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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1595/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4685/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Società_3 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casoria - Piazza Cirillo 1 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Nominativo_1Publiservizi Srl C/o Avv. - 03218060659
Email_3 elettivamente domiciliato presso Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6993/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 18 e pubblicata il 22/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400002462 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001078 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001078 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001771 TARES 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400000080 TARES 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Società_3Visto e letto l'atto di appello di SpA.; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Non costituiti nel presente grado gli appellati Comune di Casoria e sua concessionaria Publiservizi srl;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso cumulativo contribuente avverso quattro avvisi Nominativo_2di accertamento per periodi, rispettivamente, di imposta 2018-2019-2020-2021, rilevando la infondatezza del motivo di gravame con il quale si eccepiva il difetto di soggettività passiva di imposta, per non avere avuto, nei periodi contestati, la detenzione dei Società_1locali in accertamento, essendo questi in detenzione di altro soggetto srl subaffittuario negli anni in questione di ramo d'azienda;
-che in particolare, la sentenza appellata, disaminati gli atti in fascicolo, ha ritenuto: “In particolare, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare la proroga del contratto di affitto di ramo d'azienda oltre la sua naturale scadenza, né sono stati forniti elementi che consentano di ritenere che la Società_1 S.r.l. abbia continuato ad occupare l'immobile anche nelle annualità oggetto di accertamento a seguito di una proroga del contratto, come ad es. la prova del versamento del canone di locazione anche per tali annualità. Pertanto, la Società_3ricorrente S.p.A., formale intestataria del contratto di locazione dell'immobile, non ha assolto all'onere di provare che, nelle annualità oggetto di accertamento, l'immobile fosse nella materiale disponibilità della Società_1 S.r.l., anziché nella propria.”;
-che la società contribuente ha appellato, lamentando: Società_3 Società_21) Errata ed omessa interpretazione del rapporto contrattuale tra S.p.A., S.p.A. e Società_1 S.r.l., poiché, contrariamente a quanto asserito dalla Corte, “ i detti elementi per poter assumere che il contratto sia stato prorogato oltre il termine di scadenza originariamente previsto sussistevano, laddove è dimostrato il continuo esercizio, possesso e detenzione da parte della Mefa, l'assenza di una nuova gestione da parte di Società_3 S.p.A. e la restituzione solo nel 2024 Nominativo_3 ” e come decisivamente risultante dall'atto di notar Dott. di risoluzione consensuale di contratto di affitto di ramo d'azienda rep. 62009 raccolta 28743 Nominativo_4 Nominativo_3registrato in data 21/12/2023 al n. 96923/2023 (Cfr. Atto notaio ), che depositava in questo grado;
Nominativo_22) Violazione del principio sull'individuazione del soggetto passivo (art. 1 L. 147/2013) per aver malamente applicato il regime probatorio posto che “ era onere dell'amministrazione finanziaria provare che la Società_3 S.p.A. avesse utilizzato o detenuto l'immobile e che la stessa avesse prodotto rifiuti urbani ” ; 3) Illogicità dell'argomentazione basata sul verbale di riconsegna, perchè decontestualizzato rispetto a quanto emergente dal compendio probatorio e cioè che “E' di tutta evidenza che il Società_3 Società_2rapporto tra la SpA (già SpA) e la Mefa si era rinnovato tacitamente fino al 7 dicembre 2023,e che, quindi, ovvero la Mefa era detentrice dell'immobile nelle annualità oggetto del tributo.”;
-che le parti pubbliche, benchè ritualmente intimate, non si sono costituite in appello;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto;
