TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 17485/2022 R.a.c.c.
Il giudice designato, dr.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Debora Rosano del foro di Firenze e presso la stessa elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
C O N T R O
rappresentato e difeso, dall'Avv. Marcello Volpi ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Plinio il Giovane n. 5, in virtù di procura apposta in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
all'udienza del 25 FEBBRAIO 2025 ha pronunciato
SENTENZA
con contestuale motivazione pubblicata mediante lettura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24.5.22, ritualmente notificato, la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio il Sig. e premesso che in 1° marzo 2017, CP_1 Parte_1
in qualità di preponente, ha stipulato con il signor (di seguito, per Controparte_1
brevità, anche “Agente”) un contratto di agenzia a tempo indeterminato, per la promozione di determinati prodotti e servizi presso particolari categorie di clienti, costituenti quindi la “zona” di competenza dell'Agente; chiarito che all'art.9 del contratto di Agenzia, quanto alle modalità di liquidazione della provvigione, le parti hanno concordato che la stessa sarebbe stata corrisposta all'Agente “al momento in cui il cliente-terzo ha eseguito la sua prestazione, e cioè ha eseguito il pagamento dovuto”, con la precisazione che “Il pagamento rateale da parte del cliente-terzo comporterà la corrispondente maturazione parziale della provvigione in proporzione alle somme percepite dalla Società” (cfr. doc. 1, art. 9, par. 2); rappresentato che, contestualmente alla firma del contratto di agenzia, in data 1° marzo 2017, e il Parte_1
signor hanno sottoscritto un accordo integrativo dello stesso e, in Controparte_1
particolare, delle condizioni di cui all'art. 9, con il quale la Preponente si è impegnata a versare all'Agente, “a titolo di acconto” per i mesi da marzo 2017 a dicembre 2017,
l'importo di € 5.000,00 (Iva esclusa); rappresentato inoltre che dal 1° settembre 2017
e il signor in seguito ad una rinegoziazione delle condizioni Parte_1 Controparte_1
economiche del rapporto ed all'eccettuazione del mese di agosto dalle mensilità oggetto dell'allora vigente accordo integrativo, hanno sostituito quest'ultimo con un documento analogo intervenendo sull'entità dell'acconto previsto dall'art. 9 del contratto di agenzia, che per i mesi da settembre 2017 a settembre 2018 compresi è stato determinato in € 2.750,00 (Iva esclusa) e che con il medesimo accordo integrativo la Preponente si è impegnata a corrispondere all'Agente un ulteriore
“contributo a fondo perduto” (€ 600,00 mensili per il periodo settembre 2017 - settembre 2018) a fronte della promozione di un prodotto aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel contratto;
esposto che, a decorrere dal mese ottobre 2018, cessata la validità dell'accordo integrativo sopra descritta, il rapporto di agenzia è proseguito secondo le ordinarie condizioni economiche previste nel contratto;
rappresentato che, in data 16 settembre 2021, ha ricevuto, a mezzo PEC, comunicazione di recesso dal contratto di agenzia da parte del signor con la quale quest'ultimo si Controparte_1
è reso disponibile a proseguire il mandato per il periodo di preavviso dovuto per contratto;
chiarito quindi che, in data 12 ottobre 2021, preso atto della volontà dell'Agente di interrompere il rapporto in essere e comunicata la data di effettiva cessazione dello stesso (16 dicembre 2021), ha inviato al signor Controparte_1
l'estratto conto delle provvigioni da quest'ultimo maturate nel mese di settembre
2021 e che, in data 14 ottobre 2021, ha ricevuto una PEC dal signor Controparte_1
con la quale quest'ultimo ha informato di aver interrotto i termini di preavviso in pari data “per sopravvenuta giusta causa, visto il mancato pagamento della fattura relativa alle provvigioni relative al mese di agosto 2021”; dedotto che, con PEC del
18 ottobre 2021, illustrati all'Agente i termini di pagamento applicati ai clienti rispetto agli ordini suo tramite perfezionati nel mese di agosto 2021 e, sulla scorta di ciò, l'entità delle provvigioni dal medesimo maturate e quelle di imminente maturazione, ha invitato il convenuto a proseguire nell'espletamento del mandato sino al termine del preavviso;
lamentato quindi che, a fronte dell'abbandono del portafoglio di clienti riservati al signor ha intimato a quest'ultimo il Controparte_1
pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di mancato preavviso per il periodo intercorrente tra il 14 ottobre 2021 ed il 16 dicembre 2021, oltreché dell'importo di € 25.212,69, dovuto dall'Agente a titolo di restituzione di anticipi provvigionali non spettanti, senza tuttavia ricevere quanto richiesto né – tanto meno – un riscontro da parte di quest'ultimo, ha concluso chiedendo al tribunale, quale giudice del lavoro, di “In via principale: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
alla restituzione delle somme corrisposte al signor a titolo di Pt_1 Controparte_1
