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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12145 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Maria Tuccillo Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 18197/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, pendente
TRA
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Chierchia C.F._3
( ), domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Stabia n. 57 presso lo C.F._4
studio legale Mandara
- ATTORI -
E
con sede in Lacco Ameno (NA) alla Via Circumvallazione n. 39 Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Roberto Zicchiero ( , con studio in Napoli, alla Via Epomeo II C.F._5
Traversa n. 19
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: gli attori: «IN VIA PRINCIPALE a) rigettare l'eccezione di cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera del 28 novembre 2024 non è stata validamente adottata in conformità della legge e dello statuto, non ha sanato tutti i vizi della delibera impugnata ed è essa stessa oggetto di separata impugnazione (R.G. 4514/2025); b) rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sig. attesa la pendenza dell'impugnazione Parte_2
della delibera di aumento di capitale e il principio della perpetuatio legitimationis;
c) accertare
e dichiarare, per tutti i motivi esposti in citazione e meglio precisati nella presente memoria,
l'invalidità della delibera assembleare del 12 luglio 2024 di approvazione del bilancio di esercizio societario al 31/12/2023 per contrarietà dello stesso ai dettami imposti dalla legge e, per
l'effetto, previa dichiarazione di nullità di tale delibera, ordinarne la cancellazione dal libro delle decisioni dei soci con ogni conseguenza di legge;
d) condannare la convenuta al pagamento delle competenze legali da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M.
n. 37/2018 e novellato dal D.M. 147/2022, con la maggiorazione previste per la predisposizione degli atti al PCT e per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. IN VIA SUBORDINATA: e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudicante dovesse ritenere cessata la materia del contendere - circostanza che si contesta per tutti i motivi sopra esposti - condannare comunque la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze legali per soccombenza virtuale ed in conformità al dettame dell'art. 2377, co.
8, cc, da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 e novellato dal D.M. 147/2022, con la maggiorazione prevista per la predisposizione degli atti al
PCT (art. 4, co.
1-bis) nonché per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale
(art. 4, co. 2), oltre spese ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»; la società convenuta: «a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al sig.
b) alla luce della delibera assembleare del 28/11/2024, dichiarare cessata la Parte_2
materia del contendere relativa alla delibera assembleare del 12/7/2024 di approvazione del bilancio al 31/12/2023; c) in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
d) condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese legali, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario che ne fa espressa dichiarazione di anticipo o comunque disporne la compensazione».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. , e , quali soci (titolari ciascuno di una quota pari Parte_1 Parte_2 Parte_3
2 [... al 12% del capitale) della (d'ora in poi anche o Controparte_1 Controparte_1
), con atto di citazione notificato in data 4.9.2024 hanno evocato in giudizio, innanzi al CP_2
Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, la suddetta società, per impugnare la delibera assunta dall'assemblea il 12.7.2024 con cui era stato approvato, con il solo voto favorevole della socia di maggioranza , il bilancio di esercizio chiuso al Parte_4
31.12.2023, deducendo la violazione dei principi che sovrintendono alla formazione del bilancio societario e, in particolare, dei canoni di veridicità e chiarezza, lamentando specificamente: - la violazione degli artt. 2423-bis co. 2 e 2426 n. 8 c.c. e del principio n. 15 OIC per l'appostazione al valore nominale di crediti inesigibili per un totale di € 152.456,13; - la violazione dell'art. 2423- bis co. 4 c.c. e del principio n. 31 OIC per l'omessa o errata indicazione nel fondo rischi del valore dei giudizi in cui la Società era coinvolta;
- la violazione del principio n. 25 OIC per l'iscrizione di crediti per imposte anticipate (€ 67.795,00) in assenza di un piano prospettico industriale e finanziario;
- la violazione dell'art. 2497-bis c.c. per la mancata indicazione del prospetto riassuntivo dei dati della società che aveva esercitato attività di direzione e controllo CP_3
sulla Centro Alberghiero per quasi tutto il 2023.
II. Si è costituita in giudizio la Società, contestando la fondatezza delle domande attoree e riservandosi di depositare la relazione di un consulente indipendente incaricato di esaminare le censure.
