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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBA VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4173/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 827/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 5 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio: nessuno presente.
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 827/2024 questa Corte ha definito il giudizio di appello tra il contribuente e la Regione Lazio, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore del difensore del contribuente, antistatario, delle spese di lite, così determinate: € 900 per compensi, oltre accessori di legge (Iva, CPA e rimborso forfettario), per un importo complessivo indicato in € 1.313,21, tenendo conto degli oneri richiesti, ivi inclusi i contributi unificati di primo e secondo grado come risultavano allora allegati.
Il difensore del contribuente, l'avv. Ricorrente_2, con nota di messa in mora ha intimato alla Regione Lazio il pagamento dell'intera somma di € 1.313,21, senza operare detrazione di quanto già corrisposto in esecuzione della precedente sentenza di primo grado, pari ad € 200 oltre accessori, pagati nel 2021.
La Regione Lazio, con nota del 10.07.2025, ha rappresentato di voler dare integrale esecuzione alla sentenza n. 827/2024, evidenziando tuttavia che:
• la somma di € 200 liquidata a titolo di spese con la sentenza di primo grado risultava già pagata nel 2021;
• la corretta quantificazione del residuo dovuto, al netto di quanto già versato, era pari ad € 700 per compensi, oltre accessori come da nota di calcolo regionale per complessivi € 1.021,38;
• per il pagamento degli importi relativi ai contributi unificati richiedeva la produzione della documentazione giustificativa, non integralmente allegata alla diffida.
Il difensore del contribuente non provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta, insistendo per il pagamento dell'intero importo di € 1.313,21 e, nelle more, proponeva, in data 06.08.2025, il presente ricorso per ottemperanza, deducendo l'inadempimento della Regione all'obbligo di pagamento delle spese come liquidate dalla sentenza n. 827/2024.
La Regione Lazio si costituiva chiedendo, in via principale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta integrale esecuzione della sentenza, avendo nel frattempo provveduto, con mandato quietanzato in data 22.08.2025, al pagamento della somma di € 1.021,38 in favore dell'avv. Ricorrente_2, a titolo di differenza rispetto a quanto già corrisposto nel 2021; in via conseguenziale chiedeva la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di ottemperanza, deducendo l'abuso dello strumento processuale e la richiesta di somme non dovute.
All'udienza camerale il Giudice tributario in composizione monocratica tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'adempimento, o meno, dell'obbligo di pagamento delle spese di lite posto a carico della Regione Lazio dalla sentenza n. 827/2024, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
• la somma di € 200, liquidata a titolo di spese nella sentenza di primo grado, è stata corrisposta dalla Regione nel 2021, come da mandato di pagamento prodotto;
• la sentenza n. 827/2024 ha riliquidato le spese complessive del giudizio in € 900 per compensi, oltre accessori, tenendo conto della complessiva soccombenza regionale;
• la Regione, effettuato il ricalcolo, ha determinato il residuo ancora dovuto, al netto dei pagamenti del 2021, in € 700 per compensi oltre accessori, per complessivi € 1.021,38, provvedendo al relativo pagamento con mandato del 22.08.2025, quietanzato dall'avv. Ricorrente_2.
La circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.021,38 non risulta contestata in modo specifico e risulta documentalmente provata. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un ulteriore credito residuo rispetto a quanto riconosciuto dalla Regione, né ha smentito il precedente pagamento di € 200 eseguito nel 2021.
Quanto alla pretesa di ottenere l'intera somma di € 1.313,21, si osserva che essa non può essere condivisa. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, unitamente alla necessaria considerazione dei pagamenti già eseguiti in corso di rapporto, impone di ritenere dovuta dalla Regione esclusivamente la quota residua delle spese, al netto di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado. In mancanza di specifiche clausole di cumulabilità, non è giuridicamente configurabile un duplice pagamento per la medesima voce di spesa.
Pertanto, deve ritenersi che l'obbligazione della Regione Lazio, così come risultante dalla sentenza n. 827/2024 e tenuto conto dei pagamenti pregressi, sia stata integralmente adempiuta con il versamento di € 1.021,38 in data 22.08.2025, oltre al pregresso importo di € 200 già corrisposto nel 2021. In presenza dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione riconosciuta in sentenza, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, non residuando più alcun inadempimento suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Resta da esaminare la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
La Regione Lazio ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese, deducendo l'abuso dello strumento dell'ottemperanza per aver richiesto somme non dovute e per non aver collaborato nella fase stragiudiziale, omettendo di fornire la documentazione sui contributi unificati e di riconoscere i pagamenti già effettuati.
Occorre rilevare che il ricorso per ottemperanza è stato proposto quando ancora non risultava materialmente eseguito il pagamento della quota residua delle spese;
la successiva esecuzione in corso di causa giustifica, in via generale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non rende di per sé temeraria l'iniziativa del creditore, soprattutto in presenza di una comunicazione dell'Amministrazione che subordinava il pagamento alla previa produzione di documentazione ritenuta necessaria.
Tuttavia, appare evidente che la quantificazione operata dal difensore del ricorrente, pari ad € 1.313,21, non considera l'intervenuto pagamento del 2021 e tende a cumulare quanto già corrisposto con quanto riliquidato in appello, con il rischio di determinare un indebito arricchimento. Tale impostazione, pur non integrando nel caso di specie gli estremi dell'abuso manifesto, denota quantomeno una negligenza nella corretta ricostruzione del credito residuo.
Alla luce di tali circostanze, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio, risultandone, per i motivi sopra detti, un grave motivo per procedere in tal senso.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in composizione monocratica:
1. dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBA VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4173/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 827/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 5 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI a seguito di discussione in camera di consiglio: nessuno presente.
