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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2600/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Alia Ada con la parte personalmente;
- per parte convenuta quale impresa designata per la regione Toscana Controparte_1 da CONSAP – Fondo vittime della strada: l'avv. Claudio Bechi.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025.
Il procuratore di parte convenuta come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
02/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2600/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alia Ada del Foro di Parte_1 C.F._1
Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via F. Pacini n. 59, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
C.F. ; P.IVA , quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la regione Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bechi del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
Oggetto: responsabilità civile.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la CP_1 quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Toscana per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. pari a € 115.611,00, comprensivo di spese Pt_1 mediche, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Conclusioni di parte convenuta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025:
“affinché l'Ill.mo Tribunale, accertato e dichiarato il concorso di colpa paritario di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa, accolga la domanda per quanto di ragione;
con compensazione parziale delle spese di lite”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha adito l'intestato Tribunale per sentire condannare la società Parte_1
quest'ultima quale impresa assicuratrice designata da Consap S.p.a. Controparte_1
– Fondo di Garanzia per le Vittime delle Strada per la regione Toscana, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nell'importo di € 115.611,00 - patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 02/12/2021.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:
- in data 02/12/2021, il sig. stava percorrendo in bicicletta la Via Nuova Pratese in Agliana Pt_1 quando veniva travolto da un'autovettura; a causa del forte impatto, rimaneva gravemente ferito e perdeva i sensi;
tuttavia, la persona alla guida del veicolo ometteva di prestare soccorso all'attore e si dava alla fuga;
- alle ore 22:45 circa, un automobilista di passaggio si accorgeva della presenza di un uomo a terra sul margine della carreggiata e, considerate le gravi condizioni in cui versava, richiedeva l'intervento dei soccorsi;
- trasportato all'ospedale di Careggi, il sig. veniva sottoposto ad interventi chirurgici e Pt_1 trattamenti terapeutici con postumi che ancora oggi necessitano di costante monitoraggio e controlli;
- nonostante l'attività di indagine compiuta dall'autorità giudiziaria al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, il conducente del veicolo non è mai stato identificato e, pertanto, il procedimento penale n. 3278/2021 RG aperto d'ufficio a carico di ignoti veniva archiviato;
- il sig. dunque, provvedeva a trasmettere formale richiesta di risarcimento alla compagnia Pt_1 quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, senza tuttavia ottenere alcun fattivo riscontro.
Ciò premesso, parte attrice ha lamentato la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali – sub specie di danno biologico e morale – derivanti dal sinistro de quo, concludendo quindi per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/01/2024 si è costituita in giudizio la società quale impresa designata per la regione Toscana dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare deducendo il difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro e all'effettivo coinvolgimento del veicolo rimasto ignoto nella caduta del sig. in ogni caso, ha dedotto la Pt_1 sussistenza di un concorso di colpa dell'attore in misura quantomeno paritaria, attese le gravi violazioni del Codice della Strada dallo stesso commesse;
contestata, infine, la quantificazione del danno biologico come richiesto dall'attore, così come la sussistenza del danno morale, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. dunque, ritenuta la causa matura Persona_2 per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
a) An debeatur
La domanda risarcitoria dell'attore è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Anzitutto, in punto di diritto, occorre premettere che la bicicletta è inclusa pacificamente nella nozione normativa di veicolo ex art. 46 C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) secondo cui “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
L'art. 47 del citato Codice, inoltre, fornisce un elenco dei veicoli, tra i quali rientra espressamente anche il velocipede: “i veicoli si classificano, ai fini del presente codice (Codice della Strada n.d.r.) come segue: a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche”.
Coerentemente con la natura di veicolo propria della bicicletta riconosciuta dal Codice della strada, la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere, pertanto, quella di cui all'art. 2054 c.c., essendo il sinistro di cui si discute incidente caratterizzato dallo scontro tra due veicoli (bicicletta e autovettura) il quale ha determinato lesioni fisiche a carico di un conducente
(cfr. Cass. 14741/2005).
Sul punto, inoltre, si osserva che, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; detta presunzione, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro.” (cfr. Cass. civ. n. 7061/2020; Cass. civ. n.
9353/2019; Cass. civ. n. 9528/2012).