III. In corso di causa, convocata una nuova assemblea per il giorno 28.11.2024, la Società ha deliberato: - la revoca della delibera impugnata del 12.7.2024; - l'approvazione di un nuovo bilancio del 2023 rettificato, conforme alle indicazioni fornite dal tecnico indipendente incaricato (il prof. ); - una complessa operazione sul capitale sociale Persona_1
(azzeramento del capitale per perdite e contestuale aumento a pagamento).
A seguito di tali delibere, la Convenuta ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e il difetto di legittimazione attiva di , il quale aveva omesso di Parte_2
esercitare il proprio diritto di opzione a seguito dell'aumento di capitale, perdendo la qualità di socio.
Gli Attori hanno replicato, evidenziando, oltre che la permanenza della legittimazione di
, l'inefficacia sanante della delibera del 28.11.2024, in quanto essa stessa viziata e Parte_2
oggetto di separata impugnazione (R.G. n. 4514/2025) ed in quanto anche nel nuovo bilancio, pur essendo stata recepita la maggior parte delle censure attoree, non era stata emendata la
3 violazione dell'art. 2497-bis c.c.
IV. Tentata invano la conciliazione della lite, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza del 2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già anticipato, a fondamento della domanda di annullamento della delibera del
12.7.2024 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, assunta con il voto contrario degli attori, questi hanno dedotto la violazione dei principi di veridicità e chiarezza, sotto svariati profili e in relazione a diverse poste.
Sta di fatto che, in corso di causa, la delibera impugnata è stata revocata e sostituita dalla successiva delibera del 28.11.2024, in virtù della quale è stato approvato nuovamente il bilancio del 2023, rettificato, recependo la maggior parte delle doglianze attoree (quelle relative a crediti inesigibili, imposte anticipate e fondo rischi).
Risulta dagli atti ed è pacifico che gli odierni attori hanno impugnato anche le delibere del
28.11.2024, denunciando svariati vizi relativi alle medesime e la falsità e la mancanza di chiarezza anche del nuovo bilancio (ossia la violazione dell'artt. 2429 co. 3 c.c., per il mancato deposito presso la sede sociale del fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea; la violazione dell'art. 2423-bis co. 4 c.c. e dei principi di competenza e veridicità, per l'inserimento artificioso di perdite e l'inclusione di passività sopravvenute di competenza dell'esercizio 2024; la violazione dell'art. 1375 c.c. per l'abuso di maggioranza, essendo stato l'aumento di capitale deliberato unicamente per diluire la partecipazione dei soci e/o escluderli dalla società; la violazione dell'art. 2482-bis c.c. e dei principi contabili nn. 11 e 29 OIC per la mancata valutazione di concrete alternative all'aumento di capitale e per l'assenza di un piano industriale che giustifichi l'aumento e la misura dello stesso;
la violazione del principio contabile n. 16 OIC, paragrafi 55 e 55, per la mancata interruzione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali), nonché la persistente violazione dell'art. 2497-bis c.c., per la mancanza di un prospetto riassuntivo dei dati di bilancio della società che ha CP_3
controllato la per tutto il 2023 (giudizio pendente innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
R.G. n. 4514/2025).
A fronte di tali risultanze, la Società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della delibera sostitutiva (alla luce della previsione di cui all'art. 2377 co.
4 8 c.c., secondo cui l'annullamento non può avere luogo se la delibera impugnata è stata sostituita con un'altra) e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del socio , che Parte_2
avrebbe perso la qualità di socio, non avendo esercitato il diritto di opzione a seguito dell'aumento di capitale.
Peraltro, ai fini del regolamento delle spese, secondo la Società, sussisterebbero le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione, in quanto, da un lato, «la
a fronte delle contestazioni, non ha posto in essere alcuna resistenza Controparte_1
pretestuosa. Al contrario, ha agito con la massima diligenza e trasparenza: ha incaricato un esperto indipendente per una valutazione tecnica e, all'esito, ha prontamente convocato
l'assemblea per emendare il bilancio, dando piena soddisfazione alle richieste degli attori» e, dall'altro, «la condotta degli attori (…) appare meramente emulativa e defatigatoria. Pur avendo ottenuto piena soddisfazione delle loro censure contabili – come da loro stessi ammesso – hanno poi inspiegabilmente rifiutato di prendere atto della cessazione della materia del contendere».
