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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/10/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica, nella persona del dott.
BR AL, alla pubblica udienza del 22.10.2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel procedimento civile iscritto al n. 601/2022 del Ruolo Generale Affari
Civili, avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI
RESPONSABILITÀ EX ART. 2054 C.C.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PORFIDO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, presso il cui studio, con sede in Termoli (CB), alla Via de Gasperi n. 19, è
elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
(c.f./p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GUASTADISEGNI EMIDIO, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla Via Petrarca n. 28, è elettivamente domiciliata;
TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
RE TI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MARCO
GIAMPAOLO, con sede in Vasto (CH), alla Via Repubblica Vastese n. 16;
APPELLATO
FATTO
1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e Parte_1 CP_1
, per ottenere – in grado di appello - la riforma “del capo 2” della Controparte_2
sentenza n. 255/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Vasto il 20/12/2021 e depositata in pari data, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale oggetto di causa, proposta nei confronti degli odierni appellati.
In particolare, ha premesso che, nel giudizio di primo grado, egli avanzava una Parte_2
richiesta risarcitoria nei confronti di Controparte_3 CP_1 CP_4
e per le lesioni personali e i danni al veicolo di sua proprietà,
[...] Controparte_2
patiti in conseguenza del tamponamento a catena occorso lungo l'autostrada A14, sull'assunto che, in tale occasione, la propria autovettura - dopo aver tamponato l'auto che la precedeva nella marcia - veniva a sua volta urtata, dapprima dalla Citroen C1
(guidata dal e, a seguire, tamponata posteriormente dalla FI BR (guidata CP_4
dal ). CP_2
Si costituivano ritualmente le parti evocate in giudizio, contestando le circostanze allegate da parte attrice ed opponendosi all'accoglimento della domanda avversaria.
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
Senonché, sulla scorta dell'esperita c.t.u., il e il concludevano una Pt_1 CP_4
transazione, convenendo di “rinunciare ad ogni diritto, ragione ed eccezione in relazione all'evento dedotto e dichiarato di non avere più nulla a pretendere o far pretendere nei
reciproci confronti, per nessun titolo o ragione”. Per contro, il e la società CP_2
assicurativa con allegazioni e deduzioni pressoché analoghe, insistevano CP_1
nel rigetto della domanda attorea e contestavano la responsabilità del nella CP_2
causazione del danno lamentato, sul rilievo che quest'ultimo, essendosi avveduto della presenza sulla corsia di autoveicoli fermi in coda, “aveva arrestato in tempo utile il suo veicolo fino a quando, dopo pochi minuti, non veniva raggiunto da altri due veicoli che
tamponavano e sospingevano la FI BR sul veicolo che lo precedeva. Pertanto (…), il
sinistro indicato dal sig. è occorso unicamente a causa della sua condotta di marcia Pt_1
colposa (…) per non aver mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo
precedeva”, ai sensi dell'art. 149, primo comma, C.d.S.
Sulla scorta di tali rilievi, i convenuti concludevano invocando il rigetto della domanda attorea, a motivo della sua infondatezza.
2. A fondamento del gravame proposto, l'appellante ha lamentato l'erroneità delle argomentazioni sulle quali il giudice di pace, ritenendo non provato il nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso ai fini del concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., ha basato la statuizione di rigetto, evidenziando, in particolare, la infondatezza della motivazione nella parte in cui il giudicante ha escluso la corresponsabilità di nella causazione dei danni alla propria autovettura, Controparte_2
sulla scorta di un compendio probatorio (ovvero c.t.u. e verbale di intervento delle forze dell'ordine), a suo dire, inidoneo a fornire la c.d. “prova liberatoria” di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c.. L'appellante ha, quindi, lamentato il mancato riconoscimento dell'operatività della norma richiamata - la quale presume un concorso di colpa tra i
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conducenti dei veicoli collisi - non avendo ritenuto accertate, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, ha concluso chiedendo che, in Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza, fosse accolta la richiesta risarcitoria, con conseguente condanna della “ al risarcimento dei danni, cagionati dal proprio CP_1
assicurato nei confronti dell'appellante e Controparte_2 Parte_1
dell'autovettura di proprietà di quest'ultimo”.
