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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 385/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 22/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1145 I.C.I.
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2011 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente per i seguenti motivi:
1.- riproposizione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2. riproposizione del motivo relativo all'inedificabilità di fatto del terreno oggetto del tributo locale alla luce degli stringenti vincoli all'edificazione sussistenti nella zona di Capo Milazzo, tali da rendere di fatto impossibile ogni vocazione edificatoria del terreno.
3. riproposizione del motivo relativo alla decadenza dalla potestà impositiva.
Non si costituiva il Comune di Milazzo regolarmente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
Come ha ben detto il giudice di primo grado, l'atto impugnato conteneva tutti gli elementi per consentire alla contribuente di difendersi. Per il resto si rinvia all'esauriente motivazione della sentenza impugnata, condivisa dal Collegio e da intendersi qui integralmente trascritta.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Il terreno oggetto dell'imposta ricade in area da normare (circostanza neppure contestata nell'atto di appello), quindi non può essere definito un terreno a vocazione agricola. La questione della concreta prospettiva edificatoria rientra, quindi, nell'ambito della valutazione del valore venale del terreno che rappresenta l'imponibile del tributo locale, nel caso di specie determinato in euro 14,00/mq.
Sul punto la Corte di Nomofilachia è ormai assolutamente consolidata, come già opportunamente rilevato dal giudice di primo grado (alle pronunce ivi citate adde Cass. Sez. 6, 15/06/2016, n. 12377, Rv. 640026).
Nel merito la quantificazione del valore venale operata dal Comune non è stata contestata dalla contribuente e va, pertanto, confermata.
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
Come ha ben evidenziato il giudice di primo grado, l'atto di accertamento è stato inviato per la spedizione a mezzo posta dal Comune il 23/12/2016 e, quindi, lo spirare del termine di decadenza quinquennale è stato così evitato.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG ET
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 385/2021 depositato il 20/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 22/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1145 I.C.I.
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2011 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente per i seguenti motivi:
1.- riproposizione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2. riproposizione del motivo relativo all'inedificabilità di fatto del terreno oggetto del tributo locale alla luce degli stringenti vincoli all'edificazione sussistenti nella zona di Capo Milazzo, tali da rendere di fatto impossibile ogni vocazione edificatoria del terreno.
3. riproposizione del motivo relativo alla decadenza dalla potestà impositiva.
Non si costituiva il Comune di Milazzo regolarmente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
Come ha ben detto il giudice di primo grado, l'atto impugnato conteneva tutti gli elementi per consentire alla contribuente di difendersi. Per il resto si rinvia all'esauriente motivazione della sentenza impugnata, condivisa dal Collegio e da intendersi qui integralmente trascritta.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Il terreno oggetto dell'imposta ricade in area da normare (circostanza neppure contestata nell'atto di appello), quindi non può essere definito un terreno a vocazione agricola. La questione della concreta prospettiva edificatoria rientra, quindi, nell'ambito della valutazione del valore venale del terreno che rappresenta l'imponibile del tributo locale, nel caso di specie determinato in euro 14,00/mq.
Sul punto la Corte di Nomofilachia è ormai assolutamente consolidata, come già opportunamente rilevato dal giudice di primo grado (alle pronunce ivi citate adde Cass. Sez. 6, 15/06/2016, n. 12377, Rv. 640026).
Nel merito la quantificazione del valore venale operata dal Comune non è stata contestata dalla contribuente e va, pertanto, confermata.
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
Come ha ben evidenziato il giudice di primo grado, l'atto di accertamento è stato inviato per la spedizione a mezzo posta dal Comune il 23/12/2016 e, quindi, lo spirare del termine di decadenza quinquennale è stato così evitato.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG ET