Per converso gli attori hanno dedotto, in primis, l'inapplicabilità dell'art. 2377 co. 8 cit., in quanto la nuova delibera di approvazione del bilancio non avrebbe sanato tutti i vizi denunciati
(persistendo la violazione dell'art. 2497-bis cit.) e sarebbe a sua volta affetta da molteplici e gravi vizi che ne determinano l'invalidità, per cui hanno contestato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In subordine, hanno evidenziato che la rettifica del bilancio, avvenuta solo dopo l'incardinamento del presente giudizio, confermerebbe la fondatezza delle censure attoree, con quel che consegue al fine di verificare la soccombenza virtuale e per il regolamento delle spese di lite.
Tanto premesso, nella specie è superfluo stabilire se possa o meno dichiararsi cessata la materia del contendere ex art. 2377, co. 8, cit. (secondo cui «l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto», la cui applicazione è estesa anche alle società a responsabilità limitata, per effetto del richiamo contenuto all'ultimo comma dell'art. 2479-ter c.c.), e ciò non già perché non vi è la comune richiesta di tutte le parti o perché la delibera sostitutiva sarebbe affetta – secondo gli impugnanti – anche da vizi propri, ma per un'altra assorbente considerazione, rectius per una ragione “più liquida” (che esonera anche dallo svolgere un accertamento incidenter tantum sulla validità della delibera sostitutiva).
5 Come ben noto, infatti, l'efficacia c.d. sanante prevista dall'art. 2377 cit., in caso di sostituzione della delibera impugnata, non è automatica, in quanto «è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica- rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137). Nel caso poi in cui il vizio da cui sia affetta la delibera impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio» (così Cass. 13.6.2008 n. 16017).
La vicenda de quo è, tuttavia, indubbiamente peculiare. Pertanto, occorre stabilire quid iuris nel caso in cui: a) oggetto della prima impugnazione sia una delibera di approvazione di un determinato bilancio;
b) la delibera sostitutiva abbia ad oggetto l'approvazione dello stesso bilancio d'esercizio (che presenta valori delle poste rettificati, anche recependo la maggior parte delle censure sollevate avverso il precedente bilancio); c) avverso la nuova deliberazione sia stata proposta un'autonoma impugnazione da parte degli stessi soci, sull'assunto che persisterebbe uno dei vizi già denunciati (la violazione dell'art. 2497-bis cit.), oltre ad altri vizi propri del nuovo bilancio.
La peculiarità sta nel fatto che occorre tener conto nel caso del principio di continuità dei bilanci e degli effetti della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 3, c.c., a mente del quale «il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità (…) tiene conto delle ragioni di questa», previsione che integra il contenuto dell'art. 2377 co. 7 c.c. (richiamato dall'art. 2379, co. 4, c.c.), secondo cui l'annullamento della deliberazione obbliga gli amministratori ad adottare i conseguenti provvedimenti, sotto la [loro] responsabilità.
Alla luce della suddetta previsione codicistica, infatti, dalla sentenza di annullamento sorge l'obbligo per gli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale è stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche quello relativo all'esercizio in corso al momento in cui questa
6 è pronunciata e finanche quelli intermedi, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestino i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi
(cfr. Cass. 24.5.2023 n. 14338; 23.4.2024 n. 10873).
In altri termini, il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, oltre che quello di modificare conseguentemente i dati di partenza del bilancio successivo (Cass.
8.3.2016 n. 4522).
In definitiva, se in caso di annullamento della delibera sostitutiva (avente ad oggetto l'approvazione dello stesso bilancio d'esercizio) l'organo gestorio è comunque tenuto a rifare quello impugnato (riavviando il procedimento di cui all'art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell'esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e dettami offerti dalla sentenza, ne consegue che – a prescindere dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2377, co.
8, cit. per la declaratoria di cessazione della materia del contendere – nella specie è comunque divenuto insussistente l'interesse ad agire (che, come noto, deve sussistere ed essere valutato non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione).
Invero, delle due l'una.