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie, la documentazione versata in atti e l'istruttoria orale espletata consentono di ritenere provata la verificazione dell'urto tra la bicicletta del sig.
e l'autovettura rimasta ignota. Pt_1
Ciò, in particolare, si evince dalla “relazione incidente stradale” redatta dai Carabinieri giunti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 4 di parte attrice, pagg. 243-244) nella quale la natura dell'incidente è descritta come “scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia”; inoltre, la descrizione dei luoghi ivi effettuata (“dopo pochi metri dal luogo dove giaceva la bicicletta veniva rinvenuto un cappellino […] e dopo un pezzo di plastica, presumibilmente parte del passaruota di un'autovettura”) risulta verosimilmente compatibile con la verificazione di un urto tra la bicicletta e un'auto; a ciò si aggiungano, infine, le dichiarazioni dell'unica teste oculare, la quale ha confermato di aver visto lo scontro tra auto e bicicletta (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
10/10/2024: “è vero. Io ho visto lo scontro tra l'auto e la bicicletta […]” “Il resto invece lo confermo, di aver visto lo scontro”).
Alcuna informazione, invece, è stata reperita in ordine al conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, il quale è rimasto ignoto nonostante le indagini espletate da parte dell'autorità giudiziaria
(cfr. doc. 4 di parte attrice, pag. 1).
Accertata, quindi, la verificazione del sinistro, lo stesso non può dirsi per le cause e la dinamica dello stesso;
difatti, l'unica testimone oculare, pur confermando – come sopra già evidenziato – lo scontro, non è stata chiara nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, manifestando incertezza nella risposta e dichiarando di non ricordare come sia avvenuto (cfr. verbale di udienza del
10/10/2024: “se mi si chiede di descrivere come sia avvenuto l'urto rispondo che non mi ricordo”).
Inoltre, la stessa ha dichiarato di trovarsi a circa 50/100 metri di distanza dal luogo del sinistro e, pertanto, considerate le non ottimali condizioni di visibilità dovute all'orario notturno e alle avverse condizioni meteorologiche (dagli atti di causa, difatti risulta che la sera del sinistro stesse piovendo)
è verosimile ritenere che la stessa non abbia avuto chiara percezione degli eventi;
peraltro, sentita il giorno successivo al fatto, la stessa dichiarava di non essere stata in grado di capire come fosse avvenuto l'urto tra bici e auto (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, le stesse risultano irrilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, posto che gli stessi sono tutti intervenuti sul luogo dell'incidente successivamente alla sua verificazione e, pertanto, nulla hanno potuto riferire con riferimento alle concrete modalità dello scontro.
Si evidenzia, ancora - ad ulteriore conferma dell'incertezza circa l'effettiva dinamica del sinistro de quo – che mentre la teste oculare individuava l'auto coinvolta nel sinistro in una Fiat DA di colore nero (cfr. doc. 5 di parte attrice: “[…] proprio quando una DA di colore nero sorpassava la bicicletta”; “nell'immediatezza del fatto il conducente della DA nera si fermava più avanti avvicinandosi al conducente della bicicletta rovinato a terra a seguito del sorpasso della DA”) gli altri testimoni giunti sul posto successivamente dichiaravano che il modello dell'auto parcheggiata poco dopo il luogo del sinistro era riconducibile ad una OË C4 (cfr. dichiarazioni teste “il modello dell'auto che è ripartita […] era una EN di colore scuro modello tipo Tes_1 monovolume, berlingo C4, una cosa del genere”; dichiarazioni teste “l'autovettura in Tes_2 sostanza era un modello EN C4 […]”).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, rimasta del tutto incerta l'effettiva dinamica del sinistro de quo, ritiene questo Tribunale che alla fattispecie in esame debba essere applicata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.-.
Pertanto, all'affermazione della responsabilità nella causazione del sinistro in questione, sia del sig. quale conducente il velocipede, sia del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, consegue Pt_1 la condanna della convenuta quale soggetto designato dal Fondo di Controparte_1 garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura del
50%.