3. costituitasi in giudizio, ha contrastato le circostanze allegate CP_1
dall'appellante, sostenendo l'attendibilità e l'idoneità, tanto della c.t.u. quanto del verbale redatto dagli agenti di polizia, a suffragare la statuizione del giudice di pace relativa alla non ricorrenza della responsabilità del nella causazione dei danni CP_2
dell'autovettura del , con conseguente inapplicabilità al caso di specie della Pt_1
presunzione di cui al 2° comma dell'art. 2054 2° comma, c.c., “atteso che le conclusioni
del c.t.u., unitamente alle coerenti risultanze del rapporto dell'Autorità, consentono di ritenere pienamente accertata la dinamica del sinistro”. La società appellata ha,
pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, a motivo della sua infondatezza, con vittoria di spese ed onorari di causa.
4. Costituendosi in giudizio, ha parimenti contestato la fondatezza Controparte_2
delle avverse doglianze sulla dinamica del sinistro e sulla ripartizione di responsabilità,
difendendo l'esattezza delle statuizioni del giudice di prime cure. Ha assunto, al riguardo, che correttamente il giudice di pace ha fondato la propria decisione sulla produzione documentale agli atti e sull'elaborato peritale d'ufficio, attesa l'attendibilità
dell'accertamento dalle predette effettuato in relazione alla dinamica del tamponamento
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in argomento. In ogni caso, parte appellata ha evidenziato la diligenza della propria condotta sul dirimente rilievo che “nel tamponamento multiplo l'appellato odierno sia stato l'unico conducente a non essere stato sanzionato, proprio perché aveva subito
arrestato la sua corsa e mantenuto la distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva
(quella proprio del sig. )”. Alla stregua delle riferite circostanze di fatto, il Pt_1 CP_2
ha concluso per il rigetto dell'appello, a motivo della sua infondatezza, con vittoria di spese ed onorari di causa.
5. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
DIRITTO
1. L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
ha censurato l'impugnata sentenza deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa da parte del giudice di prime cure, il quale,
alla luce dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, del presupposto normativamente richiesto dall'art. 2054
c.c. ai fini dell'operatività del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione del veicolo a carico del conducente dello stesso, rappresentato dalla ricorrenza del nesso causale tra la condotta tenuta nella circolazione del veicolo dal conducente dello stesso e il danno che ne è derivato.
L'appellante, in particolare, ha eccepito che il giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo della regola di giudizio dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c. - il quale pone una presunzione di pari corresponsabilità dei conducenti nella causazione di un sinistro stradale, che può essere superata solo in caso di offerta di prova contraria - avendo egli
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ritenuto sussistente la prova liberatoria, richiesta dalla citata norma al fine di escludere la responsabilità del , sulla scorta sia della relazione degli agenti di polizia CP_2
intervenuti sul luogo del sinistro, sia della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio,
ing. , che, a dire dell'appellante, “non possono ritenersi in alcun modo idonee e Per_1
tantomeno sufficienti a tale scopo”.
Ebbene, rileva questo giudice che le censure dell'appellante non colgono nel segno e, pertanto, sono immeritevoli di accoglimento.
Sul punto, giova ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di
Cassazione, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 149, comma 1, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d'inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054
c.c. comma 2, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ex multis, Cass.,
31/05/2017, n. 13703).
Viceversa, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre, nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una
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colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr., ex pluris, Cass., n. 4021/2013; Cass., n. 15788/2018; Cass., n. 4304/2021).
Nel caso concreto, devono, innanzitutto, ritenersi adeguatamente dimostrate sia la circostanza che il veicolo condotto dal è riuscito ad arrestare la marcia, evitando CP_2
la collisione con il veicolo che lo precedeva e rispettando la distanza di sicurezza, sia l'evenienza che l'autovettura AU (tg FD071TM) e l'autovettura FO (tg FC186CR) –
sopraggiunte, rispettivamente, da sinistra e da destra, a velocità sostenuta - hanno determinato la spinta meccanica in avanti al veicolo del causando così il CP_2
tamponamento della vettura attorea.
In tal senso depongono: 1) la relazione degli agenti della Polizia Stradale, dalla quale emerge che, “ (…) dopo aver arrestato la marcia evitando in un primo Persona_2
momento ulteriori tamponamenti, veniva invece tamponato prima sul lato posteriore sx
(…) e subito dopo dalla FO [che] (…) nel tentativo di evitare il tamponamento col
veicolo E, dopo averlo superato nel suo lato destro, non riusciva però ad evitare di tamponare la FI BR nella parte posteriore.”; 2) la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, alla luce della documentazione fotografica relativa all'occorso incidente prodotta da parte attrice in sede di inizio delle operazioni peritali, ha escluso l'imputabilità dei danni subiti dall'autovettura condotta dal all'urto generatosi dal Pt_1
contatto tra questa e l'autovettura del , dal momento che, con specifico CP_2
riferimento ai danni subiti nella parte anteriore centrale dell'autovettura, “il sig. Pt_1
tampona l'auto che lo precede prima che venisse a sua volta tamponato”, concludendo che “alla luce di quanto detto, si ritiene che gli urti siano avvenuti secondo la seguente
successione: il sig. alla guida dell'autovettura Toyota Corolla tg. Persona_3
CH605GJ (veicolo “G”), percorreva la corsia di sorpasso dell'autostrada A14 con direzione
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di marcia da nord verso sud. Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 384+00, a
causa di un improvviso rallentamento dovuto al traffico, arrestava la marcia incolonnandosi ad altri veicoli. Nello stesso momento sopraggiungeva da tergo una
Chevrolet Captiva tg. DY029CS (veicolo “A”) condotto da , il quale Parte_3
dopo aver arrestato la marcia lo urtava lievemente nella parte posteriore sx con la sua
parte anteriore dx dopo che era stato spinto in avanti dall'urto ricevuto sul lato posteriore dx da una Panda tg. ER181GF (veicolo “C”) condotta da , e poi sul Parte_1
lato posteriore sx dall'autovettura Citroën C1 tg. EC288LT (veicolo “B”) condotta da
. A seguito di ciò sempre nella corsia di sorpasso sopraggiungeva una Controparte_4
FI BR tg. DV579YV (veicolo “D”) condotta da , il quale dopo aver Persona_2
arrestato la marcia evitando in un primo momento ulteriori tamponamenti veniva successivamente tamponato prima sul lato posteriore sx dall'AU Q7 tg. FD071TM
(veicolo “E”) condotto da e subito dopo dalla FO Ecosport tg. FC186CR Controparte_5
(Veicolo “F”) condotto da ”; 3) le deposizioni rese agli agenti Parte_4
di polizia dai conducenti degli autoveicoli coinvolti nel sinistro all'esame, i quali unanimemente riferiscono di collisioni avvenute tra autoveicoli fermi.
Alla luce della dinamica del sinistro come accertata nella fase istruttoria, il giudice di prime cure, facendo corretta applicazione dei principi di diritto testé enunciati, ha esaustivamente illustrato le ragioni (che in questa sede devono ritenersi assolutamente condivisibili) per le quali ha reputato che non ricorresse, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., attesa la funzione meramente sussidiaria della presunzione invocata dall'appella [la quale opera esclusivamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di appurare l'incidenza della condotta dei due conducenti nella causazione del sinistro (cfr., Cass., n. 3696/2018), dovendo, al contrario, il giudice “procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti”
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qualora sia “possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti
nell'evento dannoso” (cfr., Cass., n. 477/2003)]; e, contrariamente a quanto dedotto dal
, egli ha correttamente opinato che si vertesse nella diversa ipotesi di Pt_1
tamponamento a catena tra autoveicoli fermi in coda, essendo stato accertato - come già innanzi evidenziato - che , trovandosi in posizione di quiete, veniva tamponato da CP_2
tergo e solo allora sospinto contro il veicolo del , già coinvolto nel tamponamento Pt_1
multiplo.
2. Sotto distinto profilo, del pari destituita di fondamento risulta essere la contestazione di parte appellante circa la inidoneità del compendio probatorio a suffragare la tesi avversa, per il dirimente motivo che, per un verso, il verbale di sinistro stradale, come ribadito dalla Corte di Cassazione recentemente, “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle
apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una
specifica prova contraria” (Cass., n. 10376/2024). Dunque, il giudice di prime cure, in assenza della specifica prova inficiante il verbale del sinistro, ha correttamente ritenuto la relazione redatta dagli agenti, tempestivamente intervenuti dopo il verificarsi dell'incidente, pienamente attendibile quanto alla ricostruzione della dinamica dello stesso, ed in particolare alla individuazione dei fatti e dei dati comprovanti la diligenza del OR nel tenere una condotta idonea ad escludere la sua responsabilità nella causazione del sinistro medesimo, costituendo la predetta relazione materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (cfr., Cass., n. 9037/2019).
3. Quanto, infine, alla relazione peritale, che, a dire dell'appellante, “essendo un
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mezzo di indagine che ha meramente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione
di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova
di quanto assume (…) e non può costituire la prova dell'assenza di responsabilità in capo al ”, appare preliminare richiamare il noto e consolidato principio di legittimità CP_2
secondo cui la c.t.u. nelle scienze tecniche, operando quale strumento di accertamento dei fatti non altrimenti acclarabili, se non con il ricorso a determinate conoscenze specialistiche (cd. c.t.u. percipiente) e non già di mera valutazione dei fatti (cd. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già di mera valutazione (cfr., Cass. 26.04.-22.06/2005, n. 13401), sicché“la consulenza costituisce
fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» (cfr., ex plurimis, Cass. 8 gennaio 2004 n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332,
16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003 n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio
2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422, 7 marzo 2001 n. 3343, 12 dicembre 2000, n. 15630,
17 agosto 2000 n. 10916, 20 giugno 2000, n. 8395; nella giur. di merito, Trib. Monza 17 gennaio 2007, Trib. Bari, sez. Modugno, 26 luglio 2005).
Nel caso di specie, tenuto conto della peculiarità della domanda attorea, che ha presupposto la verifica della dinamica dell'evento dannoso e le relative conoscenze tecniche per la lettura di quanto rappresentato nella documentazione fotografica, logica e motivata appare essere la conclusione del giudice di pace che, lungi dall'individuare nelle risultanze peritali quella “prova liberatoria” contestata da parte appellante, ha, per contro, fondato sulle medesime l'esito del giudizio ravvisando – condivisibilmente,
come già innanzi evidenziato - nella fattispecie al vaglio la (diversa) ipotesi di tamponamento a catena tra autoveicoli fermi in coda.
4. Alla luce delle riferite considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che il
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giudice di pace ha correttamente rigettato la richiesta risarcitoria di parte attrice,
facendo buon governo dei principi giurisprudenziali affermati in materia di responsabilità per danni da tamponamento fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, dal momento che detta responsabilità è ravvisabile unicamente nella condotta del conducente che ha determinato la collisione, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Per tutte le suesposte considerazioni, stante l'infondatezza dei motivi di gravame,
l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
6. Stante il rigetto integrale della impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012,
n. 228 e applicabile alle impugnazioni instaurate successivamente al 31.01.2013, data della sua entrata in vigore), che impone alla parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
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impugnazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 255/2021 del Giudice di Pace di Vasto, emessa il
20/12/2021 e depositata in pari data, proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e di in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA l'appello di cui in epigrafe;
CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.956,15 (di cui € 00,00 per spese documentate, € 1.701,00 per compensi professionali ed € 255,15 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA, altresì, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.956,15 (di cui € 00,00 per spese documentate, € 1.701,00 per compensi professionali ed € 255,15 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
DICHIARA tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012, n.
228);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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Così deciso in Vasto, 27/10/2025.
IL GIUDICE dott. BR AL
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