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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444/2023 promossa da:
- (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Simone Mancini e CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Agnese Marinangeli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montegranaro (FM), via Umbria n. 98, presso lo studio dell'avv. Simone Mancini;
ATTRICE OPPONENTE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Lazzaro CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via D'Annunzio 8 L'Aquila;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice come da atto di citazione: “- NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi CP_2 esposti in premessa data l'indeterminatezza del suo credito e l'inesistenza parziale dello stesso;
b) accertare e rideterminare il credito della quindi il debito della società opponente alla CP_2 luce della sopra riportate circostanze di fatto e diritto, quali: a) errata fatturazione e confusione contabile;
b) incasso della fideiussione;
c) sospensione e/o riduzione del canone di affitto alla luce delle conseguenze negative per contingendamento Covid 19;
c) in via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità della per abuso di CP_2 posizione dominante, condannarla al risarcimento, quindi al pagamento, del danno patrimoniale cagionato alla stimato in via prudenziale e forfettaria nella misura di € 100.000,00 o Parte_2 in quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
pagina 1 di 10 d) in via riconvenzionale e subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere dovute alla a titolo di canoni di locazione, compensare la somma eventualmente ritenuta Parte_3 dovuta alla con quella, ad ogni titolo, dovuta alla come sopra richiesta e CP_2 Parte_2 specificata. Con condanna di controparte alle spese e compensi di lite.” parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, rigettare integralmente le domande svolte nell'atto di citazione in opposizione a precetto dalla società e pertanto: Parte_4
IN VIA PRELIMINARE:
- Non sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il pieno e legittimo diritto della società di procedere ad esecuzione CP_2 forzata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Rigettare integralmente ogni richiesta di risarcimento per abuso di posizione dominante.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di operare una qualche rideterminazione delle poste attive dovute a dalla , voglia comunque rigettare la domanda di sospensione CP_2 Parte_2 dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto, in ogni caso, la sussistenza del credito appare indiscutibile e non contestata in sé dalla controparte.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio””.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione precetto in Parte_2
rinnovazione per rilascio del ramo di azienda presso il Centro Commerciale di Grottammare, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2, notificatole da . CP_2
L'opponente esponeva che l'immobile era detenuto dalla in forza del Parte_2 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nelle forme dell'atto pubblico dinanzi al notaio
, notaio in Milano, in data 03.08.2017 e il precetto per il rilascio si fondava sulla Persona_1
risoluzione di diritto del contratto atteso che si sarebbe resa gravemente Parte_2 inadempiente all'obbligo di liquidazione delle somme dovute alla concedente per canoni e spese ai sensi del contratto.
Quali motivi di opposizione deduceva che:
pagina 2 di 10 -la non aveva dichiarato alla parte inadempiente di volersi avvalere della CP_2
clausola risolutiva espressa, ma si è limitata alla notifica del titolo e dell'atto di precetto per rilascio, senza preventivamente comunicare la risoluzione del rapporto che deve, pertanto, ritenersi in essere;
-il credito fatto valere dalla risulta del tutto indeterminato;
CP_2
-la non aveva emesso alcuna fattura per tutto l'anno 2020 e la fatturazione è CP_2 ripresa nel 2021, ma in modo del tutto confusionario, con emissione di note di credito prive di qualsivoglia riferimento contabile e temporale che hanno impedito alla una precisa Parte_2 ricostruzione del rapporto e del dovuto;
- la incassava la fideiussione prestata dalla di cui all'art. 4 del CP_2 Parte_2
contratto di affitto di ramo d'azienda pari a €. 6.600,00
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei conseguenti periodi di chiusura forzata delle attività commerciali negli anni 2020 e 2021 il fatturato della aveva Parte_2
subito un significativo calo rispetto ai due anni precedenti e l'opponente subito comunicava alla tale circostanza, cercando di trovare con essa un accordo che tenesse conto CP_2
degli interessi di entrambe le parti;
- la , sin dalla fine dello stato di emergenza, cecava di trovare con la controparte un Parte_2
accordo per la riduzione del canone o la rateizzazione del dovuto, chiedendone la precisa quantificazione, ma senza nessun risultato;
-deduceva l'abuso di posizione dominante della per aver: a) emesso fatture senza CP_2
criterio, rifiutando i chiarimenti richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; c) incassato la fideiussione.