anticipi provvigionali, pari a complessivi € 25.212,69, non essendo state da quest'ultimo maturate provvigioni per un valore equivalente, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della giusta causa di recesso invocata dal signor e, conseguentemente, la violazione del periodo Controparte_1
di preavviso da parte di quest'ultimo e la legittimità del recesso immediato invocato dalla - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della a Parte_1 Parte_1
vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva del residuo periodo di preavviso nella misura di € 7.310,51 o nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare che
i comportamenti posti in dal signor in prossimità della Controparte_1
comunicazione di recesso dal mandato sono contrari ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale e costituiscono violazione dell'obbligo di esclusiva, oltrechè illecito sviamento di clientela;
- per l'effetto, condannare il signor a Controparte_1
risarcire alla il danno da questa subito a titolo di lucro cessante nella Parte_1
misura che risulterà quantificata, anche secondo equità, in corso di causa. In ogni caso: condannare il signor alla refusione delle spese e compensi del Controparte_1
giudizio”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituito in giudizio il convenuto e dedotto che gli ha conferito l'incarico, in regime di plurimandato, di Parte_1
promuovere nel territorio Italiano, specificatamente nell'elenco “Clienti” a lui assegnato la vendita di prodotti, attrezzature e soluzioni per il settore grafico prodotti dalla società preponente, per un compenso provvigionale pattuito nell'aliquota del 5% nonché il 50% della differenza tra il prezzo minimo imposto e quello reale di vendita al cliente, così come stabilito nella integrazione al contratto di agenzia sottoscritto in data 01.03.2017 e dell'1,5% con riferimento ai clienti e Parte_2 CP_2
a decorrere da Marzo 2019; esposto che con PEC del 14 Ottobre 2021 ha
[...]
esercitato il diritto di recesso senza preavviso dal contratto di agenzia avendo la preponente posto in essere un inadempimento colpevole che ha leso l'interesse dell'agente medesimo, in quanto non aveva provveduto al pagamento delle provvigioni relative al mese di agosto 2021; tutto ciò premesso ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso e per la condanna in via riconvenzionale della società ricorrente al pagamento delle seguenti somme: € 6.736,97 per la fattura provvigionale del 12/10/2021 n. 21; € 4.384,23 per la fattura provvigionale del 13/09/2021 n. 19; €
711,55 per la fattura provvigionale del 13/09/2021 n. 18, al lordo della ritenuta Enasarco, pari ad un netto da corrispondere di € 651,07 ; € 4.241,50 per la fattura provvigionale del 04/01/2022 n. 1; € 7.659,37 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
€ 16.643,17 a titolo di indennità meritocratica nonché al pagamento delle provvigioni di cui ai punti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. e 2.9 indicati in ricorso nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia.
Differita la prima udienza di discussione in considerazione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto la causa veniva istruita in via documentale.
All'udienza del 16.1.2024 la parte convenuta rinunciava agli atti della domanda riconvenzionale. Concesso termine per il deposito di un nuovo conteggio secondo le indicazioni del giudice, ritenuta la causa matura per la decisione all'odierna udienza la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata infondata e pertanto in tale misura merita accoglimento.
Preliminarmente va preso atto della rinuncia avanzata da parte convenuta alla domanda riconvenzionale ed ai relativi atti.
Ciò posto, emerge dagli atti come in data 1° marzo 2017, in qualità di Parte_1
preponente, ha stipulato con il signor (“Agente”) un contratto di Controparte_1
agenzia a tempo indeterminato, per la promozione di determinati prodotti e servizi della Preponente presso particolari categorie di clienti, costituenti quindi la “zona” di competenza dell'Agente.
All'art. 9 del contratto di agenzia, recante “condizioni economiche ed accordi particolari”, in merito alle modalità di liquidazione della provvigione, si legge che la stessa avverrà “al momento in cui il cliente-terzo ha eseguito la sua prestazione, e cioè ha eseguito il pagamento dovuto”, con la precisazione che “Il pagamento rateale da parte del cliente-terzo comporterà la corrispondente maturazione parziale della provvigione in proporzione alle somme percepite dalla Società” (cfr. doc. 1, art. 9, par. 2). Sempre l'art 9 del contratto, alla parte 3, ha previsto l'obbligo per l'Agente di restituire la provvigione alla Preponente nell'eventualità di mancata esecuzione del rispettivo contratto tra il cliente finale e per cause non imputabili a Parte_1
quest'ultima. Mentre la parte 5 del contratto prevede la corresponsione da parte di di una somma a titolo di “anticipo provvigionale”, con l'espressa precisazione Parte_1
del diritto della Preponente a recuperare in tutto o in parte le somme versate a titolo di anticipo, proporzionalmente agli ordini ricevuti e quindi agli importi effettivamente incassati dai clienti terzi.