Se nel giudizio di impugnazione della delibera sostitutiva si deciderà che il bilancio è stato redatto in conformità alla legge, è evidente che la domanda di annullamento della prima deliberazione non può che reputarsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento di una delibera oramai sostituita da altra (e giudicata valida), con cui è stato approvato un bilancio redatto diversamente.
Se nel giudizio di impugnazione della delibera sostitutiva si deciderà che questa non è conforme alla legge, del pari la domanda di annullamento della deliberazione sostituita è inammissibile, per la medesima ragione, posto che, sempre a seguito di tale definitiva statuizione, gli amministratori dovranno comunque prendere i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 3, cit., conformandosi alla pronuncia.
Sta di fatto che giammai sarebbe predicabile per la delibera sostituita de quo una sorta di reviviscenza, il che evidenzia la carenza di interesse ad ottenerne l'immediato annullamento.
Le considerazioni svolte e la conseguente decisione in rito della vertenza inducono a non indugiare, per ragioni di economia processuale, sulla questione del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio , che va giudicata assorbita. Parte_2
7 La dichiarazione di inammissibilità della domanda, per sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, impone peraltro di procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, quando – come nel caso – non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. 7.5.2009
n. 10553; 31.10.2023 n. 30251).
A quest'ultimo riguardo, va osservato che l'avvenuta sostituzione della delibera impugnata, con altra volta ad elidere la maggior parte delle denunciate violazioni dei principi di verità e di chiarezza, va considerata come un'implicita ammissione della fondatezza delle tesi attoree.
Inoltre, va rilevato che le modifiche (concernenti la svalutazione di crediti inesigibili,
l'appostazione di fondi rischi e l'iscrizione di crediti per imposte anticipate) vanno davvero giudicate corrette, come emerge, a tacer d'altro, dalla stessa relazione del tecnico indipendente officiato dalla Società.
La convenuta deve ritenersi, quindi, virtualmente soccombente, per cui va condannata al pagamento delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile di media complessità), liquidando il compenso tra i minimi ed i medi tabellari, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda di annullamento della delibera del 12.7.2024 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
1.063,00 per spese ed in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA., con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Chierchia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Maria Tuccillo Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 18197/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, pendente
TRA
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Chierchia C.F._3
( ), domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Stabia n. 57 presso lo C.F._4
studio legale Mandara
- ATTORI -
E
con sede in Lacco Ameno (NA) alla Via Circumvallazione n. 39 Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Roberto Zicchiero ( , con studio in Napoli, alla Via Epomeo II C.F._5
Traversa n. 19
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: gli attori: «IN VIA PRINCIPALE a) rigettare l'eccezione di cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera del 28 novembre 2024 non è stata validamente adottata in conformità della legge e dello statuto, non ha sanato tutti i vizi della delibera impugnata ed è essa stessa oggetto di separata impugnazione (R.G. 4514/2025); b) rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sig. attesa la pendenza dell'impugnazione Parte_2
della delibera di aumento di capitale e il principio della perpetuatio legitimationis;
c) accertare
e dichiarare, per tutti i motivi esposti in citazione e meglio precisati nella presente memoria,
l'invalidità della delibera assembleare del 12 luglio 2024 di approvazione del bilancio di esercizio societario al 31/12/2023 per contrarietà dello stesso ai dettami imposti dalla legge e, per
l'effetto, previa dichiarazione di nullità di tale delibera, ordinarne la cancellazione dal libro delle decisioni dei soci con ogni conseguenza di legge;
d) condannare la convenuta al pagamento delle competenze legali da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M.
n. 37/2018 e novellato dal D.M. 147/2022, con la maggiorazione previste per la predisposizione degli atti al PCT e per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. IN VIA SUBORDINATA: e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudicante dovesse ritenere cessata la materia del contendere - circostanza che si contesta per tutti i motivi sopra esposti - condannare comunque la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze legali per soccombenza virtuale ed in conformità al dettame dell'art. 2377, co.
8, cc, da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 e novellato dal D.M. 147/2022, con la maggiorazione prevista per la predisposizione degli atti al
PCT (art. 4, co.