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 827/2024 questa Corte ha definito il giudizio di appello tra il contribuente e la Regione Lazio, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore del difensore del contribuente, antistatario, delle spese di lite, così determinate: € 900 per compensi, oltre accessori di legge (Iva, CPA e rimborso forfettario), per un importo complessivo indicato in € 1.313,21, tenendo conto degli oneri richiesti, ivi inclusi i contributi unificati di primo e secondo grado come risultavano allora allegati.
Il difensore del contribuente, l'avv. Ricorrente_2, con nota di messa in mora ha intimato alla Regione Lazio il pagamento dell'intera somma di € 1.313,21, senza operare detrazione di quanto già corrisposto in esecuzione della precedente sentenza di primo grado, pari ad € 200 oltre accessori, pagati nel 2021.
La Regione Lazio, con nota del 10.07.2025, ha rappresentato di voler dare integrale esecuzione alla sentenza n. 827/2024, evidenziando tuttavia che:
• la somma di € 200 liquidata a titolo di spese con la sentenza di primo grado risultava già pagata nel 2021;
• la corretta quantificazione del residuo dovuto, al netto di quanto già versato, era pari ad € 700 per compensi, oltre accessori come da nota di calcolo regionale per complessivi € 1.021,38;
• per il pagamento degli importi relativi ai contributi unificati richiedeva la produzione della documentazione giustificativa, non integralmente allegata alla diffida.
Il difensore del contribuente non provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta, insistendo per il pagamento dell'intero importo di € 1.313,21 e, nelle more, proponeva, in data 06.08.2025, il presente ricorso per ottemperanza, deducendo l'inadempimento della Regione all'obbligo di pagamento delle spese come liquidate dalla sentenza n. 827/2024.
La Regione Lazio si costituiva chiedendo, in via principale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta integrale esecuzione della sentenza, avendo nel frattempo provveduto, con mandato quietanzato in data 22.08.2025, al pagamento della somma di € 1.021,38 in favore dell'avv. Ricorrente_2, a titolo di differenza rispetto a quanto già corrisposto nel 2021; in via conseguenziale chiedeva la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di ottemperanza, deducendo l'abuso dello strumento processuale e la richiesta di somme non dovute.
All'udienza camerale il Giudice tributario in composizione monocratica tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'adempimento, o meno, dell'obbligo di pagamento delle spese di lite posto a carico della Regione Lazio dalla sentenza n. 827/2024, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che:
• la somma di € 200, liquidata a titolo di spese nella sentenza di primo grado, è stata corrisposta dalla Regione nel 2021, come da mandato di pagamento prodotto;
• la sentenza n. 827/2024 ha riliquidato le spese complessive del giudizio in € 900 per compensi, oltre accessori, tenendo conto della complessiva soccombenza regionale;
• la Regione, effettuato il ricalcolo, ha determinato il residuo ancora dovuto, al netto dei pagamenti del 2021, in € 700 per compensi oltre accessori, per complessivi € 1.021,38, provvedendo al relativo pagamento con mandato del 22.08.2025, quietanzato dall'avv. Ricorrente_2.
La circostanza dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.021,38 non risulta contestata in modo specifico e risulta documentalmente provata. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un ulteriore credito residuo rispetto a quanto riconosciuto dalla Regione, né ha smentito il precedente pagamento di € 200 eseguito nel 2021.
Quanto alla pretesa di ottenere l'intera somma di € 1.313,21, si osserva che essa non può essere condivisa. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, unitamente alla necessaria considerazione dei pagamenti già eseguiti in corso di rapporto, impone di ritenere dovuta dalla Regione esclusivamente la quota residua delle spese, al netto di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado. In mancanza di specifiche clausole di cumulabilità, non è giuridicamente configurabile un duplice pagamento per la medesima voce di spesa.
Pertanto, deve ritenersi che l'obbligazione della Regione Lazio, così come risultante dalla sentenza n. 827/2024 e tenuto conto dei pagamenti pregressi, sia stata integralmente adempiuta con il versamento di € 1.021,38 in data 22.08.2025, oltre al pregresso importo di € 200 già corrisposto nel 2021. In presenza dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione riconosciuta in sentenza, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, non residuando più alcun inadempimento suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Resta da esaminare la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
La Regione Lazio ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese, deducendo l'abuso dello strumento dell'ottemperanza per aver richiesto somme non dovute e per non aver collaborato nella fase stragiudiziale, omettendo di fornire la documentazione sui contributi unificati e di riconoscere i pagamenti già effettuati.
Occorre rilevare che il ricorso per ottemperanza è stato proposto quando ancora non risultava materialmente eseguito il pagamento della quota residua delle spese;
la successiva esecuzione in corso di causa giustifica, in via generale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non rende di per sé temeraria l'iniziativa del creditore, soprattutto in presenza di una comunicazione dell'Amministrazione che subordinava il pagamento alla previa produzione di documentazione ritenuta necessaria.
Tuttavia, appare evidente che la quantificazione operata dal difensore del ricorrente, pari ad € 1.313,21, non considera l'intervenuto pagamento del 2021 e tende a cumulare quanto già corrisposto con quanto riliquidato in appello, con il rischio di determinare un indebito arricchimento. Tale impostazione, pur non integrando nel caso di specie gli estremi dell'abuso manifesto, denota quantomeno una negligenza nella corretta ricostruzione del credito residuo.
Alla luce di tali circostanze, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio, risultandone, per i motivi sopra detti, un grave motivo per procedere in tal senso.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in composizione monocratica:
1. dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.