1 indipendenza).
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta contumace, resasi come detto irreperibile.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo
(studio, introduttiva e decisionale).
Poiché risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tale liquidazione va a favore Pt_1 dell'Erario; richiamandosi Cass. ord. 22017/2018, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.”.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
nel luogo e nella data e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa;
CP_1
- condanna a pagare allo Stato le spese di lite, che si liquidano in 2.906,00 euro per compenso CP_1 professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia in data 16.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
TT DI ER IA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
IA IA Presidente
TT DI ER Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1092/2024 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovannoni
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“… pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo al n. 138, parte II, serie A Anno 1993
Reg. 2043 Uff. 32; dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligazione divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
il Sig. dichiara di Parte_1 essere economicamente indipendente e di non avanzare richieste di mantenimento verso la Sig.ra
; il Sig. dichiara di aver precedentemente regolato ogni altra CP_1 Parte_1 pendenza in essere”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.07.2024 ha dedotto: di aver contratto matrimonio Pt_1 concordatario con la convenuta in Palermo il giorno 18.10.1993 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1993, al n. 138, p. II, s. A), optando per il regime di comunione dei beni;
che dall'unione sono nati quattro figli, (08.12.1993), Per_1 Per_2
(07.07.1999), (11.10.2001) ed (14.01.2003), ad oggi maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente indipendenti;
di aver stabilito la propria residenza in La Spezia - Via Firenze 20, a seguito di un periodo di permanenza della famiglia negli Stati Uniti conclusosi nel marzo 2020; che
, tuttavia, è rimasta a vivere negli Stati Uniti, risultando pertanto iscritta all'AIRE quale CP_1 italiano residente all'estero; che con sentenza n. 53/2023 del 24.01.2023, passata in giudicato, il
Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale.
ha quindi chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
di Pt_1 dare atto dell'indipendenza economica propria e della moglie.
La convenuta è stata dichiarata contumace all'esito della rinnovazione della notifica effettuata nei confronti della stessa (ai sensi dell'art. 143 c.p.c., all'estero, per via consolare;
cfr. ordinanza del
9.7.2025).
L'udienza prevista per la rimessione della causa in decisione si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Nel merito, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta.
L'opposizione alla prosecuzione della convivenza, confermata per tutto il corso del processo dal ricorrente, nonché l'impossibilità di una riconciliazione fra i coniugi rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2) lett. b), dato che la separazione si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data di comparizione innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda nel presente giudizio.
Non vi è altro su cui statuire, in assenza di domande di contenuto economico (da parte del ricorrente, che si dichiara autosufficiente da questo punto di vista e da parte della convenuta (rimasta contumace in giudizio) e considerata per il resto la maggiore età dei figli (di cui ha dichiarato l'attuale Pt_1 indipendenza).
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta contumace, resasi come detto irreperibile.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo
(studio, introduttiva e decisionale).
Poiché risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tale liquidazione va a favore Pt_1 dell'Erario; richiamandosi Cass. ord. 22017/2018, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.”.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
nel luogo e nella data e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa;
CP_1
- condanna a pagare allo Stato le spese di lite, che si liquidano in 2.906,00 euro per compenso CP_1 professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia in data 16.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
TT DI ER IA IA