A tale ultimo riguardo, infatti, si precisa che l'obbligazione risarcitoria in capo al Fondo di
Garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) sorge nelle ipotesi di danni causati dalla circolazione di veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi – come quello oggetto del presente giudizio – in cui “a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante rimasto ignoto”.
b) Quantum debeatur
Stabilita, quindi, la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella misura del 50%, occorre adesso procedere ad analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il 26/05/2025 del c.t.u. dott. in quanto logicamente e tecnicamente argomentate, con iter Persona_2 argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Il c.t.u., in particolare, descritte le lesioni riportate dal sig. (cfr. giudizio diagnostico di cui Pt_1 alle pagine 6 e 7 della perizia in atti: “politrauma a dinamica non testimoniata determinante: lacerazioni epatospleniche inducenti emoperitoneo trattato chirurgicamente con packing e successivo depaking, attualmente non sanguinanti;
dissezione post-traumatica delle arterie renali bilateralmente inducente infarto renale bilaterale maggiore ai poli superiori con attuale funzionalità renale rientrata e diuresi valida senza ematuria;
pneumotorace bilaterale drenato a sinistra ed emotorace bilaterale sottoposto a drenaggio con associate contusioni polmonari;
petecchie emorragiche intracraniche ora risolte;
multiple fratture ossee: processi sponosi (d3 a
d11 e da l1 a l4), processi traversi (d10 bilaterale, l2-l3 a dx. , l4 a sx.), frattura della testa della vi costa dx. e doppia della testa e dell'arco posteriore dalla vii alla xii costa sx., discretamente scomposte l'viii e la ix;
intercorrente trombosi venosa distale bilaterale sottoposta a monitoraggio
e trattamento eparinico profilattico. trombosi del tratto prossimale della piccola safena, delle vene poplitee e dubbia trombosi segmentale delle gemellari laterali e, a sinistra, trombosi delle vene poplitee, delle gemellari mediali e di un piccolo ramo della grande safena”), ha confermato che
“secondo un criterio di maggiore probabilità, le lesioni della integrità psico fisica riscontrate e descritte sono da mettere in relazione causale con i fatti denunciati” (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale), di modo che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causa tra il sinistro de quo e le lesioni subite dall'attore.
Tanto chiarito, il consulente ha ritenuto che il danno biologico permanente riportato dal sig. Pt_1 sia quantificabile nella misura del 22%.
Quanto, invece, alla determinazione del periodo di inabilità temporanea, alla luce del decorso clinico documentato e della lesività riportata, il c.t.u. ha ritenuto congruo il riconoscimento di una temporanea biologica di complessivi 180 giorni, di cui 60 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e, infine, 60 giorni al 25%.
Dunque: il sig. di anni 40 alla data del sinistro, in seguito all'incidente avvenuto in data Parte_1
02/12/2021, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 22%, nonché una invalidità temporanea al 100% per giorni 60, una invalidità al 75% per giorni 30, una invalidità al
50% per ulteriori giorni 30 e, infine, una invalidità al 25% per giorni 60.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 71.712,00-.
Per l'invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
pertanto, l'invalidità temporanea di giorni
60 al 100% va liquidata in € 6.900,00-; l'invalidità temporanea di giorni 30 al 75% va liquidata in €
2.587,50-; l'invalidità temporanea di giorni 30 al 50 % va liquidata in € 1.725,00-; infine,
l'invalidità temporanea di giorni 60 al 25% va liquidata in € 1.725,00-, così per complessivi €
12.937,50-.
Deve escludersi, invece, la liquidazione del danno morale, stante la generica allegazione e il difetto assoluto di prova sul punto.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato nella misura di € 71.712,00-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del Tribunale Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(02/12/2021) ma da quella in cui è terminata l'invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in centottanta giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 31/05/2022.
Il danno alla data del 31/05/2022 è pari a € 65.430,66-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
12.937,50-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso
(02/12/2021) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 11.338,74-. Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 15/07/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come
"interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del
17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 02/12/2021 (c.d. "aestimatio"): € 76.769,40
B1) Interessi maturati al 15/07/2025: € 8.276,67
B2) Rivalutazione maturata al 15/07/2025: € 10.824,49
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 19.101,16 Totale A + B: € 95.870,56-.
Importo totale (A + B) dovuto al 15/07/2025 (c.d. "taxatio"): € 95.870,56
Dunque, quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada va condannata al pagamento in favore del sig. della somma pari al Parte_1
50 % di € 95.870,56 e dunque della somma di € 47.935,28 arrotondata per difetto alla somma di €
47.935,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale, alla luce degli accertamenti peritali, risultano documentate unicamente le spese sostenute per la valutazione medico-legale a firma del dott. per Per_3 complessivi € 2.440,00 (doc. 9 di parte attrice;
pag. 9 della perizia).
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 2.440,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 17/11/2022 (data indicata nella relazione peritale) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di €
2.440,00 via via rivalutata dalla data del 17/11/2022 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 2.440,00 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 17/11/2022 al 15/07/2025: € 68,32
II) Interessi maturati al 15/07/2025: € 209,88
Così per complessivi € 2.718,20-.
Dunque, quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada va condannata al pagamento in favore del sig. della somma pari al Parte_1
50 % di € 2.718,20 e dunque della somma di € 1.359,10-, arrotondata per difetto alla somma di €
1.359,00-, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite
Considerato l'accoglimento della domanda attorea per un importo sensibilmente inferiore alla richiesta originaria (per € 115.611,00), si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà (1/2).
Per la residua metà le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico della compagnia assicurativa convenuta in favore dell'attore e, per esso, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 47/2022 tenuto conto del criterio del decisum (€ 49.294,00) ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per il compenso per la procedura di negoziazione assistita escluso quello per la fase di conciliazione.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto d.d. 02/07/2025 vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1 [...] quale impresa designata per la Toscana dalla società CONSAP S.P.A. - Fondo Controparte_1
Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna per le causali di cui in motivazione a risarcire al sig. sia Controparte_1 Parte_1
i danni non patrimoniali da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 47.935,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 1.359,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa le spese di lite nella misura della metà (1/2); condanna la società alla refusione della residua metà (1/2) delle spese di lite in Controparte_1 favore del sig. e per esso, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate Parte_1 complessivamente in € 7.771,00 per compensi professionali, € 1.979,00 per anticipazioni (comprese spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 02/07/2025, vengono Persona_2 definitivamente poste a carico di parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Pistoia, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Alia Ada con la parte personalmente;
- per parte convenuta quale impresa designata per la regione Toscana Controparte_1 da CONSAP – Fondo vittime della strada: l'avv. Claudio Bechi.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025.
Il procuratore di parte convenuta come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
02/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2600/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alia Ada del Foro di Parte_1 C.F._1
Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via F. Pacini n. 59, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
C.F. ; P.IVA , quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la regione Toscana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bechi del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
Oggetto: responsabilità civile.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la CP_1 quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Toscana per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. pari a € 115.611,00, comprensivo di spese Pt_1 mediche, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Conclusioni di parte convenuta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025:
“affinché l'Ill.mo Tribunale, accertato e dichiarato il concorso di colpa paritario di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa, accolga la domanda per quanto di ragione;
con compensazione parziale delle spese di lite”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha adito l'intestato Tribunale per sentire condannare la società Parte_1
quest'ultima quale impresa assicuratrice designata da Consap S.p.a. Controparte_1
– Fondo di Garanzia per le Vittime delle Strada per la regione Toscana, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nell'importo di € 115.611,00 - patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 02/12/2021.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:
- in data 02/12/2021, il sig. stava percorrendo in bicicletta la Via Nuova Pratese in Agliana Pt_1 quando veniva travolto da un'autovettura; a causa del forte impatto, rimaneva gravemente ferito e perdeva i sensi;
tuttavia, la persona alla guida del veicolo ometteva di prestare soccorso all'attore e si dava alla fuga;
- alle ore 22:45 circa, un automobilista di passaggio si accorgeva della presenza di un uomo a terra sul margine della carreggiata e, considerate le gravi condizioni in cui versava, richiedeva l'intervento dei soccorsi;
- trasportato all'ospedale di Careggi, il sig. veniva sottoposto ad interventi chirurgici e Pt_1 trattamenti terapeutici con postumi che ancora oggi necessitano di costante monitoraggio e controlli;
- nonostante l'attività di indagine compiuta dall'autorità giudiziaria al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, il conducente del veicolo non è mai stato identificato e, pertanto, il procedimento penale n. 3278/2021 RG aperto d'ufficio a carico di ignoti veniva archiviato;
- il sig. dunque, provvedeva a trasmettere formale richiesta di risarcimento alla compagnia Pt_1 quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, senza tuttavia ottenere alcun fattivo riscontro.
