CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 20865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20865 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Vasto avverso la sentenza del 07/10/2024 del Tribunale di Vasto emessa nel procedimento a carico di RD IO, nato a [...] il [...], RA IE, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE ST;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc pen. IE RA e IO RD dal reato ex artt. 99, comma 4, 110 e 337 cod. pen., descritto descritto nel capo di imputazione, nei confronti di Giovanni RA, Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro sita in Vasto, perché ha escluso che fra l’atto del Penale Sent. Sez. 6 Num. 20865 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 17/04/2025 2 pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta impedirne il compimento vi sia stata la contestualità necessaria per integrare il reato. 2. Nel ricorso presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto si deduce violazione dell’art. 337 cod. pen., evidenziando che le violenze e le minacce commesse dagli imputati nei confronti del pubblico ufficiale RA furono conseguenti al rifiuto dello stesso di aprire la porta della loro cella per consentire che essi facessero da pacificatori nell’alterco in corso fra i detenuti nella cella 2. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La ricostruzione della vicenda rappresentata nel ricorso, con gli elementi di valutazione tratti dai contenuti della stessa sentenza impugnata evidenzia che le violenze e le minacce furono rivolte all’Assistente RA, comunque, per indurlo a realizzare una condotta afferente al suo ufficio. 2. Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata la ricostruzione della vicenda non risulta lineare: soprattutto non è reso evidente in quale momento si siano collocate le condotte degli imputati rispetto alla attività svolta da Giovanni RA, quale Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro, intervenuto in occasione dell’alterco fra i detenuti fra due detenuti occupanti la camera di pernottamento prossima a quella occupata dagli imputati. 3. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio che dia conto delal precisa scansione dei fatti, necessaria per una corretta qualificazione giuridica delle condotte ─ già di per sé, in ogni caso, ingiuriose e minatorie ─ di RD e RA, descritte nel capo di imputazione e la sussistenza delle quali è stata riconosciuta dal Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Così deciso il 17/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE ST Ercole PR 3
udita la relazione svolta dal Consigliere GE ST;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc pen. IE RA e IO RD dal reato ex artt. 99, comma 4, 110 e 337 cod. pen., descritto descritto nel capo di imputazione, nei confronti di Giovanni RA, Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro sita in Vasto, perché ha escluso che fra l’atto del Penale Sent. Sez. 6 Num. 20865 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 17/04/2025 2 pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta impedirne il compimento vi sia stata la contestualità necessaria per integrare il reato. 2. Nel ricorso presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto si deduce violazione dell’art. 337 cod. pen., evidenziando che le violenze e le minacce commesse dagli imputati nei confronti del pubblico ufficiale RA furono conseguenti al rifiuto dello stesso di aprire la porta della loro cella per consentire che essi facessero da pacificatori nell’alterco in corso fra i detenuti nella cella 2. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La ricostruzione della vicenda rappresentata nel ricorso, con gli elementi di valutazione tratti dai contenuti della stessa sentenza impugnata evidenzia che le violenze e le minacce furono rivolte all’Assistente RA, comunque, per indurlo a realizzare una condotta afferente al suo ufficio. 2. Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata la ricostruzione della vicenda non risulta lineare: soprattutto non è reso evidente in quale momento si siano collocate le condotte degli imputati rispetto alla attività svolta da Giovanni RA, quale Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro, intervenuto in occasione dell’alterco fra i detenuti fra due detenuti occupanti la camera di pernottamento prossima a quella occupata dagli imputati. 3. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio che dia conto delal precisa scansione dei fatti, necessaria per una corretta qualificazione giuridica delle condotte ─ già di per sé, in ogni caso, ingiuriose e minatorie ─ di RD e RA, descritte nel capo di imputazione e la sussistenza delle quali è stata riconosciuta dal Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Così deciso il 17/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE ST Ercole PR 3