Inoltre, contestualmente alla firma del contratto di agenzia, in data 1° marzo 2017,
e il signor hanno sottoscritto un accordo integrativo dello Parte_1 Controparte_1
stesso e, in particolare, delle condizioni di cui all'art. 9, con il quale la Preponente si
è impegnata a versare all'Agente, “a titolo di acconto” per i mesi da marzo 2017 a dicembre 2017, l'importo di € 5.000,00 (Iva esclusa), rideterminato poi dal 1° settembre 2017, per i mesi da settembre 2017 a settembre 2018, in € 2.750,00 (Iva esclusa).
Pertanto, ai sensi dell'art. 9 del contratto individuale, la Società avrebbe corrisposto all'Agente un importo pari alle somme a quest'ultimo spettanti a titolo di provvigioni, già il mese seguente alla conclusione dei rispettivi affari e, quindi, indipendentemente dall'effettiva riscossione del prezzo.
Ed ancora, le parti in linea con quanto previsto dall'art. 1748, comma 6, cod. civ., hanno pattuito che “in caso di totale o parziale inadempimento da parte del terzo, Parte_ provvederà a recuperare dall'agente, in tutto o in parte (proporzionalmente al percepito), le somme versate a titolo di anticipo” (cfr. doc. 1, art. 9, par. 5 al ricorso).
Dalla lettura dei due successivi accordi integrativi al contratto di agenzia, le parti hanno poi concordato di derogare temporaneamente alla previsione contenuta nell'art. 9, par. 6 del contratto di agenzia, attraverso la variazione della modalità di calcolo delle somme spettanti all'Agente a titolo di acconto provvigionale.
Risulta dalle contabili dei bonifici disposti da e dalle quietanze di pagamento Parte_1
sottoscritte per accettazione dal signor (doc. 11 all. al ricorso) che la Controparte_1 ricorrente ha puntualmente saldato tutte le fatture emesse dall'Agente per “anticipo provvigionale” nel periodo marzo 2017 - ottobre 2018, per un totale di € 60.750,00
(doc. 12 all. al ricorso).
La parte ricorrente, a fronte delle vendite effettivamente procurate dall'Agente nel medesimo periodo di riferimento, ha dunque dedotto come le provvigioni complessivamente spettanti a quest'ultimo, calcolate nel rispetto dei criteri e condizioni di cui al contratto di agenzia, siano pari a complessivi € 35.537,31 (cfr. prospetto di conguaglio elaborato da doc. 13). Parte_1
Di conseguenza a parere della ricorrente la stessa ha diritto al pagamento della differenza risultante tra gli importi corrisposti al signor a titolo di Controparte_1
acconto e le provvigioni da quest'ultimo complessivamente maturate, per una somma pari ad € 25.212,69.
A parere dell'Ufficio, vista la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti che prevede, all'art 9, in linea con quanto previsto dall'art. 1748, comma 6, cod. civ., “in Parte_ caso di totale o parziale inadempimento da parte del terzo, provvederà a recuperare dall'agente, in tutto o in parte (proporzionalmente al percepito), le somme versate a titolo di anticipo”, va riconosciuto il diritto della società alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipo per i contratti non eseguiti con il cliente finale.
Circa la quantificazione delle somme si rileva quanto segue.
Va evidenziata la tardività della contestazione avanzata dal resistente, all'odierna udienza, in relazione ai conteggi depositati dalla società ricorrente su richiesta del giudice. Infatti, sulla base del provvedimento del 2.10.2024, il disponeva del CP_1
termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note critiche, fatto questo non avvenuto.
La parte convenuta ha eccepito come dalla somma di €. 25.212,69, non contestata, vadano tuttavia decurtate le somme relative alle seguenti fatture provvigionali rimaste insolute alla scadenza pattuita:
• € 6.736,97 fattura provvigionale del 12/10/2021 n. 21 (v. doc. 9 comparsa); • € 4.384,23 fattura provvigionale del 13/09/2021 n. 19 (v. doc. 7 comparsa);
• € 711,55 fattura provvigionale del 13/09/2021 n. 18, al lordo della ritenuta
Enasarco, pari ad un netto da corrispondere di € 651,07 (v. doc. 6 comparsa);
• € 4.241,50 fattura provvigionale del 04/01/2022 n. 1 (v. doc. 11 comparsa).