1-bis) nonché per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale
(art. 4, co. 2), oltre spese ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»; la società convenuta: «a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al sig.
b) alla luce della delibera assembleare del 28/11/2024, dichiarare cessata la Parte_2
materia del contendere relativa alla delibera assembleare del 12/7/2024 di approvazione del bilancio al 31/12/2023; c) in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
d) condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese legali, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario che ne fa espressa dichiarazione di anticipo o comunque disporne la compensazione».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. , e , quali soci (titolari ciascuno di una quota pari Parte_1 Parte_2 Parte_3
2 [... al 12% del capitale) della (d'ora in poi anche o Controparte_1 Controparte_1
), con atto di citazione notificato in data 4.9.2024 hanno evocato in giudizio, innanzi al CP_2
Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, la suddetta società, per impugnare la delibera assunta dall'assemblea il 12.7.2024 con cui era stato approvato, con il solo voto favorevole della socia di maggioranza , il bilancio di esercizio chiuso al Parte_4
31.12.2023, deducendo la violazione dei principi che sovrintendono alla formazione del bilancio societario e, in particolare, dei canoni di veridicità e chiarezza, lamentando specificamente: - la violazione degli artt. 2423-bis co. 2 e 2426 n. 8 c.c. e del principio n. 15 OIC per l'appostazione al valore nominale di crediti inesigibili per un totale di € 152.456,13; - la violazione dell'art. 2423- bis co. 4 c.c. e del principio n. 31 OIC per l'omessa o errata indicazione nel fondo rischi del valore dei giudizi in cui la Società era coinvolta;
- la violazione del principio n. 25 OIC per l'iscrizione di crediti per imposte anticipate (€ 67.795,00) in assenza di un piano prospettico industriale e finanziario;
- la violazione dell'art. 2497-bis c.c. per la mancata indicazione del prospetto riassuntivo dei dati della società che aveva esercitato attività di direzione e controllo CP_3
sulla Centro Alberghiero per quasi tutto il 2023.
II. Si è costituita in giudizio la Società, contestando la fondatezza delle domande attoree e riservandosi di depositare la relazione di un consulente indipendente incaricato di esaminare le censure.
III. In corso di causa, convocata una nuova assemblea per il giorno 28.11.2024, la Società ha deliberato: - la revoca della delibera impugnata del 12.7.2024; - l'approvazione di un nuovo bilancio del 2023 rettificato, conforme alle indicazioni fornite dal tecnico indipendente incaricato (il prof. ); - una complessa operazione sul capitale sociale Persona_1
(azzeramento del capitale per perdite e contestuale aumento a pagamento).
A seguito di tali delibere, la Convenuta ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e il difetto di legittimazione attiva di , il quale aveva omesso di Parte_2
esercitare il proprio diritto di opzione a seguito dell'aumento di capitale, perdendo la qualità di socio.
Gli Attori hanno replicato, evidenziando, oltre che la permanenza della legittimazione di
, l'inefficacia sanante della delibera del 28.11.2024, in quanto essa stessa viziata e Parte_2
oggetto di separata impugnazione (R.G. n. 4514/2025) ed in quanto anche nel nuovo bilancio, pur essendo stata recepita la maggior parte delle censure attoree, non era stata emendata la
3 violazione dell'art. 2497-bis c.c.
IV. Tentata invano la conciliazione della lite, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissando all'uopo l'udienza del 2.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già anticipato, a fondamento della domanda di annullamento della delibera del
12.7.2024 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, assunta con il voto contrario degli attori, questi hanno dedotto la violazione dei principi di veridicità e chiarezza, sotto svariati profili e in relazione a diverse poste.
Sta di fatto che, in corso di causa, la delibera impugnata è stata revocata e sostituita dalla successiva delibera del 28.11.2024, in virtù della quale è stato approvato nuovamente il bilancio del 2023, rettificato, recependo la maggior parte delle doglianze attoree (quelle relative a crediti inesigibili, imposte anticipate e fondo rischi).
Risulta dagli atti ed è pacifico che gli odierni attori hanno impugnato anche le delibere del
28.11.2024, denunciando svariati vizi relativi alle medesime e la falsità e la mancanza di chiarezza anche del nuovo bilancio (ossia la violazione dell'artt. 2429 co. 3 c.c., per il mancato deposito presso la sede sociale del fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea; la violazione dell'art. 2423-bis co. 4 c.c. e dei principi di competenza e veridicità, per l'inserimento artificioso di perdite e l'inclusione di passività sopravvenute di competenza dell'esercizio 2024; la violazione dell'art. 1375 c.c. per l'abuso di maggioranza, essendo stato l'aumento di capitale deliberato unicamente per diluire la partecipazione dei soci e/o escluderli dalla società; la violazione dell'art. 2482-bis c.c. e dei principi contabili nn. 11 e 29 OIC per la mancata valutazione di concrete alternative all'aumento di capitale e per l'assenza di un piano industriale che giustifichi l'aumento e la misura dello stesso;
la violazione del principio contabile n. 16 OIC, paragrafi 55 e 55, per la mancata interruzione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali), nonché la persistente violazione dell'art. 2497-bis c.c., per la mancanza di un prospetto riassuntivo dei dati di bilancio della società che ha CP_3
controllato la per tutto il 2023 (giudizio pendente innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
R.G. n. 4514/2025).
A fronte di tali risultanze, la Società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della delibera sostitutiva (alla luce della previsione di cui all'art. 2377 co.
4 8 c.c., secondo cui l'annullamento non può avere luogo se la delibera impugnata è stata sostituita con un'altra) e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del socio , che Parte_2
avrebbe perso la qualità di socio, non avendo esercitato il diritto di opzione a seguito dell'aumento di capitale.
Peraltro, ai fini del regolamento delle spese, secondo la Società, sussisterebbero le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione, in quanto, da un lato, «la
a fronte delle contestazioni, non ha posto in essere alcuna resistenza Controparte_1
pretestuosa. Al contrario, ha agito con la massima diligenza e trasparenza: ha incaricato un esperto indipendente per una valutazione tecnica e, all'esito, ha prontamente convocato
l'assemblea per emendare il bilancio, dando piena soddisfazione alle richieste degli attori» e, dall'altro, «la condotta degli attori (…) appare meramente emulativa e defatigatoria. Pur avendo ottenuto piena soddisfazione delle loro censure contabili – come da loro stessi ammesso – hanno poi inspiegabilmente rifiutato di prendere atto della cessazione della materia del contendere».
Per converso gli attori hanno dedotto, in primis, l'inapplicabilità dell'art. 2377 co. 8 cit., in quanto la nuova delibera di approvazione del bilancio non avrebbe sanato tutti i vizi denunciati
(persistendo la violazione dell'art. 2497-bis cit.) e sarebbe a sua volta affetta da molteplici e gravi vizi che ne determinano l'invalidità, per cui hanno contestato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In subordine, hanno evidenziato che la rettifica del bilancio, avvenuta solo dopo l'incardinamento del presente giudizio, confermerebbe la fondatezza delle censure attoree, con quel che consegue al fine di verificare la soccombenza virtuale e per il regolamento delle spese di lite.
Tanto premesso, nella specie è superfluo stabilire se possa o meno dichiararsi cessata la materia del contendere ex art. 2377, co. 8, cit. (secondo cui «l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto», la cui applicazione è estesa anche alle società a responsabilità limitata, per effetto del richiamo contenuto all'ultimo comma dell'art. 2479-ter c.c.), e ciò non già perché non vi è la comune richiesta di tutte le parti o perché la delibera sostitutiva sarebbe affetta – secondo gli impugnanti – anche da vizi propri, ma per un'altra assorbente considerazione, rectius per una ragione “più liquida” (che esonera anche dallo svolgere un accertamento incidenter tantum sulla validità della delibera sostitutiva).
5 Come ben noto, infatti, l'efficacia c.d. sanante prevista dall'art. 2377 cit., in caso di sostituzione della delibera impugnata, non è automatica, in quanto «è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica- rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137). Nel caso poi in cui il vizio da cui sia affetta la delibera impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio» (così Cass. 13.6.2008 n. 16017).