Ciò premesso, parte attrice ha lamentato la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali – sub specie di danno biologico e morale – derivanti dal sinistro de quo, concludendo quindi per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/01/2024 si è costituita in giudizio la società quale impresa designata per la regione Toscana dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare deducendo il difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro e all'effettivo coinvolgimento del veicolo rimasto ignoto nella caduta del sig. in ogni caso, ha dedotto la Pt_1 sussistenza di un concorso di colpa dell'attore in misura quantomeno paritaria, attese le gravi violazioni del Codice della Strada dallo stesso commesse;
contestata, infine, la quantificazione del danno biologico come richiesto dall'attore, così come la sussistenza del danno morale, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. dunque, ritenuta la causa matura Persona_2 per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
a) An debeatur
La domanda risarcitoria dell'attore è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Anzitutto, in punto di diritto, occorre premettere che la bicicletta è inclusa pacificamente nella nozione normativa di veicolo ex art. 46 C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) secondo cui “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
L'art. 47 del citato Codice, inoltre, fornisce un elenco dei veicoli, tra i quali rientra espressamente anche il velocipede: “i veicoli si classificano, ai fini del presente codice (Codice della Strada n.d.r.) come segue: a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche”.
Coerentemente con la natura di veicolo propria della bicicletta riconosciuta dal Codice della strada, la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere, pertanto, quella di cui all'art. 2054 c.c., essendo il sinistro di cui si discute incidente caratterizzato dallo scontro tra due veicoli (bicicletta e autovettura) il quale ha determinato lesioni fisiche a carico di un conducente
(cfr. Cass. 14741/2005).
Sul punto, inoltre, si osserva che, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; detta presunzione, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro.” (cfr. Cass. civ. n. 7061/2020; Cass. civ. n.
9353/2019; Cass. civ. n. 9528/2012).
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie, la documentazione versata in atti e l'istruttoria orale espletata consentono di ritenere provata la verificazione dell'urto tra la bicicletta del sig.
e l'autovettura rimasta ignota. Pt_1
Ciò, in particolare, si evince dalla “relazione incidente stradale” redatta dai Carabinieri giunti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 4 di parte attrice, pagg. 243-244) nella quale la natura dell'incidente è descritta come “scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia”; inoltre, la descrizione dei luoghi ivi effettuata (“dopo pochi metri dal luogo dove giaceva la bicicletta veniva rinvenuto un cappellino […] e dopo un pezzo di plastica, presumibilmente parte del passaruota di un'autovettura”) risulta verosimilmente compatibile con la verificazione di un urto tra la bicicletta e un'auto; a ciò si aggiungano, infine, le dichiarazioni dell'unica teste oculare, la quale ha confermato di aver visto lo scontro tra auto e bicicletta (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
10/10/2024: “è vero. Io ho visto lo scontro tra l'auto e la bicicletta […]” “Il resto invece lo confermo, di aver visto lo scontro”).
Alcuna informazione, invece, è stata reperita in ordine al conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, il quale è rimasto ignoto nonostante le indagini espletate da parte dell'autorità giudiziaria
(cfr. doc. 4 di parte attrice, pag. 1).
Accertata, quindi, la verificazione del sinistro, lo stesso non può dirsi per le cause e la dinamica dello stesso;
difatti, l'unica testimone oculare, pur confermando – come sopra già evidenziato – lo scontro, non è stata chiara nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, manifestando incertezza nella risposta e dichiarando di non ricordare come sia avvenuto (cfr. verbale di udienza del
10/10/2024: “se mi si chiede di descrivere come sia avvenuto l'urto rispondo che non mi ricordo”).
Inoltre, la stessa ha dichiarato di trovarsi a circa 50/100 metri di distanza dal luogo del sinistro e, pertanto, considerate le non ottimali condizioni di visibilità dovute all'orario notturno e alle avverse condizioni meteorologiche (dagli atti di causa, difatti risulta che la sera del sinistro stesse piovendo)
è verosimile ritenere che la stessa non abbia avuto chiara percezione degli eventi;
peraltro, sentita il giorno successivo al fatto, la stessa dichiarava di non essere stata in grado di capire come fosse avvenuto l'urto tra bici e auto (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, le stesse risultano irrilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, posto che gli stessi sono tutti intervenuti sul luogo dell'incidente successivamente alla sua verificazione e, pertanto, nulla hanno potuto riferire con riferimento alle concrete modalità dello scontro.
Si evidenzia, ancora - ad ulteriore conferma dell'incertezza circa l'effettiva dinamica del sinistro de quo – che mentre la teste oculare individuava l'auto coinvolta nel sinistro in una Fiat DA di colore nero (cfr. doc. 5 di parte attrice: “[…] proprio quando una DA di colore nero sorpassava la bicicletta”; “nell'immediatezza del fatto il conducente della DA nera si fermava più avanti avvicinandosi al conducente della bicicletta rovinato a terra a seguito del sorpasso della DA”) gli altri testimoni giunti sul posto successivamente dichiaravano che il modello dell'auto parcheggiata poco dopo il luogo del sinistro era riconducibile ad una OË C4 (cfr. dichiarazioni teste “il modello dell'auto che è ripartita […] era una EN di colore scuro modello tipo Tes_1 monovolume, berlingo C4, una cosa del genere”; dichiarazioni teste “l'autovettura in Tes_2 sostanza era un modello EN C4 […]”).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, rimasta del tutto incerta l'effettiva dinamica del sinistro de quo, ritiene questo Tribunale che alla fattispecie in esame debba essere applicata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.-.
Pertanto, all'affermazione della responsabilità nella causazione del sinistro in questione, sia del sig. quale conducente il velocipede, sia del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, consegue Pt_1 la condanna della convenuta quale soggetto designato dal Fondo di Controparte_1 garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura del
50%.
A tale ultimo riguardo, infatti, si precisa che l'obbligazione risarcitoria in capo al Fondo di
Garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) sorge nelle ipotesi di danni causati dalla circolazione di veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi – come quello oggetto del presente giudizio – in cui “a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante rimasto ignoto”.
b) Quantum debeatur
Stabilita, quindi, la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella misura del 50%, occorre adesso procedere ad analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il 26/05/2025 del c.t.u. dott. in quanto logicamente e tecnicamente argomentate, con iter Persona_2 argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Il c.t.u., in particolare, descritte le lesioni riportate dal sig. (cfr. giudizio diagnostico di cui Pt_1 alle pagine 6 e 7 della perizia in atti: “politrauma a dinamica non testimoniata determinante: lacerazioni epatospleniche inducenti emoperitoneo trattato chirurgicamente con packing e successivo depaking, attualmente non sanguinanti;
dissezione post-traumatica delle arterie renali bilateralmente inducente infarto renale bilaterale maggiore ai poli superiori con attuale funzionalità renale rientrata e diuresi valida senza ematuria;
pneumotorace bilaterale drenato a sinistra ed emotorace bilaterale sottoposto a drenaggio con associate contusioni polmonari;
petecchie emorragiche intracraniche ora risolte;
multiple fratture ossee: processi sponosi (d3 a
d11 e da l1 a l4), processi traversi (d10 bilaterale, l2-l3 a dx. , l4 a sx.), frattura della testa della vi costa dx. e doppia della testa e dell'arco posteriore dalla vii alla xii costa sx., discretamente scomposte l'viii e la ix;
intercorrente trombosi venosa distale bilaterale sottoposta a monitoraggio
e trattamento eparinico profilattico. trombosi del tratto prossimale della piccola safena, delle vene poplitee e dubbia trombosi segmentale delle gemellari laterali e, a sinistra, trombosi delle vene poplitee, delle gemellari mediali e di un piccolo ramo della grande safena”), ha confermato che
“secondo un criterio di maggiore probabilità, le lesioni della integrità psico fisica riscontrate e descritte sono da mettere in relazione causale con i fatti denunciati” (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale), di modo che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causa tra il sinistro de quo e le lesioni subite dall'attore.
Tanto chiarito, il consulente ha ritenuto che il danno biologico permanente riportato dal sig. Pt_1 sia quantificabile nella misura del 22%.
