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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2759/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Tiriolo - . 88056 Tiriolo CZ
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005889953000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005889953000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249005889953/000, notificata il 21 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – OS, relativa a crediti per ICI anni 2007 e 2008, per l'importo complessivo di euro 1.202,33, deducendone l'illegittimità per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e per intervenuta prescrizione del credito. La ricorrente ha, altresì, rappresentato di aver presentato istanza di autotutela al Comune di Tiriolo, ente impositore, rimasta priva di riscontro. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha eccepito la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta, la mancata maturazione della prescrizione del credito, anche in considerazione dei periodi di sospensione dei termini disposti dalla normativa emergenziale, nonché la propria carenza di legittimazione in ordine alle doglianze attinenti alla fase di formazione del titolo, imputabile esclusivamente all'ente impositore. All'udienza odierna nessuno è comparso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Dalla cartolina postale allegata dalla parte resistente, risulta che la cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione è stata notificata a mezzo posta e ricevuta dal ricorrente personalmente in data 22.5.2014. Dopo tale notifica non risultano essere stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione quinquennale del credito consistente in un tributo periodico in favore dell'ente locale. Ne segue che il credito si era prescritto al momento della notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Tale motivo di ricorso assorbe le ulteriori doglianze e comporta l'annullamento dell'atto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre accessori di legge. ZA, 26 gennaio 2026
Il giudice
EM NO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2759/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Tiriolo - . 88056 Tiriolo CZ
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005889953000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005889953000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249005889953/000, notificata il 21 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – OS, relativa a crediti per ICI anni 2007 e 2008, per l'importo complessivo di euro 1.202,33, deducendone l'illegittimità per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta e per intervenuta prescrizione del credito. La ricorrente ha, altresì, rappresentato di aver presentato istanza di autotutela al Comune di Tiriolo, ente impositore, rimasta priva di riscontro. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la resistente ha eccepito la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta, la mancata maturazione della prescrizione del credito, anche in considerazione dei periodi di sospensione dei termini disposti dalla normativa emergenziale, nonché la propria carenza di legittimazione in ordine alle doglianze attinenti alla fase di formazione del titolo, imputabile esclusivamente all'ente impositore. All'udienza odierna nessuno è comparso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Dalla cartolina postale allegata dalla parte resistente, risulta che la cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione è stata notificata a mezzo posta e ricevuta dal ricorrente personalmente in data 22.5.2014. Dopo tale notifica non risultano essere stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione quinquennale del credito consistente in un tributo periodico in favore dell'ente locale. Ne segue che il credito si era prescritto al momento della notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Tale motivo di ricorso assorbe le ulteriori doglianze e comporta l'annullamento dell'atto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre accessori di legge. ZA, 26 gennaio 2026
Il giudice
EM NO