Tanto premesso domandava in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla nel merito accertare che non ha diritto di CP_2 CP_2
procedere ad esecuzione forzata, accertare e rideterminare il credito della in CP_2
via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità della per abuso CP_2 di posizione dominante, condannarla al risarcimento, del danno nella misura di € 100.000,00; in via riconvenzionale e subordinata compensare la somma eventualmente ritenuta dovuta alla con quella, ad ogni titolo, dovuta alla CP_2 Parte_2
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio che avversava le opposte pretese deducendo che: CP_2
- la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa è avvenuta con raccomandata inviata alla in data 10 maggio 2022 a mezzo pec;
Parte_4
- la società aveva tentato di avviare con l'operatore un dialogo volto all'applicazione di una politica di sostegno per la fase di lockdown proponendo uno sconto del 40% sul canone di affitto, non avendo però mai avuto alcun riscontro a tal proposito, circostanza, questa, già acclarata in un precedente giudizio incardinato dalla ex art. 700 c.p.c. (R.G. Parte_2
559/2021 Tribunale di Fermo) e anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona nell'ambito del giudizio cautelare R.G. 1382/2021; il contenzioso avviato dalla nei Parte_2
confronti di infatti riguarda anche altri due rami d'azienda, impiantati CP_2
rispettivamente sui Centri Commerciali di Ancona e Porto S. Elpidio;
allegava le copie delle fatture insolute emesse, l'estratto con autentica notarile CP_2
delle scritture contabili della;
alla data della costituzione la società opponente CP_2
risultava ancora debitrice nei confronti della convenuta (solo per il Centro Commerciale di;
Grottammare) di una somma complessiva a titolo di canoni e spese ex contractu, pari ad euro
49.750,07;
-produceva altresì la nota di credito n. 5611000005 del 04.01.2021 relativa alla riduzione di canone comunque applicata su libera iniziativa di per il periodo di lockdown;
CP_2
-non sussiste alcune abuso di posizione dominante posto che solo a seguito di diversi inadempimenti ha posto in essere l'iniziativa di recuperare il locale, avendo, di CP_2
fatto, tollerato e concesso alla controparte di operare per diverso tempo nel Centro
Commerciale nonostante le acclarate morosità.
Tanto premesso la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
Con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. il Giudice, considerato che non emergevano, allo stato, questioni rilevabili di ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti nelle future memorie ex art. 171-ter c.p.c., confermava l'udienza per la comparizione delle parti.
All'esito dell'udienza del 06 luglio 2023, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, parte opponente offriva la soma di euro 60.000 da corrispondersi immediatamente oltre all'impegno al pagamento dei canoni di locazione come da contratto sino al 31.12.2023 e pagina 4 di 10 successivamente all'impegno del pagamento del pregresso previa di determinazione del debito, parte opposta non accettava l'offerta.
Con ordinanza del 10.07.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione.
Depositate le memorie istruttorie, all'esito dell'udienza del 07.09.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. da calcolarsi a ritroso prima della udienza fissata: 60 gironi per precisazione delle conclusioni, 30 giorni per comparse conclusionali e 15 giorni per memorie di replica.
All'udienza del 24.10.2024 le parti si riportavano ai propri atti e insistevano nelle conclusioni rassegnate. in sede di conclusionali insisteva nella declaratoria di cessazione CP_2
della materia del contendere sulla base dell'avvenuto rilascio dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che nell'ipotesi di opposizione a precetto per rilascio dell'immobile, in questo caso del ramo di azienda, l'avvenuto rilascio da parte dell'esecutato non fa venire meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito. Pertanto non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017)
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Risulta in atti la dichiarazione della di volersi avvalere della clausola risolutiva CP_2 espressa per l'inadempimento dell'affittuaria notificata via pec in data 10.05.2022(v. doc. 1, 2 e
3 parte resistente).
In tale dichiarazione si fa specifico riferimento al contratto di affitto di ramo aziendale stipulato tra la e in data 3 agosto 2017 con espresso CP_2 Parte_2
riferimento all'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto, agli artt. 1456 e segg. Codice
Civile e art. 22 del Capitolato allegato al Contratto nonché al “grave inadempimento” imputato alla controparte quale causa di risoluzione “a partire da Ottobre 2020, non sono stati da Voi corrisposti regolarmente alle scadenze previste gli importi, per canoni e spese comuni maturati in forza del Contratto, ad oggi pari a Euro 36.365,21” rientrante nell'ipotesi di inadempimento giustificativo della risoluzione cui al n. 3 dell'art. 22 del capitolato. pagina 5 di 10 Si rileva che il contratto di affitto stipulato per atto pubblico -fatto valere quale titolo esecutivo da prevedeva all'art. 7 la restituzione dell'azienda in caso di CP_2
cessazione
Quanto all'inadempimento posto alla base della risoluzione di diritto contestata da parte opponente, si rileva che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. S.U. n°13533.2001; Cass. n°15659.2011;
Cass. n°3373.2010; Cass. n°13674.2006; Cass. n°8615.2006; Cass. n°2387.2004; Cass.
n°9351.2007).
