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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa LI GE LA AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5326 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Benevento, via Carlo da Tocco, 11,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
AS IS,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Ariano Irpino, c.so Vittorio Emanuele, 39, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Scrima, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 la società ricorrente – premesso di avere ricevuto, il 5/12/2024, notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 09720249134708989/000, avente ad oggetto, fra le altre cose, il mancato pagamento di sei avvisi di addebito, mai notificati
– ha convenuto in giudizio l' e l' chiedendo: “in via CP_1 Controparte_2 principale e nel merito: - l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 09720249134708989, limitatamente agli avvisi di addebito richiamati in narrativa ed emessi dall' in quanto decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la decadenza ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999; il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
l'illegittimità della richiesta dei compensi di riscossione da parte di;
l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora, stante la mancata CP_3 indicazione delle modalità di calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque rigettare CP_1 tutte le domande proposte nei suoi confronti, stante la valida notifica degli avvisi di addebito e la conseguente tardività delle eccezioni sollevate in ricorso.
Si è costituita ritualmente anche , chiedendo preliminarmente Controparte_2 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto tardiva e comunque infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività di riscossione, quali quella di illegittimità della richiesta degli oneri di riscossione e di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, su cui legittimata a contraddire è Controparte_2
, sia eccezioni relative alla notifica e alla regolarità formale degli avvisi di addebito,
[...] nonché alla correttezza dell'iscrizione a ruolo, che attengono all'attività svolta dall' (cfr., da CP_1 ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, la società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249134708989000, notificata via pec il 5/12/2024 in relazione al mancato pagamento (fra le altre cose) degli avvisi di addebito nn. 39720200001633746000, 39720210000034331000, 39720230001075586000, 39720230004514061000, 39720230007444066000, 39720240000001019000, emessi dall' per il recupero di contributi da DM10 afferenti agli CP_1 anni 2019, 2020, 2022 e 2023.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
2 Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce innanzitutto, in funzione recuperatoria, l'omessa notifica degli avvisi di addebito, al fine di far valere eccezioni attinenti all'iscrizione a ruolo e alla regolarità formale dei titoli impositivi.
3 L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
L' ha fornito valida prova della notifica di tutti gli avvisi impugnati, nelle date risultanti CP_1 dall'intimazione di pagamento.
Le notifiche sono state effettuate tramite pec all'indirizzo Email_1
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L,
Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Nella fattispecie, le ricevute di consegna prodotte dall' non sono state oggetto di alcuna CP_1 specifica contestazione, così come è incontestata la correttezza dell'indirizzo pec, che corrisponde a quello registrato in INI-PEC (cfr. visura in prod. ). CP_1
4 In presenza di avvisi di addebito ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge, è innanzitutto tardiva la censura di difetto di motivazione degli avvisi stessi, riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi, da far valere entro 20 giorni dalla notifica.
Parimenti inammissibile, in quanto tardiva, è l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999, che avrebbe dovuto esser fatta valere nei 40 giorni dalla notifica dei singoli avvisi.
Rimangono da esaminare le censure mosse all'intimazione impugnata per vizi propri di quest'ultima.
L'eccezione di difetto di motivazione, con particolare riferimento al calcolo degli interessi, degli interessi di mora e delle sanzioni, è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018) ed è stata tempestivamente proposta.
Essa è tuttavia infondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Con specifico riferimento al calcolo degli interessi, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti (così Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Ed invero, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché – ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
5 Nella fattispecie, gli avvisi di addebito, tutti ritualmente notificati, contengono la puntuale indicazione della normativa di riferimento per il calcolo delle somme aggiuntive maturate e di quelle successive a maturarsi in caso di tardivo pagamento.
Infine, l'eccezione relativa all'illegittima richiesta dei compensi di riscossione, motivo di opposizione all'esecuzione, è destituita di fondamento.
L'agente della riscossione ha fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 15, della l. 30/12/2021, n. 234, che ha sostituito l'art. 17 del d. lgs. 112/1999, n. 112 nel senso di riconoscere all'agente della riscossione “il diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.
La norma, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha soppresso gli “oneri di riscossione” e mantenuto a carico del debitore le sole spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, e quelle di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Come si evince dalla lettura dell'intimazione impugnata, non sono state richieste somme a titolo di aggio e oneri di riscossione per i carichi affidati dopo il 1° gennaio 2022.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
LI GE LA AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa LI GE LA AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5326 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Benevento, via Carlo da Tocco, 11,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
AS IS,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Ariano Irpino, c.so Vittorio Emanuele, 39, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Scrima, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 la società ricorrente – premesso di avere ricevuto, il 5/12/2024, notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 09720249134708989/000, avente ad oggetto, fra le altre cose, il mancato pagamento di sei avvisi di addebito, mai notificati
– ha convenuto in giudizio l' e l' chiedendo: “in via CP_1 Controparte_2 principale e nel merito: - l'accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, per i motivi di merito indicati in narrativa e per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento nr. 09720249134708989, limitatamente agli avvisi di addebito richiamati in narrativa ed emessi dall' in quanto decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la decadenza ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999; il difetto di motivazione degli avvisi di addebito;
l'illegittimità della richiesta dei compensi di riscossione da parte di;
l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora, stante la mancata CP_3 indicazione delle modalità di calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque rigettare CP_1 tutte le domande proposte nei suoi confronti, stante la valida notifica degli avvisi di addebito e la conseguente tardività delle eccezioni sollevate in ricorso.
Si è costituita ritualmente anche , chiedendo preliminarmente Controparte_2 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto tardiva e comunque infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività di riscossione, quali quella di illegittimità della richiesta degli oneri di riscossione e di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, su cui legittimata a contraddire è Controparte_2
, sia eccezioni relative alla notifica e alla regolarità formale degli avvisi di addebito,
[...] nonché alla correttezza dell'iscrizione a ruolo, che attengono all'attività svolta dall' (cfr., da CP_1 ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, la società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249134708989000, notificata via pec il 5/12/2024 in relazione al mancato pagamento (fra le altre cose) degli avvisi di addebito nn. 39720200001633746000, 39720210000034331000, 39720230001075586000, 39720230004514061000, 39720230007444066000, 39720240000001019000, emessi dall' per il recupero di contributi da DM10 afferenti agli CP_1 anni 2019, 2020, 2022 e 2023.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
2 Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce innanzitutto, in funzione recuperatoria, l'omessa notifica degli avvisi di addebito, al fine di far valere eccezioni attinenti all'iscrizione a ruolo e alla regolarità formale dei titoli impositivi.
3 L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
L' ha fornito valida prova della notifica di tutti gli avvisi impugnati, nelle date risultanti CP_1 dall'intimazione di pagamento.
Le notifiche sono state effettuate tramite pec all'indirizzo Email_1
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L,
Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Nella fattispecie, le ricevute di consegna prodotte dall' non sono state oggetto di alcuna CP_1 specifica contestazione, così come è incontestata la correttezza dell'indirizzo pec, che corrisponde a quello registrato in INI-PEC (cfr. visura in prod. ). CP_1
4 In presenza di avvisi di addebito ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge, è innanzitutto tardiva la censura di difetto di motivazione degli avvisi stessi, riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi, da far valere entro 20 giorni dalla notifica.
Parimenti inammissibile, in quanto tardiva, è l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999, che avrebbe dovuto esser fatta valere nei 40 giorni dalla notifica dei singoli avvisi.
Rimangono da esaminare le censure mosse all'intimazione impugnata per vizi propri di quest'ultima.
L'eccezione di difetto di motivazione, con particolare riferimento al calcolo degli interessi, degli interessi di mora e delle sanzioni, è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018) ed è stata tempestivamente proposta.
Essa è tuttavia infondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Con specifico riferimento al calcolo degli interessi, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti (così Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Ed invero, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché – ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
5 Nella fattispecie, gli avvisi di addebito, tutti ritualmente notificati, contengono la puntuale indicazione della normativa di riferimento per il calcolo delle somme aggiuntive maturate e di quelle successive a maturarsi in caso di tardivo pagamento.
Infine, l'eccezione relativa all'illegittima richiesta dei compensi di riscossione, motivo di opposizione all'esecuzione, è destituita di fondamento.
L'agente della riscossione ha fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 15, della l. 30/12/2021, n. 234, che ha sostituito l'art. 17 del d. lgs. 112/1999, n. 112 nel senso di riconoscere all'agente della riscossione “il diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.
La norma, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha soppresso gli “oneri di riscossione” e mantenuto a carico del debitore le sole spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, e quelle di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Come si evince dalla lettura dell'intimazione impugnata, non sono state richieste somme a titolo di aggio e oneri di riscossione per i carichi affidati dopo il 1° gennaio 2022.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
LI GE LA AS
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