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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/11/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 586/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE BR contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 11 7 24 evocava in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo: CP_1
- in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 171 del 07.06.2024 del Giudice di Pace di , CP_1
dott.ssa Laura Moroni, depositata il 07.06.2024, cron. 1121/2024, ed in accoglimento del presente appello, voglia il Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità della suddetta sentenza per violazione dell'artt.
2697 cod. civ. con vizi di motivazione, avendo il sanzionato eccepito l'omessa sottoposizione dell'etilometro alle verifiche periodiche e non avendo la P.A. assolto all'onere di dimostrare la piena attendibilita' dei risultati dell'accertamento. Sotto il profilo censorio la sentenza deve essere pagina 1 di 3 riformata per omessa, erronea e contraddittoria motivazione per macroscopiche violazioni di legge in tema di nullità dell'accertamento ed insufficienza di prove sulla responsabilità dell'opponente.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Voglia il Tribunale adito: in via principale, dichiarare inammissibile l'appello; in subordine, dichiararlo infondato;
in ogni caso, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 22 10 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte appellante.
Si riporta all'atto di appello, ai verbali di causa e note a trattazione scritta e chiede accogliersi l'appello per tutti i motivi di impugnazione proposti ed annullare l'impugnata sentenza n. 171 del
07.06.2024 del Giudice di Pace di , dott.ssa Laura Moroni, depositata il 07.06.2024, cron. CP_1
1121/2024, notificata in data 18.06.2024, senza relata di notifica e dunque non idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Vittoria di spese ed onorari di avvocato del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Per parte appellata.
Voglia il Tribunale adito: in via principale, dichiarare inammissibile l'appello; in subordine, previa ammissione dei mezzi istruttori prodotti, dichiararlo infondato;
in ogni caso, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Condivisibile e compiutamente argomentata risulta la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, il quale ha dato ampio conto della motivazione in base alla quale ha ritenuto correttamente omologata e revisionata l'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia locale per il rilevamento del tasso alcolemico, dotata della relativa certificazione, come emerge dal verbale di accertamenti urgenti versato in atti.
Il Giudice del precedente grado ha, inoltre, correttamente esplicato perché va ritenuto attendibile l'alcooltest, pure a fronte dei due risultati simili ottenuti a breve distanza l'uno dall'altro, nonché ha pagina 2 di 3 dato conto della non rilevanza, ai fini della valutazione della correttezza della conclusione dello stato di ebbrezza al momento della guida, delle risultanze negative emerse da controlli effettuati a giorni di distanza, posto che notoriamente il tasso alcolemico presente nel sangue tende a diminuire fino a scemare con il trascorrere del tempo.
La ricorrente, poi, al momento del controllo (anche se ciò non appare necessario al fine della possibilità di svolgere indagini sullo stato di ebbrezza nei conducenti da parte dei funzionari preposti), presentava alito vinoso, indice pertanto di un potenziale stato di alterazione, come poi emerso.
L'opposizione viene pertanto respinta e le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza, condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta appellata, liquidate in euro
4358,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Da atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis D.P.R. cit.
Sondrio, 19 11 25
Il Giudice
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 586/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE BR contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 11 7 24 evocava in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo: CP_1
- in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 171 del 07.06.2024 del Giudice di Pace di , CP_1
dott.ssa Laura Moroni, depositata il 07.06.2024, cron. 1121/2024, ed in accoglimento del presente appello, voglia il Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità della suddetta sentenza per violazione dell'artt.
2697 cod. civ. con vizi di motivazione, avendo il sanzionato eccepito l'omessa sottoposizione dell'etilometro alle verifiche periodiche e non avendo la P.A. assolto all'onere di dimostrare la piena attendibilita' dei risultati dell'accertamento. Sotto il profilo censorio la sentenza deve essere pagina 1 di 3 riformata per omessa, erronea e contraddittoria motivazione per macroscopiche violazioni di legge in tema di nullità dell'accertamento ed insufficienza di prove sulla responsabilità dell'opponente.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Voglia il Tribunale adito: in via principale, dichiarare inammissibile l'appello; in subordine, dichiararlo infondato;
in ogni caso, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 22 10 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte appellante.
Si riporta all'atto di appello, ai verbali di causa e note a trattazione scritta e chiede accogliersi l'appello per tutti i motivi di impugnazione proposti ed annullare l'impugnata sentenza n. 171 del
07.06.2024 del Giudice di Pace di , dott.ssa Laura Moroni, depositata il 07.06.2024, cron. CP_1
1121/2024, notificata in data 18.06.2024, senza relata di notifica e dunque non idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Vittoria di spese ed onorari di avvocato del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Per parte appellata.
Voglia il Tribunale adito: in via principale, dichiarare inammissibile l'appello; in subordine, previa ammissione dei mezzi istruttori prodotti, dichiararlo infondato;
in ogni caso, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Condivisibile e compiutamente argomentata risulta la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, il quale ha dato ampio conto della motivazione in base alla quale ha ritenuto correttamente omologata e revisionata l'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia locale per il rilevamento del tasso alcolemico, dotata della relativa certificazione, come emerge dal verbale di accertamenti urgenti versato in atti.
Il Giudice del precedente grado ha, inoltre, correttamente esplicato perché va ritenuto attendibile l'alcooltest, pure a fronte dei due risultati simili ottenuti a breve distanza l'uno dall'altro, nonché ha pagina 2 di 3 dato conto della non rilevanza, ai fini della valutazione della correttezza della conclusione dello stato di ebbrezza al momento della guida, delle risultanze negative emerse da controlli effettuati a giorni di distanza, posto che notoriamente il tasso alcolemico presente nel sangue tende a diminuire fino a scemare con il trascorrere del tempo.
La ricorrente, poi, al momento del controllo (anche se ciò non appare necessario al fine della possibilità di svolgere indagini sullo stato di ebbrezza nei conducenti da parte dei funzionari preposti), presentava alito vinoso, indice pertanto di un potenziale stato di alterazione, come poi emerso.
L'opposizione viene pertanto respinta e le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza, condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta appellata, liquidate in euro
4358,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Da atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis D.P.R. cit.
Sondrio, 19 11 25
Il Giudice
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