CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1724/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00102912 00 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00102912 00 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00102912 00 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti dell' Agenzia Delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 043 2021 00102912 00 000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, dPR n. 600/1973 del modello unico 2018, redditi 2017, per la complessiva somma di € 10.764,51, per i seguenti motivi:
1) Irritualità della notifica a mezzo posta elettronica certificata (pec) effettuata attraverso indirizzo ( "notifica. Email_3" ) non censito negli appositi elenchi "Ipa, Redinge e Inipec".
2) Difetto di motivazione.
3) Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi .
4) Iniqua determinazione degli oneri di riscossione, pari ad euro 313,36 per attività sostanzialmente consistite nel mero invio della cartella impugnata.
Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con condanna dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di Foggia al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in data 13/02/2022 depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
All'odierna udienza, il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
1)Notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Secondo indirizzo giurisprudenziale al quale questa Corte ritiene di uniformarsi, condividendolo ( Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 ) “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
E' agevole constatare che la parte non ha in alcun modo indicato, e tanto meno provato, il pregiudizio che le sarebbe derivato dall'avere l'Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzato per la notifica dell'atto impugnato, un indirizzo Pec non incluso negli elenchi pubblici a ciò dedicati.
Peraltro la riferibilità all'agente della riscossione risulta chiaramente dalle stesse indicazioni presenti sull'atto notificato e dal suo contenuto e la notificazione ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.p. avendo la ricorrente tempestivamente prodotto articolato ricorso.
2)Difetto di motivazione.
La cartella di pagamento impugnata possiede i requisiti motivazionali necessari per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come - del resto - comprovato dalla stessa proposizione di ampio ed articolato ricorso nel quale la ricorrente ha esposto le ragioni di fatto e di diritto che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
Ed infatti la cartella contiene la specificazione che le somme sono state iscritte al ruolo a seguito di controllo del modello unico redditi 2017, vi è il richiamo alla comunicazione predisposta il 5 Febbraio 2020 consegnata il 7 Febbraio 2020, l'indicazione della partita e la specificazione delle somme richieste a titolo di imposta, di addizionali, di sanzioni, di interessi e di compensi di riscossione.
3) Calcolo degli interessi.
La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto della cartella ovvero tra gli elementi che debbano essere indicati nel ruolo.
In ogni caso, il tasso di interesse è determinato per legge così come le relative decorrenze sicché ogni consociato è in condizione di verificare la correttezza del calcolo.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da fare ritenere che la determinazione degli interessi – peraltro riconducibile all'operato dell'ente impositore nei cui confronti la De NI non ha inteso proporre ricorso – sia avvenuta contra legem o sia comunque erronea.
4) Oneri di riscossione.
L'aggio di riscossione, destinato a remunerare nel complesso l'attività di riscossione, è disciplinato dagli artt.
17 del D.lgs. 112 del 1999 e 3 del DL n. 203/2005, ovvero con provvedimenti normativi conosciuti o comunque conoscibili dalla generalità dei consociati.
Così come rilevato a proposito degli interessi, la ricorrente non ha fornito elemento alcuno dal quale desumere che il detto compenso sia stato erroneamente determinato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1724/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00102912 00 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00102912 00 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00102912 00 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti dell' Agenzia Delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 043 2021 00102912 00 000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, dPR n. 600/1973 del modello unico 2018, redditi 2017, per la complessiva somma di € 10.764,51, per i seguenti motivi:
1) Irritualità della notifica a mezzo posta elettronica certificata (pec) effettuata attraverso indirizzo ( "notifica. Email_3" ) non censito negli appositi elenchi "Ipa, Redinge e Inipec".
2) Difetto di motivazione.
3) Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi .
4) Iniqua determinazione degli oneri di riscossione, pari ad euro 313,36 per attività sostanzialmente consistite nel mero invio della cartella impugnata.
Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con condanna dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di Foggia al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in data 13/02/2022 depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
All'odierna udienza, il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
1)Notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Secondo indirizzo giurisprudenziale al quale questa Corte ritiene di uniformarsi, condividendolo ( Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 ) “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
E' agevole constatare che la parte non ha in alcun modo indicato, e tanto meno provato, il pregiudizio che le sarebbe derivato dall'avere l'Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzato per la notifica dell'atto impugnato, un indirizzo Pec non incluso negli elenchi pubblici a ciò dedicati.
Peraltro la riferibilità all'agente della riscossione risulta chiaramente dalle stesse indicazioni presenti sull'atto notificato e dal suo contenuto e la notificazione ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.p. avendo la ricorrente tempestivamente prodotto articolato ricorso.
2)Difetto di motivazione.
La cartella di pagamento impugnata possiede i requisiti motivazionali necessari per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come - del resto - comprovato dalla stessa proposizione di ampio ed articolato ricorso nel quale la ricorrente ha esposto le ragioni di fatto e di diritto che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
Ed infatti la cartella contiene la specificazione che le somme sono state iscritte al ruolo a seguito di controllo del modello unico redditi 2017, vi è il richiamo alla comunicazione predisposta il 5 Febbraio 2020 consegnata il 7 Febbraio 2020, l'indicazione della partita e la specificazione delle somme richieste a titolo di imposta, di addizionali, di sanzioni, di interessi e di compensi di riscossione.
3) Calcolo degli interessi.
La mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto della cartella ovvero tra gli elementi che debbano essere indicati nel ruolo.
In ogni caso, il tasso di interesse è determinato per legge così come le relative decorrenze sicché ogni consociato è in condizione di verificare la correttezza del calcolo.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da fare ritenere che la determinazione degli interessi – peraltro riconducibile all'operato dell'ente impositore nei cui confronti la De NI non ha inteso proporre ricorso – sia avvenuta contra legem o sia comunque erronea.
4) Oneri di riscossione.
L'aggio di riscossione, destinato a remunerare nel complesso l'attività di riscossione, è disciplinato dagli artt.
17 del D.lgs. 112 del 1999 e 3 del DL n. 203/2005, ovvero con provvedimenti normativi conosciuti o comunque conoscibili dalla generalità dei consociati.
Così come rilevato a proposito degli interessi, la ricorrente non ha fornito elemento alcuno dal quale desumere che il detto compenso sia stato erroneamente determinato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.