Articolo 446 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 445Articolo 447
Versione
6 maggio 1952
Art. 446.
(Rinunzie e transazioni)


Agli effetti dell' articolo 2113 del codice civile , quando la rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richisti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo, sempre che questo avvenga entro l'anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale iltimo termine.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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