La vicenda de quo è, tuttavia, indubbiamente peculiare. Pertanto, occorre stabilire quid iuris nel caso in cui: a) oggetto della prima impugnazione sia una delibera di approvazione di un determinato bilancio;
b) la delibera sostitutiva abbia ad oggetto l'approvazione dello stesso bilancio d'esercizio (che presenta valori delle poste rettificati, anche recependo la maggior parte delle censure sollevate avverso il precedente bilancio); c) avverso la nuova deliberazione sia stata proposta un'autonoma impugnazione da parte degli stessi soci, sull'assunto che persisterebbe uno dei vizi già denunciati (la violazione dell'art. 2497-bis cit.), oltre ad altri vizi propri del nuovo bilancio.
La peculiarità sta nel fatto che occorre tener conto nel caso del principio di continuità dei bilanci e degli effetti della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 3, c.c., a mente del quale «il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità (…) tiene conto delle ragioni di questa», previsione che integra il contenuto dell'art. 2377 co. 7 c.c. (richiamato dall'art. 2379, co. 4, c.c.), secondo cui l'annullamento della deliberazione obbliga gli amministratori ad adottare i conseguenti provvedimenti, sotto la [loro] responsabilità.
Alla luce della suddetta previsione codicistica, infatti, dalla sentenza di annullamento sorge l'obbligo per gli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale è stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche quello relativo all'esercizio in corso al momento in cui questa
6 è pronunciata e finanche quelli intermedi, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestino i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi
(cfr. Cass. 24.5.2023 n. 14338; 23.4.2024 n. 10873).
In altri termini, il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia fa sorgere il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, oltre che quello di modificare conseguentemente i dati di partenza del bilancio successivo (Cass.
8.3.2016 n. 4522).
In definitiva, se in caso di annullamento della delibera sostitutiva (avente ad oggetto l'approvazione dello stesso bilancio d'esercizio) l'organo gestorio è comunque tenuto a rifare quello impugnato (riavviando il procedimento di cui all'art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell'esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e dettami offerti dalla sentenza, ne consegue che – a prescindere dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2377, co.
8, cit. per la declaratoria di cessazione della materia del contendere – nella specie è comunque divenuto insussistente l'interesse ad agire (che, come noto, deve sussistere ed essere valutato non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione).
Invero, delle due l'una.
Se nel giudizio di impugnazione della delibera sostitutiva si deciderà che il bilancio è stato redatto in conformità alla legge, è evidente che la domanda di annullamento della prima deliberazione non può che reputarsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento di una delibera oramai sostituita da altra (e giudicata valida), con cui è stato approvato un bilancio redatto diversamente.
Se nel giudizio di impugnazione della delibera sostitutiva si deciderà che questa non è conforme alla legge, del pari la domanda di annullamento della deliberazione sostituita è inammissibile, per la medesima ragione, posto che, sempre a seguito di tale definitiva statuizione, gli amministratori dovranno comunque prendere i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 3, cit., conformandosi alla pronuncia.
Sta di fatto che giammai sarebbe predicabile per la delibera sostituita de quo una sorta di reviviscenza, il che evidenzia la carenza di interesse ad ottenerne l'immediato annullamento.
Le considerazioni svolte e la conseguente decisione in rito della vertenza inducono a non indugiare, per ragioni di economia processuale, sulla questione del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio , che va giudicata assorbita. Parte_2
7 La dichiarazione di inammissibilità della domanda, per sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, impone peraltro di procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, quando – come nel caso – non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. 7.5.2009
n. 10553; 31.10.2023 n. 30251).
A quest'ultimo riguardo, va osservato che l'avvenuta sostituzione della delibera impugnata, con altra volta ad elidere la maggior parte delle denunciate violazioni dei principi di verità e di chiarezza, va considerata come un'implicita ammissione della fondatezza delle tesi attoree.
Inoltre, va rilevato che le modifiche (concernenti la svalutazione di crediti inesigibili,
l'appostazione di fondi rischi e l'iscrizione di crediti per imposte anticipate) vanno davvero giudicate corrette, come emerge, a tacer d'altro, dalla stessa relazione del tecnico indipendente officiato dalla Società.
La convenuta deve ritenersi, quindi, virtualmente soccombente, per cui va condannata al pagamento delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile di media complessità), liquidando il compenso tra i minimi ed i medi tabellari, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda di annullamento della delibera del 12.7.2024 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
1.063,00 per spese ed in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA., con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Chierchia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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