Nel caso di specie sussiste la prova dell'esistenza del credito per mancato pagamento dei canoni il cui onere gravava in capo al creditore posto che ha depositato in atti il CP_2 contratto fonte dell'obbligazione contenente precisi criteri di calcolo del corrispettivo “il corrispettivo convenuto in una percentuale pari al 8% del volume d'affari annuo, con un minimo di
Euro 13.200,00 annuo (importi intesi al netto di IVA, imposte di bollo o simili), corrispettivo base annuo comunque dovuto indipendentemente dal volume d'affari, oltre alle spese e agli oneri accessori specificamente richiamati dall'art. 3 del “Capitolato” allegato al Contratto” e a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento ai canoni – a partire dall'ottobre 2020- la Parte_4
[... non ha contestato il mancato pagamento. Inoltre la risulta non aver mai Parte_2
contestato le fatture provenienti dalla prima della presente opposizione in cui CP_2 genericamente deduce la “confusorietà” delle stesse e delle note di credito.
Pertanto del tutto generica è l'opposizione fondata sull'erroneità degli importi fatturati.
La ancora eccepisce la non proporzionalità dei corrispettivi applicati a far Parte_4 tempo dalla dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19.
Sul punto si rileva che in considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91 D.L.18/2020 convertito nella Legge 27/2020, che, tuttavia non giustifica l'assoluta mancanza di pagamenti anche dopo che le restrizioni delle attività sono cessate (v. Tribunale di Roma VI sez. sent. nr. 3109/21 del 19.02.2021 e sent. 8005/2021 del 17.03.2021).
L'art. 3, comma 6 bis, D.L. 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevede che il
Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, pagina 6 di 10 debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid 19. La norma non ha disposto alcuna esclusione o riduzione dei canoni ma consente unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.
In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento: l'obbligato non può limitarsi ad allegare che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per converso, offrire la prova del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia (cfr. Tribunale sez. VI - Roma, 05/01/2022, n.
234).
Ebbene, nel caso di specie la maggior parte dei canoni riguarda mensilità (degli anni 2021-
2022) successive alle restrizioni e non è stato allegato, né provato, il rapporto eziologico tra le restrizioni adottate a livello governativo e in che misura le restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo alle chiusure delle attività (v. Tribunale sez. VI - Roma,
05/01/2022, n. 234, Tribunale di Roma Sez. VI sent. nr. 13225 del 19.07.2021).
Per quanto concerne il motivo attinente alla mancata rinegoziazione a causa dell'atteggiamento non collaborativo di controparte, nello specifico parte opponente lamenta che nessun accordo è stato possibile concludere con poichè “la dimensione CP_2
societaria della avrebbe impedito alla di potersi interfacciare con un CP_2 Parte_2
referente fisico, anche a causa del continuo alternarsi dei direttori commerciali. Sennonchè la dimensione societaria della e gli avvicendamenti nell'amministrazione sono del tutto CP_2
irrilevanti atteso che la non ha depositato alcun principio di prova scritta (pec, Parte_2
e-mail, lettere raccomandate..) di richieste o proposte rivolte all'amministrazione di CP_2
[...]
Al contrario risulta aver proposto durante il periodo pandemico la riduzione del CP_2
Canone al 40% (cfr. e-mail inviata lunedì 20 luglio 2020 doc 5 part convenuta) rimasta senza risconto. Tale circostanza non risulta contestata da parte opponente. Si aggiunga, infine, che la conduttrice ha omesso il pagamento del canone anche in misura ridotta.
pagina 7 di 10 Dunque del tutto superflue e irrilevanti, nonché generiche, risultano le prove orali formulate da parte attrice ai capitoli 2 e 3 della II memoria 171 ter c.p.c. n. 2.
Quanto all'escussione della fideiussione, parte opponente deduce che la CP_2 avrebbe incassato la fideiussione prestata dalla di cui all'art. 4 del contratto di Parte_2
affitto di ramo d'azienda pari a € 6.600,00.
A ben vedere dalla documentazione depositata dall'opponente risultano incassate la fideiussione n. 11/61/81054 per euro 80.520,00 e la n. 11/61/81055 sino alla concorrenza i €
14.000,00.
Non risulta esservi corrispondenza tra le garanzie di cui all'art. 4 del contratto di affitto dell'immobile in Grottammare (ossia “deposito cauzionale di € 6.600,00 con assegno non trasferibile” e fideiussione bancaria “di valore pari ad € 8.052,00”) e le fideiussioni escusse per somme di valore di gran lunga superiore e verosimilmente riferite agli altri contratti stipulati con (Ancona e Porto S. Elpidio). Ed invero nell'ordinanza del Tribunale di CP_2
Fermo del 28.04.2021 relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte di Parte_2
volto ad impedire alla società di escutere la fideiussione bancaria per
[...] CP_2
inadempimento al contratto di affitto relativo all'immobile di Porto Sant'Elpidio, si legge che
“Il 30 maggio 2018 si costituiva fideiussore a prima richiesta per l'importo di Controparte_3
€ 80.520 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'affitto” (v. pag. 2 ordinanza all. 4 parte convenuta).
Ed nell'ordinanza del Tribunale di Ancona del 28.04.2021 relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte di volto ad impedire alla società di escutere Parte_2 CP_2
la fideiussione bancaria per inadempimento al contratto di affitto relativo all'immobile del centro commerciale di Ancona si legge che “Contestualmente alla conclusione del contratto
[...] ha costituito in favore della resistente fideiussione bancaria n. 11/61/81055 del 30.05.2018 Parte_2 per euro 14.000,00, escutibile a prima richiesta, presso la (doc. 2 fascicolo Controparte_3 ricorrente).” (v. pag. 3 ordinanza all. 6 parte convenuta).
Dunque non vi è prova dell'avvenuta escussione della fideiussione connessa al contratto di affitto di azienda relativo al centro commerciale di Grottammare, né dell'incasso della somma di € 6.600,00 di cui all'assegno non trasferibile sopra citato.
pagina 8 di 10 Ne consegue che stante l'inadempimento ai pagamenti e l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di azienda, l'opposizione di volta a fare dichiarare l'assenza del Parte_2
diritto a procedere ad esecuzione forzata per il rilascio risulta infondata.
Quanto alla domanda di accertamento e rideterminazione dell'esatto credito proposta dall'attrice l'accertamento va circoscritto alla data di risoluzione del contratto Parte_2
(10.05.2022). Invero l'oggetto dell'opposizione è il diritto all'esecuzione per rilascio e l'ulteriore domanda di accertamento del credito proposta in via principale da parte attrice va interpretata alla luce della lettura complessiva degli atti e dunque non può che circoscriversi al periodo (ottobre 2020 – 10.05.2022), posto che parte opposta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale di accertamento del credito (o di condanna) per titoli diversi rispetto a quello contrattuale e per periodi diversi da quelli fondanti la risoluzione di diritto.
Delineato così il perimetro dell'accertamento, per i motivi sopra esposti, il credito di CP_2
dalla data del dedotto inadempimento (mese di ottobre 2020) alla data della risoluzione
[...]
del contratto del 10.05.2022 risulta pari a € 36.365,21.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'opponente, questa va rigettata. Invero
l'opponente domanda il risarcimento del danno derivante dalla condotta di abuso di posizione dominante della per aver a) emesso fatture senza criterio, rifiutando i CP_2
chiarimenti richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; c) incassato la fideiussione.
In disparte il fatto che parte attrice fa riferimento indistintamente a due nozioni quella di
“abuso di posizione dominante” e quella di “abuso di dipendenza economica”, che tuttavia non sono equivalenti e assumono diverso rilievo giuridico, volendo fare riferimento all'abuso di dipendenza economica -poiché il richiamo normativo di parte attrice è all'art. 9 della L.
192/98- si rileva che l'attrice non ha fornito prova della dipendenza economica della
[...]
rispetto a Inoltre, come già evidenziato non sono state provate le Parte_2 CP_2
condotte abusive indicate dall'attrice. Non sussiste inoltre prova del danno lamentato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate tenuto conto dei parametri minimi -in ragione dell'effettivo grado di complessità della lite e dell'effettiva attività svolta- del DM 55 del 2014 e ridotti della metà per la fase istruttoria avvenuta in via pagina 9 di 10 documentale, e considerato che parte opposta ha depositato solo la terza memoria 171 ter c.p.c.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 444/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione e dichiara il diritto di all'esecuzione per CP_2 rilascio;
• ACCERTA che il credito vantato da nei confronti di CP_2 Parte_2
da ottobre 2020 al 10.05.2022 (data della risoluzione del contratto) in relazione al
[...]
contratto di affitto del ramo di azienda sita nel Centro Commerciale di Grottammare, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2, è pari a € 36.365,21;
• RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
liquidate in complessivi € 4.496,5 per compenso, oltre rimborso spese CP_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo , 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444/2023 promossa da:
- (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Simone Mancini e CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Agnese Marinangeli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montegranaro (FM), via Umbria n. 98, presso lo studio dell'avv. Simone Mancini;
ATTRICE OPPONENTE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Lazzaro CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via D'Annunzio 8 L'Aquila;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice come da atto di citazione: “- NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi CP_2 esposti in premessa data l'indeterminatezza del suo credito e l'inesistenza parziale dello stesso;
b) accertare e rideterminare il credito della quindi il debito della società opponente alla CP_2 luce della sopra riportate circostanze di fatto e diritto, quali: a) errata fatturazione e confusione contabile;
b) incasso della fideiussione;
c) sospensione e/o riduzione del canone di affitto alla luce delle conseguenze negative per contingendamento Covid 19;
c) in via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità della per abuso di CP_2 posizione dominante, condannarla al risarcimento, quindi al pagamento, del danno patrimoniale cagionato alla stimato in via prudenziale e forfettaria nella misura di € 100.000,00 o Parte_2 in quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
pagina 1 di 10 d) in via riconvenzionale e subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere dovute alla a titolo di canoni di locazione, compensare la somma eventualmente ritenuta Parte_3 dovuta alla con quella, ad ogni titolo, dovuta alla come sopra richiesta e CP_2 Parte_2 specificata. Con condanna di controparte alle spese e compensi di lite.” parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, rigettare integralmente le domande svolte nell'atto di citazione in opposizione a precetto dalla società e pertanto: Parte_4
IN VIA PRELIMINARE:
- Non sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il pieno e legittimo diritto della società di procedere ad esecuzione CP_2 forzata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Rigettare integralmente ogni richiesta di risarcimento per abuso di posizione dominante.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di operare una qualche rideterminazione delle poste attive dovute a dalla , voglia comunque rigettare la domanda di sospensione CP_2 Parte_2 dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto, in ogni caso, la sussistenza del credito appare indiscutibile e non contestata in sé dalla controparte.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio””.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione precetto in Parte_2
rinnovazione per rilascio del ramo di azienda presso il Centro Commerciale di Grottammare, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2, notificatole da . CP_2
L'opponente esponeva che l'immobile era detenuto dalla in forza del Parte_2 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nelle forme dell'atto pubblico dinanzi al notaio
, notaio in Milano, in data 03.08.2017 e il precetto per il rilascio si fondava sulla Persona_1
risoluzione di diritto del contratto atteso che si sarebbe resa gravemente Parte_2 inadempiente all'obbligo di liquidazione delle somme dovute alla concedente per canoni e spese ai sensi del contratto.
Quali motivi di opposizione deduceva che:
pagina 2 di 10 -la non aveva dichiarato alla parte inadempiente di volersi avvalere della CP_2
clausola risolutiva espressa, ma si è limitata alla notifica del titolo e dell'atto di precetto per rilascio, senza preventivamente comunicare la risoluzione del rapporto che deve, pertanto, ritenersi in essere;
-il credito fatto valere dalla risulta del tutto indeterminato;
CP_2
-la non aveva emesso alcuna fattura per tutto l'anno 2020 e la fatturazione è CP_2 ripresa nel 2021, ma in modo del tutto confusionario, con emissione di note di credito prive di qualsivoglia riferimento contabile e temporale che hanno impedito alla una precisa Parte_2 ricostruzione del rapporto e del dovuto;
- la incassava la fideiussione prestata dalla di cui all'art. 4 del CP_2 Parte_2
contratto di affitto di ramo d'azienda pari a €. 6.600,00
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei conseguenti periodi di chiusura forzata delle attività commerciali negli anni 2020 e 2021 il fatturato della aveva Parte_2
subito un significativo calo rispetto ai due anni precedenti e l'opponente subito comunicava alla tale circostanza, cercando di trovare con essa un accordo che tenesse conto CP_2
degli interessi di entrambe le parti;
- la , sin dalla fine dello stato di emergenza, cecava di trovare con la controparte un Parte_2
accordo per la riduzione del canone o la rateizzazione del dovuto, chiedendone la precisa quantificazione, ma senza nessun risultato;
-deduceva l'abuso di posizione dominante della per aver: a) emesso fatture senza CP_2
criterio, rifiutando i chiarimenti richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; c) incassato la fideiussione.
Tanto premesso domandava in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla nel merito accertare che non ha diritto di CP_2 CP_2
procedere ad esecuzione forzata, accertare e rideterminare il credito della in CP_2
via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità della per abuso CP_2 di posizione dominante, condannarla al risarcimento, del danno nella misura di € 100.000,00; in via riconvenzionale e subordinata compensare la somma eventualmente ritenuta dovuta alla con quella, ad ogni titolo, dovuta alla CP_2 Parte_2
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio che avversava le opposte pretese deducendo che: CP_2
- la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa è avvenuta con raccomandata inviata alla in data 10 maggio 2022 a mezzo pec;
Parte_4
- la società aveva tentato di avviare con l'operatore un dialogo volto all'applicazione di una politica di sostegno per la fase di lockdown proponendo uno sconto del 40% sul canone di affitto, non avendo però mai avuto alcun riscontro a tal proposito, circostanza, questa, già acclarata in un precedente giudizio incardinato dalla ex art. 700 c.p.c. (R.G. Parte_2
559/2021 Tribunale di Fermo) e anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona nell'ambito del giudizio cautelare R.G. 1382/2021; il contenzioso avviato dalla nei Parte_2
confronti di infatti riguarda anche altri due rami d'azienda, impiantati CP_2
rispettivamente sui Centri Commerciali di Ancona e Porto S. Elpidio;
allegava le copie delle fatture insolute emesse, l'estratto con autentica notarile CP_2
delle scritture contabili della;
alla data della costituzione la società opponente CP_2
risultava ancora debitrice nei confronti della convenuta (solo per il Centro Commerciale di;
Grottammare) di una somma complessiva a titolo di canoni e spese ex contractu, pari ad euro
49.750,07;
-produceva altresì la nota di credito n. 5611000005 del 04.01.2021 relativa alla riduzione di canone comunque applicata su libera iniziativa di per il periodo di lockdown;
CP_2
-non sussiste alcune abuso di posizione dominante posto che solo a seguito di diversi inadempimenti ha posto in essere l'iniziativa di recuperare il locale, avendo, di CP_2
fatto, tollerato e concesso alla controparte di operare per diverso tempo nel Centro
Commerciale nonostante le acclarate morosità.
Tanto premesso la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
Con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. il Giudice, considerato che non emergevano, allo stato, questioni rilevabili di ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti nelle future memorie ex art. 171-ter c.p.c., confermava l'udienza per la comparizione delle parti.
All'esito dell'udienza del 06 luglio 2023, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, parte opponente offriva la soma di euro 60.000 da corrispondersi immediatamente oltre all'impegno al pagamento dei canoni di locazione come da contratto sino al 31.12.2023 e pagina 4 di 10 successivamente all'impegno del pagamento del pregresso previa di determinazione del debito, parte opposta non accettava l'offerta.
Con ordinanza del 10.07.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione.
Depositate le memorie istruttorie, all'esito dell'udienza del 07.09.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. da calcolarsi a ritroso prima della udienza fissata: 60 gironi per precisazione delle conclusioni, 30 giorni per comparse conclusionali e 15 giorni per memorie di replica.
All'udienza del 24.10.2024 le parti si riportavano ai propri atti e insistevano nelle conclusioni rassegnate. in sede di conclusionali insisteva nella declaratoria di cessazione CP_2
della materia del contendere sulla base dell'avvenuto rilascio dell'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che nell'ipotesi di opposizione a precetto per rilascio dell'immobile, in questo caso del ramo di azienda, l'avvenuto rilascio da parte dell'esecutato non fa venire meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito. Pertanto non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017)
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Risulta in atti la dichiarazione della di volersi avvalere della clausola risolutiva CP_2 espressa per l'inadempimento dell'affittuaria notificata via pec in data 10.05.2022(v. doc. 1, 2 e
3 parte resistente).
In tale dichiarazione si fa specifico riferimento al contratto di affitto di ramo aziendale stipulato tra la e in data 3 agosto 2017 con espresso CP_2 Parte_2
riferimento all'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto, agli artt. 1456 e segg. Codice
Civile e art. 22 del Capitolato allegato al Contratto nonché al “grave inadempimento” imputato alla controparte quale causa di risoluzione “a partire da Ottobre 2020, non sono stati da Voi corrisposti regolarmente alle scadenze previste gli importi, per canoni e spese comuni maturati in forza del Contratto, ad oggi pari a Euro 36.365,21” rientrante nell'ipotesi di inadempimento giustificativo della risoluzione cui al n. 3 dell'art. 22 del capitolato. pagina 5 di 10 Si rileva che il contratto di affitto stipulato per atto pubblico -fatto valere quale titolo esecutivo da prevedeva all'art. 7 la restituzione dell'azienda in caso di CP_2
cessazione
Quanto all'inadempimento posto alla base della risoluzione di diritto contestata da parte opponente, si rileva che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass. S.U. n°13533.2001; Cass. n°15659.2011;
Cass. n°3373.2010; Cass. n°13674.2006; Cass. n°8615.2006; Cass. n°2387.2004; Cass.
n°9351.2007).
Nel caso di specie sussiste la prova dell'esistenza del credito per mancato pagamento dei canoni il cui onere gravava in capo al creditore posto che ha depositato in atti il CP_2 contratto fonte dell'obbligazione contenente precisi criteri di calcolo del corrispettivo “il corrispettivo convenuto in una percentuale pari al 8% del volume d'affari annuo, con un minimo di
Euro 13.200,00 annuo (importi intesi al netto di IVA, imposte di bollo o simili), corrispettivo base annuo comunque dovuto indipendentemente dal volume d'affari, oltre alle spese e agli oneri accessori specificamente richiamati dall'art. 3 del “Capitolato” allegato al Contratto” e a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento ai canoni – a partire dall'ottobre 2020- la Parte_4
[... non ha contestato il mancato pagamento. Inoltre la risulta non aver mai Parte_2
contestato le fatture provenienti dalla prima della presente opposizione in cui CP_2 genericamente deduce la “confusorietà” delle stesse e delle note di credito.
Pertanto del tutto generica è l'opposizione fondata sull'erroneità degli importi fatturati.
La ancora eccepisce la non proporzionalità dei corrispettivi applicati a far Parte_4 tempo dalla dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19.
Sul punto si rileva che in considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91 D.L.18/2020 convertito nella Legge 27/2020, che, tuttavia non giustifica l'assoluta mancanza di pagamenti anche dopo che le restrizioni delle attività sono cessate (v. Tribunale di Roma VI sez. sent. nr. 3109/21 del 19.02.2021 e sent. 8005/2021 del 17.03.2021).
L'art. 3, comma 6 bis, D.L. 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevede che il
Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, pagina 6 di 10 debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid 19. La norma non ha disposto alcuna esclusione o riduzione dei canoni ma consente unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.
In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento: l'obbligato non può limitarsi ad allegare che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per converso, offrire la prova del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia (cfr. Tribunale sez. VI - Roma, 05/01/2022, n.
234).
Ebbene, nel caso di specie la maggior parte dei canoni riguarda mensilità (degli anni 2021-
2022) successive alle restrizioni e non è stato allegato, né provato, il rapporto eziologico tra le restrizioni adottate a livello governativo e in che misura le restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo alle chiusure delle attività (v. Tribunale sez. VI - Roma,
05/01/2022, n. 234, Tribunale di Roma Sez. VI sent. nr. 13225 del 19.07.2021).
Per quanto concerne il motivo attinente alla mancata rinegoziazione a causa dell'atteggiamento non collaborativo di controparte, nello specifico parte opponente lamenta che nessun accordo è stato possibile concludere con poichè “la dimensione CP_2
societaria della avrebbe impedito alla di potersi interfacciare con un CP_2 Parte_2
referente fisico, anche a causa del continuo alternarsi dei direttori commerciali. Sennonchè la dimensione societaria della e gli avvicendamenti nell'amministrazione sono del tutto CP_2
irrilevanti atteso che la non ha depositato alcun principio di prova scritta (pec, Parte_2
e-mail, lettere raccomandate..) di richieste o proposte rivolte all'amministrazione di CP_2
[...]
Al contrario risulta aver proposto durante il periodo pandemico la riduzione del CP_2
Canone al 40% (cfr. e-mail inviata lunedì 20 luglio 2020 doc 5 part convenuta) rimasta senza risconto. Tale circostanza non risulta contestata da parte opponente. Si aggiunga, infine, che la conduttrice ha omesso il pagamento del canone anche in misura ridotta.
pagina 7 di 10 Dunque del tutto superflue e irrilevanti, nonché generiche, risultano le prove orali formulate da parte attrice ai capitoli 2 e 3 della II memoria 171 ter c.p.c. n. 2.
Quanto all'escussione della fideiussione, parte opponente deduce che la CP_2 avrebbe incassato la fideiussione prestata dalla di cui all'art. 4 del contratto di Parte_2
affitto di ramo d'azienda pari a € 6.600,00.
A ben vedere dalla documentazione depositata dall'opponente risultano incassate la fideiussione n. 11/61/81054 per euro 80.520,00 e la n. 11/61/81055 sino alla concorrenza i €
14.000,00.
Non risulta esservi corrispondenza tra le garanzie di cui all'art. 4 del contratto di affitto dell'immobile in Grottammare (ossia “deposito cauzionale di € 6.600,00 con assegno non trasferibile” e fideiussione bancaria “di valore pari ad € 8.052,00”) e le fideiussioni escusse per somme di valore di gran lunga superiore e verosimilmente riferite agli altri contratti stipulati con (Ancona e Porto S. Elpidio). Ed invero nell'ordinanza del Tribunale di CP_2
Fermo del 28.04.2021 relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte di Parte_2
volto ad impedire alla società di escutere la fideiussione bancaria per
[...] CP_2
inadempimento al contratto di affitto relativo all'immobile di Porto Sant'Elpidio, si legge che
“Il 30 maggio 2018 si costituiva fideiussore a prima richiesta per l'importo di Controparte_3
€ 80.520 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'affitto” (v. pag. 2 ordinanza all. 4 parte convenuta).
Ed nell'ordinanza del Tribunale di Ancona del 28.04.2021 relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da parte di volto ad impedire alla società di escutere Parte_2 CP_2
la fideiussione bancaria per inadempimento al contratto di affitto relativo all'immobile del centro commerciale di Ancona si legge che “Contestualmente alla conclusione del contratto
[...] ha costituito in favore della resistente fideiussione bancaria n. 11/61/81055 del 30.05.2018 Parte_2 per euro 14.000,00, escutibile a prima richiesta, presso la (doc. 2 fascicolo Controparte_3 ricorrente).” (v. pag. 3 ordinanza all. 6 parte convenuta).
Dunque non vi è prova dell'avvenuta escussione della fideiussione connessa al contratto di affitto di azienda relativo al centro commerciale di Grottammare, né dell'incasso della somma di € 6.600,00 di cui all'assegno non trasferibile sopra citato.
pagina 8 di 10 Ne consegue che stante l'inadempimento ai pagamenti e l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di azienda, l'opposizione di volta a fare dichiarare l'assenza del Parte_2
diritto a procedere ad esecuzione forzata per il rilascio risulta infondata.
Quanto alla domanda di accertamento e rideterminazione dell'esatto credito proposta dall'attrice l'accertamento va circoscritto alla data di risoluzione del contratto Parte_2
(10.05.2022). Invero l'oggetto dell'opposizione è il diritto all'esecuzione per rilascio e l'ulteriore domanda di accertamento del credito proposta in via principale da parte attrice va interpretata alla luce della lettura complessiva degli atti e dunque non può che circoscriversi al periodo (ottobre 2020 – 10.05.2022), posto che parte opposta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale di accertamento del credito (o di condanna) per titoli diversi rispetto a quello contrattuale e per periodi diversi da quelli fondanti la risoluzione di diritto.
Delineato così il perimetro dell'accertamento, per i motivi sopra esposti, il credito di CP_2
dalla data del dedotto inadempimento (mese di ottobre 2020) alla data della risoluzione
[...]
del contratto del 10.05.2022 risulta pari a € 36.365,21.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'opponente, questa va rigettata. Invero
l'opponente domanda il risarcimento del danno derivante dalla condotta di abuso di posizione dominante della per aver a) emesso fatture senza criterio, rifiutando i CP_2
chiarimenti richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; c) incassato la fideiussione.
In disparte il fatto che parte attrice fa riferimento indistintamente a due nozioni quella di
“abuso di posizione dominante” e quella di “abuso di dipendenza economica”, che tuttavia non sono equivalenti e assumono diverso rilievo giuridico, volendo fare riferimento all'abuso di dipendenza economica -poiché il richiamo normativo di parte attrice è all'art. 9 della L.
192/98- si rileva che l'attrice non ha fornito prova della dipendenza economica della
[...]
rispetto a Inoltre, come già evidenziato non sono state provate le Parte_2 CP_2
condotte abusive indicate dall'attrice. Non sussiste inoltre prova del danno lamentato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate tenuto conto dei parametri minimi -in ragione dell'effettivo grado di complessità della lite e dell'effettiva attività svolta- del DM 55 del 2014 e ridotti della metà per la fase istruttoria avvenuta in via pagina 9 di 10 documentale, e considerato che parte opposta ha depositato solo la terza memoria 171 ter c.p.c.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 444/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione e dichiara il diritto di all'esecuzione per CP_2 rilascio;
• ACCERTA che il credito vantato da nei confronti di CP_2 Parte_2
da ottobre 2020 al 10.05.2022 (data della risoluzione del contratto) in relazione al
[...]
contratto di affitto del ramo di azienda sita nel Centro Commerciale di Grottammare, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2, è pari a € 36.365,21;
• RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
liquidate in complessivi € 4.496,5 per compenso, oltre rimborso spese CP_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo , 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 10 di 10