Quanto, invece, alla determinazione del periodo di inabilità temporanea, alla luce del decorso clinico documentato e della lesività riportata, il c.t.u. ha ritenuto congruo il riconoscimento di una temporanea biologica di complessivi 180 giorni, di cui 60 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e, infine, 60 giorni al 25%.
Dunque: il sig. di anni 40 alla data del sinistro, in seguito all'incidente avvenuto in data Parte_1
02/12/2021, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 22%, nonché una invalidità temporanea al 100% per giorni 60, una invalidità al 75% per giorni 30, una invalidità al
50% per ulteriori giorni 30 e, infine, una invalidità al 25% per giorni 60.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 71.712,00-.
Per l'invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
pertanto, l'invalidità temporanea di giorni
60 al 100% va liquidata in € 6.900,00-; l'invalidità temporanea di giorni 30 al 75% va liquidata in €
2.587,50-; l'invalidità temporanea di giorni 30 al 50 % va liquidata in € 1.725,00-; infine,
l'invalidità temporanea di giorni 60 al 25% va liquidata in € 1.725,00-, così per complessivi €
12.937,50-.
Deve escludersi, invece, la liquidazione del danno morale, stante la generica allegazione e il difetto assoluto di prova sul punto.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato nella misura di € 71.712,00-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del Tribunale Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(02/12/2021) ma da quella in cui è terminata l'invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in centottanta giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 31/05/2022.
Il danno alla data del 31/05/2022 è pari a € 65.430,66-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
12.937,50-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso
(02/12/2021) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 11.338,74-. Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 15/07/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come
"interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del
17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 02/12/2021 (c.d. "aestimatio"): € 76.769,40
B1) Interessi maturati al 15/07/2025: € 8.276,67
B2) Rivalutazione maturata al 15/07/2025: € 10.824,49
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 19.101,16 Totale A + B: € 95.870,56-.
Importo totale (A + B) dovuto al 15/07/2025 (c.d. "taxatio"): € 95.870,56
Dunque, quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada va condannata al pagamento in favore del sig. della somma pari al Parte_1
50 % di € 95.870,56 e dunque della somma di € 47.935,28 arrotondata per difetto alla somma di €
47.935,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale, alla luce degli accertamenti peritali, risultano documentate unicamente le spese sostenute per la valutazione medico-legale a firma del dott. per Per_3 complessivi € 2.440,00 (doc. 9 di parte attrice;
pag. 9 della perizia).
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 2.440,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 17/11/2022 (data indicata nella relazione peritale) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di €
2.440,00 via via rivalutata dalla data del 17/11/2022 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 2.440,00 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 17/11/2022 al 15/07/2025: € 68,32
II) Interessi maturati al 15/07/2025: € 209,88
Così per complessivi € 2.718,20-.
Dunque, quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada va condannata al pagamento in favore del sig. della somma pari al Parte_1
50 % di € 2.718,20 e dunque della somma di € 1.359,10-, arrotondata per difetto alla somma di €
1.359,00-, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite
Considerato l'accoglimento della domanda attorea per un importo sensibilmente inferiore alla richiesta originaria (per € 115.611,00), si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà (1/2).
Per la residua metà le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico della compagnia assicurativa convenuta in favore dell'attore e, per esso, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 47/2022 tenuto conto del criterio del decisum (€ 49.294,00) ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per il compenso per la procedura di negoziazione assistita escluso quello per la fase di conciliazione.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto d.d. 02/07/2025 vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1 [...] quale impresa designata per la Toscana dalla società CONSAP S.P.A. - Fondo Controparte_1
Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna per le causali di cui in motivazione a risarcire al sig. sia Controparte_1 Parte_1
i danni non patrimoniali da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 47.935,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 1.359,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa le spese di lite nella misura della metà (1/2); condanna la società alla refusione della residua metà (1/2) delle spese di lite in Controparte_1 favore del sig. e per esso, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate Parte_1 complessivamente in € 7.771,00 per compensi professionali, € 1.979,00 per anticipazioni (comprese spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 02/07/2025, vengono Persona_2 definitivamente poste a carico di parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Pistoia, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni