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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 878/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011229847000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011229847000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5951/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento e contestuale ruolo n. 094 2024 90112298 47/000 (Euro 856,40), notificata il 20/11/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, riferita alla sottesa cartella di pagamento n. 0942018000682884.
Censura l'atto in quanto la sottesa cartella è stata oggetto di accoglimento istanza di rateizzazione
(identificativo 211575 dell'11/09/2024) e inclusa nel piano di rateizzazione n. 09498302115752425502, con rate regolarmente pagate, per come da ricevute di pagamento allegate.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentando che l'atto opposto è stato formato il 06-08-2024 e spedito a mezzo raccomandata AR 67405072437-2 il 28-08-2024, per cui si ricava che l'istanza di rateizzazione del debito formulata da controparte è intervenuta in data successiva sia alla formazione dell'intimazione che alla spedizione della stessa.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'intervenuta procedura di rateizzazione impone una declaratoria di estinzione del giudizio, potendosi ritenere cessata la materia del contendere, su cui convergono le posizioni delle parti.
Le spese (richieste da entrambe le parti) possono essere compensate, non rinvenendosi nel comportamento amministrativo e poi processuale ragioni per una regolazione in termini di condanna.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 878/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011229847000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011229847000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5951/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento e contestuale ruolo n. 094 2024 90112298 47/000 (Euro 856,40), notificata il 20/11/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, riferita alla sottesa cartella di pagamento n. 0942018000682884.
Censura l'atto in quanto la sottesa cartella è stata oggetto di accoglimento istanza di rateizzazione
(identificativo 211575 dell'11/09/2024) e inclusa nel piano di rateizzazione n. 09498302115752425502, con rate regolarmente pagate, per come da ricevute di pagamento allegate.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentando che l'atto opposto è stato formato il 06-08-2024 e spedito a mezzo raccomandata AR 67405072437-2 il 28-08-2024, per cui si ricava che l'istanza di rateizzazione del debito formulata da controparte è intervenuta in data successiva sia alla formazione dell'intimazione che alla spedizione della stessa.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'intervenuta procedura di rateizzazione impone una declaratoria di estinzione del giudizio, potendosi ritenere cessata la materia del contendere, su cui convergono le posizioni delle parti.
Le spese (richieste da entrambe le parti) possono essere compensate, non rinvenendosi nel comportamento amministrativo e poi processuale ragioni per una regolazione in termini di condanna.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.