-che innanzitutto non può essere utilizzato il documento ATTO DI RISOLUZIONE Nominativo_3CONSENSUALE DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA per notar Società_1del 20 dicembre 2023, tra la appellante e srl, ai sensi dell'art. 58 D.L.vo 546/1992 nuovo testo (applicabile al giudizio per essere stato introdotto in primo grado con notifica l'11 novembre 2024), in quanto è stato depositato solo in questo grado di appello, senza alcuna dimostrazione di impossibilità alla produzione nel precedente grado;
-che neppure il detto documento è indispensabile ai fini della risoluzione della controversia, peraltro questione di decisività neppure prospettata dall'appellante, atteso che -come si dirà- non vi è alcuna incertezza sulla ricostruzione del fatto dal compendio probatorio in atti;
-che invero, secondo ordine logico, va esaminato per prima il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta la violazione del regime probatorio, dovendo dare -a parere dell'appellante- l'Amministrazione la prova della detenzione e della produzione di rifiuti urbani;
-che nel caso -posta la regola fondamentale per la quale la semplice detenzione di area o locale idoneo a produrre rifiuti urbani determina il sorgere della obbligazione tributaria, dovendo eventualmente la parte intimata dare la prova della non (idoneità alla) produzione di rifiuti urbani o di aver diritto ad agevolazioni- la parte pubblica ha dato sufficiente prova della detenzione con l'affermazione, peraltro pacifica, che il locali erano, nei periodi in accertamento, Società_3oggetto di contratto di locazione tra i proprietari (persone fisiche) e la SpA conduttrice;
Società_3-che quindi occorreva da parte della nel caso, come opportunamente rilevato dal Giudice di primo grado, la prova che la detenzione era -in fatto- stata trasferita in via esclusiva per sublocazione (più precisamente quale parte del ramo d'azienda affittato) a soggetto terzo (nel Società_1caso indicato dall'appellante in srl) per i periodi in accertamento;
-che appunto il Giudice di primo grado ha rilevato, giustamente -con giudizio che il Collegio fa proprio-, che agli atti vi era la prova del trasferimento della detenzione per un triennio antecedente i periodi in questione, ma vi era vuoto probatorio assoluto riguardo alla prova della detenzione da parte di terzi nelle annualità in controversia;
-che non a caso la sentenza appellata ha sottolineato l'assenza della prova di quella che ha chiamato proroga, ovvero tecnicamente tacito rinnovo contrattuale, rilevante proprio per i periodi in controversia e della detenzione -in fatto- da parte del terzo;
-che in effetti i documenti prodotti in primo grado non sono idonei -in particolare il contratto Società_2 Società_3 Società_1originario di affittato dalla precedente (poi acquisita da ) a srl del ramo Società_1d'azienda- a dimostrare il fatto della detenzione della srl, in quanto una cosa è la previsione del tacito rinnovo altra cosa è la effettività del rinnovo e soprattutto la perdurante detenzione;
-che infatti, in questa corretta linea logica, il Giudice di prime cure ha sottolineato che la prova Società_1del fatto -ossia la detenzione da parte di srl nei periodi in questione- avrebbe potuto anche essere data anche con la prova del pagamento dei canoni che la sentenza ha definito di locazione, tecnicamente di affitto, ovvero con altre emergenze;
-che non è idoneo a colmare il predetto vuoto probatorio il verbale di riconsegna ai proprietari Società_3locatari dell'immobile da parte di a seguito di recesso di questa, peraltro con riferimento Società_1ad un contratto del 2016, atteso appunto che in esso non si fa alcun riferimento a srl ed anzi la circostanza del contratto receduto di locazione diverso da quello originario (con Lilllo) Società_3è argomento che consolida la detenzione di Per le annualità in questione (dal 2018, ossia successivamete al contratto indicato nel verbale di riconsegna);
-che proprio il vuoto di prova in primo grado sul fatto rilevante (detenzione di MEFA) rende non indispensabile il nuovo documento prodotto in questo grado, perchè restituisce una quadro definito processualmente, senza alcuna incertezza;
-che l'appello va dunque complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che non occorre regolare le spese di questo grado in assenza di costituzione degli intimati appellati;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; nulla per spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4685/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Società_3 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casoria - Piazza Cirillo 1 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Nominativo_1Publiservizi Srl C/o Avv. - 03218060659
Email_3 elettivamente domiciliato presso Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6993/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 18 e pubblicata il 22/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400002462 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001078 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001078 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400001771 TARES 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362400000080 TARES 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Società_3Visto e letto l'atto di appello di SpA.; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Non costituiti nel presente grado gli appellati Comune di Casoria e sua concessionaria Publiservizi srl;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso cumulativo contribuente avverso quattro avvisi Nominativo_2di accertamento per periodi, rispettivamente, di imposta 2018-2019-2020-2021, rilevando la infondatezza del motivo di gravame con il quale si eccepiva il difetto di soggettività passiva di imposta, per non avere avuto, nei periodi contestati, la detenzione dei Società_1locali in accertamento, essendo questi in detenzione di altro soggetto srl subaffittuario negli anni in questione di ramo d'azienda;
-che in particolare, la sentenza appellata, disaminati gli atti in fascicolo, ha ritenuto: “In particolare, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare la proroga del contratto di affitto di ramo d'azienda oltre la sua naturale scadenza, né sono stati forniti elementi che consentano di ritenere che la Società_1 S.r.l. abbia continuato ad occupare l'immobile anche nelle annualità oggetto di accertamento a seguito di una proroga del contratto, come ad es. la prova del versamento del canone di locazione anche per tali annualità. Pertanto, la Società_3ricorrente S.p.A., formale intestataria del contratto di locazione dell'immobile, non ha assolto all'onere di provare che, nelle annualità oggetto di accertamento, l'immobile fosse nella materiale disponibilità della Società_1 S.r.l., anziché nella propria.”;
-che la società contribuente ha appellato, lamentando: Società_3 Società_21) Errata ed omessa interpretazione del rapporto contrattuale tra S.p.A., S.p.A. e Società_1 S.r.l., poiché, contrariamente a quanto asserito dalla Corte, “ i detti elementi per poter assumere che il contratto sia stato prorogato oltre il termine di scadenza originariamente previsto sussistevano, laddove è dimostrato il continuo esercizio, possesso e detenzione da parte della Mefa, l'assenza di una nuova gestione da parte di Società_3 S.p.A. e la restituzione solo nel 2024 Nominativo_3 ” e come decisivamente risultante dall'atto di notar Dott. di risoluzione consensuale di contratto di affitto di ramo d'azienda rep. 62009 raccolta 28743 Nominativo_4 Nominativo_3registrato in data 21/12/2023 al n. 96923/2023 (Cfr. Atto notaio ), che depositava in questo grado;
Nominativo_22) Violazione del principio sull'individuazione del soggetto passivo (art. 1 L. 147/2013) per aver malamente applicato il regime probatorio posto che “ era onere dell'amministrazione finanziaria provare che la Società_3 S.p.A. avesse utilizzato o detenuto l'immobile e che la stessa avesse prodotto rifiuti urbani ” ; 3) Illogicità dell'argomentazione basata sul verbale di riconsegna, perchè decontestualizzato rispetto a quanto emergente dal compendio probatorio e cioè che “E' di tutta evidenza che il Società_3 Società_2rapporto tra la SpA (già SpA) e la Mefa si era rinnovato tacitamente fino al 7 dicembre 2023,e che, quindi, ovvero la Mefa era detentrice dell'immobile nelle annualità oggetto del tributo.”;
-che le parti pubbliche, benchè ritualmente intimate, non si sono costituite in appello;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto;
-che innanzitutto non può essere utilizzato il documento ATTO DI RISOLUZIONE Nominativo_3CONSENSUALE DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA per notar Società_1del 20 dicembre 2023, tra la appellante e srl, ai sensi dell'art. 58 D.L.vo 546/1992 nuovo testo (applicabile al giudizio per essere stato introdotto in primo grado con notifica l'11 novembre 2024), in quanto è stato depositato solo in questo grado di appello, senza alcuna dimostrazione di impossibilità alla produzione nel precedente grado;
-che neppure il detto documento è indispensabile ai fini della risoluzione della controversia, peraltro questione di decisività neppure prospettata dall'appellante, atteso che -come si dirà- non vi è alcuna incertezza sulla ricostruzione del fatto dal compendio probatorio in atti;
-che invero, secondo ordine logico, va esaminato per prima il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta la violazione del regime probatorio, dovendo dare -a parere dell'appellante- l'Amministrazione la prova della detenzione e della produzione di rifiuti urbani;
-che nel caso -posta la regola fondamentale per la quale la semplice detenzione di area o locale idoneo a produrre rifiuti urbani determina il sorgere della obbligazione tributaria, dovendo eventualmente la parte intimata dare la prova della non (idoneità alla) produzione di rifiuti urbani o di aver diritto ad agevolazioni- la parte pubblica ha dato sufficiente prova della detenzione con l'affermazione, peraltro pacifica, che il locali erano, nei periodi in accertamento, Società_3oggetto di contratto di locazione tra i proprietari (persone fisiche) e la SpA conduttrice;
Società_3-che quindi occorreva da parte della nel caso, come opportunamente rilevato dal Giudice di primo grado, la prova che la detenzione era -in fatto- stata trasferita in via esclusiva per sublocazione (più precisamente quale parte del ramo d'azienda affittato) a soggetto terzo (nel Società_1caso indicato dall'appellante in srl) per i periodi in accertamento;
-che appunto il Giudice di primo grado ha rilevato, giustamente -con giudizio che il Collegio fa proprio-, che agli atti vi era la prova del trasferimento della detenzione per un triennio antecedente i periodi in questione, ma vi era vuoto probatorio assoluto riguardo alla prova della detenzione da parte di terzi nelle annualità in controversia;
-che non a caso la sentenza appellata ha sottolineato l'assenza della prova di quella che ha chiamato proroga, ovvero tecnicamente tacito rinnovo contrattuale, rilevante proprio per i periodi in controversia e della detenzione -in fatto- da parte del terzo;
-che in effetti i documenti prodotti in primo grado non sono idonei -in particolare il contratto Società_2 Società_3 Società_1originario di affittato dalla precedente (poi acquisita da ) a srl del ramo Società_1d'azienda- a dimostrare il fatto della detenzione della srl, in quanto una cosa è la previsione del tacito rinnovo altra cosa è la effettività del rinnovo e soprattutto la perdurante detenzione;
-che infatti, in questa corretta linea logica, il Giudice di prime cure ha sottolineato che la prova Società_1del fatto -ossia la detenzione da parte di srl nei periodi in questione- avrebbe potuto anche essere data anche con la prova del pagamento dei canoni che la sentenza ha definito di locazione, tecnicamente di affitto, ovvero con altre emergenze;
-che non è idoneo a colmare il predetto vuoto probatorio il verbale di riconsegna ai proprietari Società_3locatari dell'immobile da parte di a seguito di recesso di questa, peraltro con riferimento Società_1ad un contratto del 2016, atteso appunto che in esso non si fa alcun riferimento a srl ed anzi la circostanza del contratto receduto di locazione diverso da quello originario (con Lilllo) Società_3è argomento che consolida la detenzione di Per le annualità in questione (dal 2018, ossia successivamete al contratto indicato nel verbale di riconsegna);
-che proprio il vuoto di prova in primo grado sul fatto rilevante (detenzione di MEFA) rende non indispensabile il nuovo documento prodotto in questo grado, perchè restituisce una quadro definito processualmente, senza alcuna incertezza;
-che l'appello va dunque complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che non occorre regolare le spese di questo grado in assenza di costituzione degli intimati appellati;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; nulla per spese del grado.