Art. 46.
Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dai salariati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonche' il servizio riscattato.
Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.
E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il salariato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interuzione di servizio, purche' il salariato, stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione, goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non puo' scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, ne', per i salariati gia' iscritti, che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.
E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui il salariato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.
Nei riguardi dei salariati richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio, 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano godute le retribuzioni che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepite se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.
Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dai salariati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonche' il servizio riscattato.
Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.
E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il salariato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interuzione di servizio, purche' il salariato, stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione, goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non puo' scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, ne', per i salariati gia' iscritti, che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.
E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui il salariato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.
Nei riguardi dei salariati richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio, 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano godute le retribuzioni che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepite se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.