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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Pietro CHIANESE e Giovanni CHIANESE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Bologna, via dell'Indipendenza, n. 30, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio a Terrasini il 9 settembre 2022. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025, il 9 aprile 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal termine fissato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il 22 Parte_2 gennaio 1987, unitisi in matrimonio a Terrasini (PA) il 9 settembre 2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2022 Parte 2, Serie A, N. 47; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che ciascuno vivrà nelle proprie abitazioni, individuate rispettivamente per il signor ell'appartamento sito in Pt_1
Molinella (BO), via Guido Reni n. 32 e per la signora nell'immobile Parte_2 sito in Terrasini (PA), via Papa Giovanni XXIII n. 13; 2) prende atto che le parti hanno dichiarato che di essere economicamente autosufficienti, di aver regolamentato ogni situazione patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
pagina 2 di 3 D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Pietro CHIANESE e Giovanni CHIANESE ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Bologna, via dell'Indipendenza, n. 30, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 4 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio a Terrasini il 9 settembre 2022. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025, il 9 aprile 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione del 4 dicembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal termine fissato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il 22 Parte_2 gennaio 1987, unitisi in matrimonio a Terrasini (PA) il 9 settembre 2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2022 Parte 2, Serie A, N. 47; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che ciascuno vivrà nelle proprie abitazioni, individuate rispettivamente per il signor ell'appartamento sito in Pt_1
Molinella (BO), via Guido Reni n. 32 e per la signora nell'immobile Parte_2 sito in Terrasini (PA), via Papa Giovanni XXIII n. 13; 2) prende atto che le parti hanno dichiarato che di essere economicamente autosufficienti, di aver regolamentato ogni situazione patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
pagina 2 di 3 D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3