In merito alle indicate somme, rivendicate dal sig. la parte ricorrente nulla ha CP_1
eccepito e pertanto va riconosciuto il diritto del convenuto alla compensazione della complessiva somma di €. 12.932,32 (€ 6.736,97+€ 4.384,23 +€ 711,55 + € 651,07 +€
4.241,50) rispetto alla somma di €. 25.212,69, dovuta alla ricorrente.
Ne discende che il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma totale di €. 9.198,92 (€. 25.212,69 - €. 12.932,32), come correttamente indicato nei conteggi alternativi depositati dalla società ricorrente stessa.
2. Quanto al termine del rapporto di lavoro ha ribadito la ricorrente il proprio diritto a vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione dell'immediata interruzione dello stesso da parte del lavoratore.
Come emerge dagli atti, in data 16 settembre 2021, il signor ha Controparte_1
comunicato la volontà di recedere dal rapporto di agenzia in essere con la Parte_1
dichiarandosi disponibile a proseguire l'attività per il periodo di preavviso spettante.
Il successivo 12 ottobre 2021, la Preponente ha quindi comunicato all'Agente che il rapporto sarebbe definitivamente cessato in data 16 dicembre 2021, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Economico Collettivo del settore del commercio (di seguito “AEC”).
Tuttavia, il 14 ottobre 2021 la società si è vista recapitare comunicazione di interruzione immediata del rapporto per sopravvenuta giusta causa, in quanto il lavoratore adduceva il mancato pagamento della fattura relativa alle provvigioni di agosto, abbandonando quindi il portafoglio clienti nelle more del preavviso.
A parere dell'Ufficio il mancato pagamento delle provvigioni non può essere invocato quale giusta causa di recesso. Com'è noto, infatti, in tema di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, la
Suprema Corte ha più volte ribadito che “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso”; pertanto “in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto” (cfr. Cass. Civ. Sez. lav., n. 29290 del 12 novembre 2019 e n. 1376 del 19 gennaio 2018).
Sulla scorta dell'indirizzo di legittimità sopra richiamato, il leggero scarto verificatosi tra la data in cui i clienti hanno provveduto al pagamento degli ordini del mese Parte_1
di agosto e quella in cui l'Agente ha preteso di recedere per giusta causa dal mandato di agenzia (4 e 14 giorni), non può certamente essere equiparato ad un “mancato pagamento”, ma tuttalpiù ad un modesto ed isolato ritardo.
Peraltro, in ragione del ridotto ammontare delle provvigioni in questione, non vi sono comunque gli estremi affinché possa ritenersi integrato un comportamento colpevole, intollerabile e tale da arrecare una disfunzione rilevante nel sinallagma contrattuale.
Quanto alla quantificazione del preavviso si evidenza come l'AEC di settore preveda
4 mesi di preavviso ed il lavoratore in data 14.10.2021 ha risolto il contratto, non rispettando la naturale scadenza che sarebbe avvenuta il 16.12.2021.
Appare corretto il conteggio alternativo richiesto dall'Ufficio alla parte ricorrente ove si evince che l'indennità di mancato preavviso è stata calcolata sulle provvigioni fatturate negli ultimi 12 mesi precedenti alla fine del rapporto che, nel caso di specie,
è pari ad €.43.863,07. Dal recesso anticipato del lavoratore ne consegue che lo stesso abbia lavorato 2 dei 4 mesi di preavviso richiesti e pertanto l'indennità dovuta alla ricorrente è pari ad €.
7.310,51 (43.863,07 totale provvigioni/12*2).
Da ultimo si rileva che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente in quanto è del tutto generica.
Si osserva che, in relazione agli oneri di allegazione e prova, la difesa attorea non ha svolto nessuna specifica considerazione, se non di carattere del tutto generico.
Pertanto la relativa domanda non può essere accolta.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e debbono essere distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, previa loro compensazione nella misura di un terzo in considerazione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- condanna l pagamento in favore del società ricorrente Controparte_1
della somma di €.9.198,92, a titolo di conguagli crediti/debiti delle provvigioni, oltre accessori di legge;
- condanna l pagamento in favore del società ricorrente Controparte_1
della somma di €.7.310,51 a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre accessori di legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente liquidate, previa compensazione nella misura di un terzo, in euro 1.400,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti