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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2814/2025 R.G. , avente ad oggetto: “licenziamento per giusta causa”;
PROMOSSE DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Sergio Piccione;
- RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Cesare Santoro;
CP_1
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.05.2025, proponeva ricorso Parte_1 ex art. 441-bis c.p.c. nei confronti di CP_1
Esponeva: che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1 titolare della omonima ditta, dal 23.02.2007 sino al 27.02.2025, data in cui veniva licenziato per giusta causa;
durante il predetto periodo ricopriva la qualifica di
Parrucchiere 3 LIV, svolgendo la propria attività lavorativa all'interno del negozio sito in Messina Viale Liberta n. 41 is. 481 (sotto l'insegna di Egoità di Giancarlo); con lettera racc. del 27.02.2025, consegnata a mani in pari data, CP_1 comunicava allo stesso il “licenziamento per giusta causa” con effetto immediato;
in detta nota, la convenuta rilevava che la superiore sanzione espulsiva era stata adottata
1 per le appresso motivazioni: 1) Concorrenza sleale avendo il ricorrente, a detta della sig.ra posto in essere atti di concorrenza sleale con il datore di lavoro CP_1 fornendo servizi, anche domiciliari, a costi più contenuti con accaparramento della clientela;
2) Diffamazione dell'azienda avendo, asseritamente, diffuso informazioni false e denigratorie sull'azienda e sulla datrice di lavoro;
3) Scarso rendimento nei servizi prestati come asseritamente affermato da molti clienti;
con comunicazione pec del 14.03.2025, lo stesso impugnava il licenziamento intimato in quanto nullo, illegittimo ed inefficace;
in detta nota, lo stesso contestava, preliminarmente, la legittimità formale del licenziamento disciplinare subito in quanto il provvedimento rescissorio non era stato preceduto dall'obbligatorio procedimento disciplinare e, in particolare, dalla preventiva comunicazione della “contestazione di addebito” al dipendente tale da consentire allo stesso di poter fornire una adeguata difesa rispetto agli addebiti formulati;
nel merito, contestava integralmente la ricostruzione dei fatti formulata dalla resistente, negando, con fermezza, di aver esercitato attività di concorrenza sleale con la ditta fornendo servizi, anche domiciliari, alla clientela della e di aver diffuso informazioni false e denigratorie nei confronti Parte_2 della titolare e della ditta;
da ultimo, contestava la circostanza secondo la quale avesse tenuto, nel corso dell'ultimo periodo, scarso rendimento tale che diversi clienti si erano lamentati dei servizi prestati rilevando di aver sempre svolto il proprio lavoro con competenza e professionalità; lo stesso manifestava, dunque, formalmente la volontà alla ripresa immediata dell'attività lavorativa e chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso eccepiva la nullità del licenziamento per omessa preventiva contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 L. 300/70.
Eccepiva altresì l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa e sproporzionalità della sanzione irrogata.
Concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del provvedimento di licenziamento comminato dalla sig.ra al sig. CP_1
per mancato rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 dello Parte_1
Statuto dei lavoratori e conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente;
2.
Per l'effetto, con ordinanza immediatamente esecutiva, condannare la sig.ra
[...]
, alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e nelle CP_1 Parte_1 mansioni già ricoperte e/o comunque ricostituire il rapporto di lavoro, con condanna al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 3.
2 Condannare la sig.ra per il periodo compreso tra il giorno del CP_1 licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare, inefficace, illegittimo il provvedimento di licenziamento del 27.02.2025 comminato dalla sig.ra per difetto di giusta causa e/o in quanto sproporzionato;
5. Sempre CP_1 per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima
[...] retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto ex lege…”.
2.- Si costituiva tardivamente in giudizio la parte resistente, contestando il fondamento del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
------------------------
4.- In ordine alla denunciata illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta per mancata preventiva contestazione disciplinare, si osserva quanto segue.
Va premesso che la giusta causa di recesso, disciplinata dall'art. 2119 c.c., ricorre ogniqualvolta si verifichino fatti tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Tale fattispecie è configurabile sia qualora sia accertato un grave inadempimento del prestatore di lavoro, ascrivibile ad una sua condotta gravemente colposa o dolosa, tale da eliminare completamente e con effetto immediato l'affidamento contrattuale in relazione ai successivi adempimenti (c.d. teoria soggettiva o contrattuale della giusta causa), sia qualora vengano riscontrati fatti che, pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito, da "vis maior" o da "factum principis" (avuto riguardo al concreto svolgimento del rapporto di lavoro), appaiano ciononostante idonei a determinare per uno dei contraenti l'immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo, compromettendone il suo necessario elemento fiduciario (c.d. teoria oggettiva della giusta causa): ricorre la giusta causa di recesso allorché siano commessi fatti di particolare gravità (costituenti notevole inadempienze contrattuali, anche estranei alla sfera del contratto medesimo) che, valutati soggettivamente e/o oggettivamente, siano tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.
3 Sulla natura disciplinare del licenziamento per giusta causa non può dubitarsi. Come noto, infatti, la giurisprudenza afferma che il giudice investito della valutazione dell'illegittimità di un licenziamento disciplinare, deve in primo luogo accertare la sussistenza dell'addebito in punto di fatto e, poi, controllare che l'infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo, deve poi apprezzare in concreto la gravità della condotta e stabilire se la stessa comporti una grave negazione dell'elemento fiduciario e sia idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento circa la futura correttezza nell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto (tra le tante, Cass. 30679/2018; Cass. 15058/2015; Cass. 2013 del
2012; Cass. 2906 del 2005).
5.- Nel caso di specie parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 Legge 300/1970, sulla base del quale prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, occorre la preventiva contestazione dell'addebito disciplinare.
Parte resistente non ha provato di avere eseguito questo necessario adempimento, limitandosi ad affermare che nel caso di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore sarebbe talmente grave da giustificare il licenziamento in tronco.
Considerata quindi l'omessa prova della preventiva contestazione disciplinare, ne deriva l'illegittimità del licenziamento, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204/1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui all'art. 18, comma 4, (reintegra ed indennità pari sino a
12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto” (Cass. Civ., sez. lav., 14 dicembre 2016, n.25745).
4 6.- Nel caso di specie tuttavia, essendo pacifico che il datore di lavoro del ricorrente non raggiunge il limite dimensionale di 15 dipendenti, non può darsi luogo alla tutela reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria di cui all'art. 8 legge 604/1966 che dispone:
“Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti…”.
Tenuto conto dell'anzianità lavorativa del ricorrente e del comportamento delle parti va ritenuto di applicare nel caso che ci occupa l'indennità risarcitoria nella misura massima di
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
7.- Alla luce delle superiori considerazioni e in applicazione dell'art. 8 legge 604/1966, il licenziamento intimato a va dichiarato illegittimo e per l'effetto va Parte_1 condannata la resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno subito da quantificarsi in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8.- Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del 27.02.2025 da parte di e, per l' effetto, Parte_1 CP_1 condanna parte resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno subito da quantificarsi in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte- in € 2.314,25 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
Sergio Piccione;
compensa la restante quota.
5 Messina, 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2814/2025 R.G. , avente ad oggetto: “licenziamento per giusta causa”;
PROMOSSE DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Sergio Piccione;
- RICORRENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Cesare Santoro;
CP_1
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.05.2025, proponeva ricorso Parte_1 ex art. 441-bis c.p.c. nei confronti di CP_1
Esponeva: che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1 titolare della omonima ditta, dal 23.02.2007 sino al 27.02.2025, data in cui veniva licenziato per giusta causa;
durante il predetto periodo ricopriva la qualifica di
Parrucchiere 3 LIV, svolgendo la propria attività lavorativa all'interno del negozio sito in Messina Viale Liberta n. 41 is. 481 (sotto l'insegna di Egoità di Giancarlo); con lettera racc. del 27.02.2025, consegnata a mani in pari data, CP_1 comunicava allo stesso il “licenziamento per giusta causa” con effetto immediato;
in detta nota, la convenuta rilevava che la superiore sanzione espulsiva era stata adottata
1 per le appresso motivazioni: 1) Concorrenza sleale avendo il ricorrente, a detta della sig.ra posto in essere atti di concorrenza sleale con il datore di lavoro CP_1 fornendo servizi, anche domiciliari, a costi più contenuti con accaparramento della clientela;
2) Diffamazione dell'azienda avendo, asseritamente, diffuso informazioni false e denigratorie sull'azienda e sulla datrice di lavoro;
3) Scarso rendimento nei servizi prestati come asseritamente affermato da molti clienti;
con comunicazione pec del 14.03.2025, lo stesso impugnava il licenziamento intimato in quanto nullo, illegittimo ed inefficace;
in detta nota, lo stesso contestava, preliminarmente, la legittimità formale del licenziamento disciplinare subito in quanto il provvedimento rescissorio non era stato preceduto dall'obbligatorio procedimento disciplinare e, in particolare, dalla preventiva comunicazione della “contestazione di addebito” al dipendente tale da consentire allo stesso di poter fornire una adeguata difesa rispetto agli addebiti formulati;
nel merito, contestava integralmente la ricostruzione dei fatti formulata dalla resistente, negando, con fermezza, di aver esercitato attività di concorrenza sleale con la ditta fornendo servizi, anche domiciliari, alla clientela della e di aver diffuso informazioni false e denigratorie nei confronti Parte_2 della titolare e della ditta;
da ultimo, contestava la circostanza secondo la quale avesse tenuto, nel corso dell'ultimo periodo, scarso rendimento tale che diversi clienti si erano lamentati dei servizi prestati rilevando di aver sempre svolto il proprio lavoro con competenza e professionalità; lo stesso manifestava, dunque, formalmente la volontà alla ripresa immediata dell'attività lavorativa e chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso eccepiva la nullità del licenziamento per omessa preventiva contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 L. 300/70.
Eccepiva altresì l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa e sproporzionalità della sanzione irrogata.
Concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del provvedimento di licenziamento comminato dalla sig.ra al sig. CP_1
per mancato rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 dello Parte_1
Statuto dei lavoratori e conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente;
2.
Per l'effetto, con ordinanza immediatamente esecutiva, condannare la sig.ra
[...]
, alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e nelle CP_1 Parte_1 mansioni già ricoperte e/o comunque ricostituire il rapporto di lavoro, con condanna al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 3.
2 Condannare la sig.ra per il periodo compreso tra il giorno del CP_1 licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare, inefficace, illegittimo il provvedimento di licenziamento del 27.02.2025 comminato dalla sig.ra per difetto di giusta causa e/o in quanto sproporzionato;
5. Sempre CP_1 per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima
[...] retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto ex lege…”.
2.- Si costituiva tardivamente in giudizio la parte resistente, contestando il fondamento del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
------------------------
4.- In ordine alla denunciata illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta per mancata preventiva contestazione disciplinare, si osserva quanto segue.
Va premesso che la giusta causa di recesso, disciplinata dall'art. 2119 c.c., ricorre ogniqualvolta si verifichino fatti tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Tale fattispecie è configurabile sia qualora sia accertato un grave inadempimento del prestatore di lavoro, ascrivibile ad una sua condotta gravemente colposa o dolosa, tale da eliminare completamente e con effetto immediato l'affidamento contrattuale in relazione ai successivi adempimenti (c.d. teoria soggettiva o contrattuale della giusta causa), sia qualora vengano riscontrati fatti che, pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito, da "vis maior" o da "factum principis" (avuto riguardo al concreto svolgimento del rapporto di lavoro), appaiano ciononostante idonei a determinare per uno dei contraenti l'immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo, compromettendone il suo necessario elemento fiduciario (c.d. teoria oggettiva della giusta causa): ricorre la giusta causa di recesso allorché siano commessi fatti di particolare gravità (costituenti notevole inadempienze contrattuali, anche estranei alla sfera del contratto medesimo) che, valutati soggettivamente e/o oggettivamente, siano tali da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso.
3 Sulla natura disciplinare del licenziamento per giusta causa non può dubitarsi. Come noto, infatti, la giurisprudenza afferma che il giudice investito della valutazione dell'illegittimità di un licenziamento disciplinare, deve in primo luogo accertare la sussistenza dell'addebito in punto di fatto e, poi, controllare che l'infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo, deve poi apprezzare in concreto la gravità della condotta e stabilire se la stessa comporti una grave negazione dell'elemento fiduciario e sia idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento circa la futura correttezza nell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto (tra le tante, Cass. 30679/2018; Cass. 15058/2015; Cass. 2013 del
2012; Cass. 2906 del 2005).
5.- Nel caso di specie parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 Legge 300/1970, sulla base del quale prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, occorre la preventiva contestazione dell'addebito disciplinare.
Parte resistente non ha provato di avere eseguito questo necessario adempimento, limitandosi ad affermare che nel caso di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore sarebbe talmente grave da giustificare il licenziamento in tronco.
Considerata quindi l'omessa prova della preventiva contestazione disciplinare, ne deriva l'illegittimità del licenziamento, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026/15, Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204/1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui all'art. 18, comma 4, (reintegra ed indennità pari sino a
12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto” (Cass. Civ., sez. lav., 14 dicembre 2016, n.25745).
4 6.- Nel caso di specie tuttavia, essendo pacifico che il datore di lavoro del ricorrente non raggiunge il limite dimensionale di 15 dipendenti, non può darsi luogo alla tutela reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria di cui all'art. 8 legge 604/1966 che dispone:
“Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti…”.
Tenuto conto dell'anzianità lavorativa del ricorrente e del comportamento delle parti va ritenuto di applicare nel caso che ci occupa l'indennità risarcitoria nella misura massima di
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
7.- Alla luce delle superiori considerazioni e in applicazione dell'art. 8 legge 604/1966, il licenziamento intimato a va dichiarato illegittimo e per l'effetto va Parte_1 condannata la resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno subito da quantificarsi in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8.- Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infra triennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del 27.02.2025 da parte di e, per l' effetto, Parte_1 CP_1 condanna parte resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno subito da quantificarsi in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte- in € 2.314,25 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
Sergio Piccione;
compensa la restante quota.
5 Messina, 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
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