CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5046/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta - Via Carrara 12/a 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 15/02/2022
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MUO150007437U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
(oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a livello nazionale, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono in Italia scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (TULPS)
e di concessione rilasciata del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS -, l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, Sezione Operativa Territoriale di Latina – Sede Distaccata di Frosinone, ai sensi dell'art. 15, comma
8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha concluso, con processo verbale di constatazione, ritualmente notificato al contribuente e all'obbligato in solido, un controllo nei confronti della Ricorrente_2, esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero Società_1 LTD, non autorizzato ad operare in Italia.
L'ufficio ha avviato un controllo finalizzato all'acquisizione di documentazione utile per la determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D.
Lgs. 504/1998, giusta interpretazione fornita dall'art. 1 comma 66 della L. 220/2010, per gli anni dal 2015 al 2017.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli veniva a conoscenza dell'attività irregolare di raccolta scommesse svolta, per conto dei bookmakers esteri privi di regolare concessione, all'interno dei locali commerciali ubicati in Terracina - Indirizzo_1, gestito dalla Ricorrente_2 Pertanto, il predetto Ufficio dava inizio nei confronti del sopra indicato contribuente ad una verifica fiscale, finalizzata all'acquisizione di documentazione utile per la determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D. Lgs. 504/1998, giusta interpretazione fornita dall'art. 1 comma
66 della L. 220/2010, per il periodo dal 2017 al 2019.
Allo scopo l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, con nota n. 47665/2018, regolarmente notificata alla Parte il
17.07.2018, invitava, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, Ricorrente_2, in persona del suo rappresentante legale Ricorrente_1
, alla compilazione integrale di un questionario propedeutico alla determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D. Lgs. n.
504/1998 nonché a trasmettere ogni documento utile ai fini della predetta attività di accertamento, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il contribuente non restituiva il questionario compilato e non trasmetteva la documentazione contabile ed extracontabile richiesta dall'Ufficio.
Conseguentemente, l'Ufficio ha applicato il metodo induttivo come previsto dall'articolo 1, comma 644 lettera g) Legge 190/2014 per ricostruire la base imponibile da assoggettare all'aliquota corrispondente per determinare l'Imposta Unica.
Dalla documentazione agli atti dell'Ufficio risultava compiutamente comprovato che il contribuente effettuava la raccolta di scommesse mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in
Terracina - Indirizzo_1, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker Società_1 LTD non autorizzati ad operare in Italia, con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. In data 16.04.2017, la Ricorrente_2 rappresentata legalmente dal sig. Ricorrente_1 veniva convocata presso l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio per il contraddittorio, la firma e la successiva consegna del PVC n. 12/LT/2019 per gli anni d'imposta dal 2015 al
2017.
Il contribuente, a cui è stato regolarmente notificato il già menzionato invito, non si è presentato presso l'Ufficio in intestazione per la firma e il ritiro del Processo Verbale di Constatazione.
In data 05.08.2020 nei confronti del medesimo CTD e dell'obbligato solidale Società_1 LTD l'Ufficio ha emesso l'avviso di d'accertamento n. MUO150007437U a seguito dell'omesso versamento dell'Imposta
Unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2015 per un importo di € 27.648,83, oltre interessi pari a € 5.084,35 e conseguenti sanzioni amministrative per € 33.178,60 (pari al 120% dell'imposta accertata e non versata) nonché spese di notifica pari a € 17,50 per un totale di € 65.929,28.
L'avviso di accertamento sopra riportato è stato regolarmente notificato al CTD in qualità di obbligato principale e al coobbligato Società_1 LTD.
La Ricorrente_2 avverso il citato atto impositivo proponeva ricorso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Latina, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 di spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto il contribuente proponeva appello, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente grado di giudizio anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale deve essere rigettato.
In via preliminare, la parte eccepisce con il primo motivo di ricorso in appello la sproporzionata durata dell'accertamento. A tal proposito si rappresenta che l'art. 24, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 dispone espressamente che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta”. Ai fini della individuazione del “quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta” occorre aver riguardo al momento della commissione della violazione, ossia al momento in cui il contribuente avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo erariale e non lo ha fatto. Ne consegue che il 31/12/2020 è il termine ultimo entro cui l'Ufficio poteva notificare, così come in effetti ha fatto, gli avvisi di accertamento in materia di Imposta Unica per l'anno d'imposta 2015. Ora, nello specifico, risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 16/09/2020. Per quanto sopra rappresentato e dedotto,
l'atto impugnato risulta corretto avendo l'Ufficio rispettato i termini di emissione dello stesso.
Con il secondo motivo di impugnazione si eccepisce la presunta violazione del diritto di difesa in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione consistente nell'omessa traduzione in inglese, lingua ufficiale di Malta, nei confronti del bookmaker. In ordine a tale motivo di doglianza, si deve evidenziare che il regolamento CE 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alle notificazioni e alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio esclude, all'art. 1, dall'ambito di applicazione la materia fiscale e, dunque, non possono riferirsi alla fattispecie in esame le procedure ivi previste circa la redazione degli atti in lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello
Stato membro mittente che il destinatario comprenda. In tal senso si pone, inoltre, la circolare del MEF n.
1 /DF del 19/2/2010. Dunque, nessuna norma vigente pone un obbligo in tal senso: può dirsi allora che la mancata traduzione in lingua inglese dell'atto notificato non costituisca causa di nullità. Oltretutto, dirimente
è la circostanza che, nella specie, la parte che ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento ha proposto ricorso. Le ampie e argomentate eccezioni confermano la piena conoscenza dell'atto impugnato e che nessuna lesione vi è stata del diritto di difesa. Il presente appello dimostra chiaramente che la ricorrente ha pienamente compreso le ragioni della pretesa erariale e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 156 del c.p.c., non potrebbe comunque essere dichiarata la nullità dell'atto, avendo quest'ultimo pienamente raggiunto il suo scopo.
Con il terzo motivo di impugnazione si rileva il difetto di motivazione e di istruttoria e si sostiene che l'avviso d'accertamento impugnato sia carente di elementi essenziali, tanto da impedire alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. L'assunto è pretestuoso. Dirimente è la circostanza che, nella specie, la parte che ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento ha proposto un ricorso e un ricorso in appello molto articolati, il che fa escludere la carenza motivazionale. Infatti, secondo un principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario, anche se affetta da nullità, tuttavia rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso (Corte di Cassazione 6 marzo 2008 n. 12051).
Nel merito, con specifici motivi di appello, il contribuente eccepisce:
-la violazione dell'art. 24, comma 10 del Decreto-Legge 98/2011 conv. in Legge 111/2011 per avvenuto assolvimento dell'Imposta Unica da parte del bookmaker;
-la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, come interpretati dall'art. 1, comma
66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove l'Ufficio ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo.
-la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. a), della legge di stabilità per il 2011, perché l'Ufficio avrebbe errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell'imposta unica.
-la violazione o falsa applicazione del- l'art. 1, comma 2, lett. b) della I. n. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e
1336 c.c., perché l'Ufficio accertatore avrebbe errato nel configurare in capo al centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo;
-la violazione della procedura di informazione disciplinata dalla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 22/06/1998 recepiti in Italia dalla Legge 317/1986.
Gli assunti sono infondati.
Si ricorda che gli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo 504/98 sono stati oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1 comma 66 così recita. Questo quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale. In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, con riguardo all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni forni te dal bookmaker. Sicché, ha concluso la
Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della
I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché
l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/2010.
Con riferimento al profilo territoriale del tributo, si osserva che la scommessa a quota fissa, intesa come scommessa per la quale la somma da riscuotere in caso di vincita è previamente concordata, rappresenta un contratto che viene stipulato da chi “tiene il banco” e “il giocatore” per effetto del quale, a fronte del pagamento di un importo in denaro proposto dallo scommettitore, l'altra parte, al verificarsi di un evento predeterminato e previsto dal palinsesto, si impegna a corrispondere un importo in denaro in base alla quota della puntata. Come affermato dalla dottrina tale contratto si perfeziona quando gli scommettitori propongono la propria posta. Se anche si volesse accedere ai principi di carattere generale (artt. 1321, 1326 c.c.) il contratto si conclude nel luogo in cui l'accettazione perviene e dunque, nel caso di persone lontane, nel luogo fissato dal proponente o, comunque, in quello dove egli si trova. Il giocatore effettua la puntata in Italia
e qui riceve l'accettazione della puntata stessa, il che conferma la localizzazione della scommessa sul territorio dello Stato. La circostanza che la proposta del giocatore sia trasmessa telematicamente all'estero non costituisce elemento rilevante e risponde semmai ad esigenze organizzative. La Cassazione Penale nella decisione n. 111/2004 già chiarisce che “… le scommesse gestite direttamente o indirettamente da un operatore estero … si perfezionano nel territorio Italiano … in virtù della regola generale dell'art. 1326 c.c. secondo cui il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte…”. Da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9533 depositata il
12 aprile 2021, sul punto ha così chiarito: “il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta di scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015); attività queste tutte svolte in Italia”.
Sulla presunta incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione, la parte appellante ha evidenziato una violazione del principio di non discriminazione e restrizioni alla libera prestazione di servizi. La norma interna introdurrebbe un regime discriminatorio per i bookmaker stabiliti in altri Paesi dell'UE atteso che la pressione tributaria in esame, colpendo in modo irrazionale e non proporzionale i CTD, indirettamente mirerebbe a inibire agli operatori comunitari la loro libertà di stabilimento e la loro libera prestazione di servizi.
Anche tale rilievo non coglie nel segno.
In particolare, per quanto concerne la questione della doppia imposizione, la UE non ha dettato disposizioni atte ad armonizzare la normativa dei diversi Stati membri (utilizzando i poteri conferitile dall'art. 113 del
TFUE), le problematiche che da questa scaturiscono non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario in quanto prescrittiva di limitazioni alla libera prestazione dei servizi di una delle legislazioni nazionali impositive: sarebbe invero impossibile stabilire quale legislazione debba essere considerata fonte di tale contrasto posto che il Trattato nulla stabilisce in proposito (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 15 aprile
2010, causa C-96/98 punti 25-29). Ciò consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi o alle aliquote, sono poste esclusivamente dalla legislazione nazionale, a prescindere - si ripete - dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. Si rammenta, che la questione di compatibilità dell'art. 1 comma 66 della L. n. 220/2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza enunciati dal Trattato CE, è approdata ripetutamente alla Corte di
Giustizia che ha ribadito, in ogni occasione “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute…”.
Occorre ancora evidenziare che la Corte di Giustizia Europea con le sentenze 22 gennaio 2015 nella causa
C-463/13 e in quella 28 gennaio 2016 causa C-375/14 ha sufficientemente chiarito come debbano essere interpretati gli artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne il principio di parità di trattamento e il concetto di disposizione nazionale restrittiva. La Corte ha già constatato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. L'imposta unica si applica difatti a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti.
Con ulteriore motivo di impugnazione nel merito, parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. 546/92, dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 472/97 e dell'art. 10, comma 3 Legge 212/2000 in merito alla sussistenza della condizione di incertezza. Corre l'obbligo di ricordare che l'art. 5, comma 1, del
D. Lgs. n. 504/1998 stabilisce tra l'altro che “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 % della maggiore imposta”. Anche anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa, coloro che effettuavano la raccolta di scommesse senza concessione erano sottoposti al versamento dell'imposta unica, così come quelli operanti in virtù di una specifica concessione. In presenza di un obbligo tributario concernente il versamento dell'imposta unica, sussistente per entrambe le categorie di intermediari, appare evidente che, per rispettare, simmetricamente, la parità di trattamento fra soggetti che, sia pur con assetto diverso espletano la medesima attività sul territorio nazionale, anche i secondi debbano essere sottoposti a sanzione qualora - come nella specie - non abbiano mai versato detta imposta.
La società appellante, all'interno del motivo suddetto ha, altresì, dedotto l'inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che dispone che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono". Si osserva che, dopo l'entrata in vigore dell'art. l, comma 66, L.
n. 220 del 2010 sono stati fugati i dubbi sulla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse. Tutte le obiezioni e le critiche mosse in sede di ricorso non integrano gli estremi delle "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”. La
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8757/2021, depositata il 30 marzo 2021 ha affrontato anche il tema dell'applicazione alle sanzioni tributarie direttamente collegate all'evasione dell'imposta di cui all'art. 5 comma
1 D. Lgs. n. 504/1998, dell'esimente di cui all'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997, così argomentando:
“Fondato … è invece il … motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 504/1998, perché il giudice d'appello non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, limitatamente al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte costituzionale ha ravvisato l'incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall'(allora) Agenzia autonoma dei monopoli di
Stato. Il motivo è invece infondato per il periodo successivo alla legge di interpretazione autentica n. 220/2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza”. Tale orientamento è stato confermato con numerose ordinanze depositate tra il 2022 e l'anno in corso, in particolare le recenti ordinanze 27260/2023 e 10495/2024. Il caso di cui si discute nell'odierno ricorso riguarda l'anno d'imposta 2015 e pertanto la censura è da ritenersi infondata.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5046/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta - Via Carrara 12/a 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 15/02/2022
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. MUO150007437U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esecuzione di un piano di controlli intrapreso dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)
(oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a livello nazionale, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono in Italia scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (TULPS)
e di concessione rilasciata del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS -, l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, Sezione Operativa Territoriale di Latina – Sede Distaccata di Frosinone, ai sensi dell'art. 15, comma
8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha concluso, con processo verbale di constatazione, ritualmente notificato al contribuente e all'obbligato in solido, un controllo nei confronti della Ricorrente_2, esercente di fatto l'attività di raccolta fisica di scommesse per conto del bookmaker estero Società_1 LTD, non autorizzato ad operare in Italia.
L'ufficio ha avviato un controllo finalizzato all'acquisizione di documentazione utile per la determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D.
Lgs. 504/1998, giusta interpretazione fornita dall'art. 1 comma 66 della L. 220/2010, per gli anni dal 2015 al 2017.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli veniva a conoscenza dell'attività irregolare di raccolta scommesse svolta, per conto dei bookmakers esteri privi di regolare concessione, all'interno dei locali commerciali ubicati in Terracina - Indirizzo_1, gestito dalla Ricorrente_2 Pertanto, il predetto Ufficio dava inizio nei confronti del sopra indicato contribuente ad una verifica fiscale, finalizzata all'acquisizione di documentazione utile per la determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D. Lgs. 504/1998, giusta interpretazione fornita dall'art. 1 comma
66 della L. 220/2010, per il periodo dal 2017 al 2019.
Allo scopo l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, con nota n. 47665/2018, regolarmente notificata alla Parte il
17.07.2018, invitava, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, Ricorrente_2, in persona del suo rappresentante legale Ricorrente_1
, alla compilazione integrale di un questionario propedeutico alla determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D. Lgs. n.
504/1998 nonché a trasmettere ogni documento utile ai fini della predetta attività di accertamento, ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il contribuente non restituiva il questionario compilato e non trasmetteva la documentazione contabile ed extracontabile richiesta dall'Ufficio.
Conseguentemente, l'Ufficio ha applicato il metodo induttivo come previsto dall'articolo 1, comma 644 lettera g) Legge 190/2014 per ricostruire la base imponibile da assoggettare all'aliquota corrispondente per determinare l'Imposta Unica.
Dalla documentazione agli atti dell'Ufficio risultava compiutamente comprovato che il contribuente effettuava la raccolta di scommesse mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in
Terracina - Indirizzo_1, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker Società_1 LTD non autorizzati ad operare in Italia, con pubblicizzazione dei relativi palinsesti. In data 16.04.2017, la Ricorrente_2 rappresentata legalmente dal sig. Ricorrente_1 veniva convocata presso l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio per il contraddittorio, la firma e la successiva consegna del PVC n. 12/LT/2019 per gli anni d'imposta dal 2015 al
2017.
Il contribuente, a cui è stato regolarmente notificato il già menzionato invito, non si è presentato presso l'Ufficio in intestazione per la firma e il ritiro del Processo Verbale di Constatazione.
In data 05.08.2020 nei confronti del medesimo CTD e dell'obbligato solidale Società_1 LTD l'Ufficio ha emesso l'avviso di d'accertamento n. MUO150007437U a seguito dell'omesso versamento dell'Imposta
Unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2015 per un importo di € 27.648,83, oltre interessi pari a € 5.084,35 e conseguenti sanzioni amministrative per € 33.178,60 (pari al 120% dell'imposta accertata e non versata) nonché spese di notifica pari a € 17,50 per un totale di € 65.929,28.
L'avviso di accertamento sopra riportato è stato regolarmente notificato al CTD in qualità di obbligato principale e al coobbligato Società_1 LTD.
La Ricorrente_2 avverso il citato atto impositivo proponeva ricorso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Latina, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 di spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto il contribuente proponeva appello, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente grado di giudizio anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale deve essere rigettato.
In via preliminare, la parte eccepisce con il primo motivo di ricorso in appello la sproporzionata durata dell'accertamento. A tal proposito si rappresenta che l'art. 24, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 dispone espressamente che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta”. Ai fini della individuazione del “quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta” occorre aver riguardo al momento della commissione della violazione, ossia al momento in cui il contribuente avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo erariale e non lo ha fatto. Ne consegue che il 31/12/2020 è il termine ultimo entro cui l'Ufficio poteva notificare, così come in effetti ha fatto, gli avvisi di accertamento in materia di Imposta Unica per l'anno d'imposta 2015. Ora, nello specifico, risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 16/09/2020. Per quanto sopra rappresentato e dedotto,
l'atto impugnato risulta corretto avendo l'Ufficio rispettato i termini di emissione dello stesso.
Con il secondo motivo di impugnazione si eccepisce la presunta violazione del diritto di difesa in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione consistente nell'omessa traduzione in inglese, lingua ufficiale di Malta, nei confronti del bookmaker. In ordine a tale motivo di doglianza, si deve evidenziare che il regolamento CE 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alle notificazioni e alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio esclude, all'art. 1, dall'ambito di applicazione la materia fiscale e, dunque, non possono riferirsi alla fattispecie in esame le procedure ivi previste circa la redazione degli atti in lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello
Stato membro mittente che il destinatario comprenda. In tal senso si pone, inoltre, la circolare del MEF n.
1 /DF del 19/2/2010. Dunque, nessuna norma vigente pone un obbligo in tal senso: può dirsi allora che la mancata traduzione in lingua inglese dell'atto notificato non costituisca causa di nullità. Oltretutto, dirimente
è la circostanza che, nella specie, la parte che ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento ha proposto ricorso. Le ampie e argomentate eccezioni confermano la piena conoscenza dell'atto impugnato e che nessuna lesione vi è stata del diritto di difesa. Il presente appello dimostra chiaramente che la ricorrente ha pienamente compreso le ragioni della pretesa erariale e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 156 del c.p.c., non potrebbe comunque essere dichiarata la nullità dell'atto, avendo quest'ultimo pienamente raggiunto il suo scopo.
Con il terzo motivo di impugnazione si rileva il difetto di motivazione e di istruttoria e si sostiene che l'avviso d'accertamento impugnato sia carente di elementi essenziali, tanto da impedire alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. L'assunto è pretestuoso. Dirimente è la circostanza che, nella specie, la parte che ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento ha proposto un ricorso e un ricorso in appello molto articolati, il che fa escludere la carenza motivazionale. Infatti, secondo un principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario, anche se affetta da nullità, tuttavia rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso (Corte di Cassazione 6 marzo 2008 n. 12051).
Nel merito, con specifici motivi di appello, il contribuente eccepisce:
-la violazione dell'art. 24, comma 10 del Decreto-Legge 98/2011 conv. in Legge 111/2011 per avvenuto assolvimento dell'Imposta Unica da parte del bookmaker;
-la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, come interpretati dall'art. 1, comma
66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove l'Ufficio ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo.
-la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. a), della legge di stabilità per il 2011, perché l'Ufficio avrebbe errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell'imposta unica.
-la violazione o falsa applicazione del- l'art. 1, comma 2, lett. b) della I. n. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e
1336 c.c., perché l'Ufficio accertatore avrebbe errato nel configurare in capo al centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo;
-la violazione della procedura di informazione disciplinata dalla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 22/06/1998 recepiti in Italia dalla Legge 317/1986.
Gli assunti sono infondati.
Si ricorda che gli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo 504/98 sono stati oggetto di una interpretazione autentica ad opera della legge n. 220 del 13/12/2010 che all'art. 1 comma 66 così recita. Questo quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale. In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, con riguardo all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni forni te dal bookmaker. Sicché, ha concluso la
Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della
I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché
l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/2010.
Con riferimento al profilo territoriale del tributo, si osserva che la scommessa a quota fissa, intesa come scommessa per la quale la somma da riscuotere in caso di vincita è previamente concordata, rappresenta un contratto che viene stipulato da chi “tiene il banco” e “il giocatore” per effetto del quale, a fronte del pagamento di un importo in denaro proposto dallo scommettitore, l'altra parte, al verificarsi di un evento predeterminato e previsto dal palinsesto, si impegna a corrispondere un importo in denaro in base alla quota della puntata. Come affermato dalla dottrina tale contratto si perfeziona quando gli scommettitori propongono la propria posta. Se anche si volesse accedere ai principi di carattere generale (artt. 1321, 1326 c.c.) il contratto si conclude nel luogo in cui l'accettazione perviene e dunque, nel caso di persone lontane, nel luogo fissato dal proponente o, comunque, in quello dove egli si trova. Il giocatore effettua la puntata in Italia
e qui riceve l'accettazione della puntata stessa, il che conferma la localizzazione della scommessa sul territorio dello Stato. La circostanza che la proposta del giocatore sia trasmessa telematicamente all'estero non costituisce elemento rilevante e risponde semmai ad esigenze organizzative. La Cassazione Penale nella decisione n. 111/2004 già chiarisce che “… le scommesse gestite direttamente o indirettamente da un operatore estero … si perfezionano nel territorio Italiano … in virtù della regola generale dell'art. 1326 c.c. secondo cui il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte…”. Da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9533 depositata il
12 aprile 2021, sul punto ha così chiarito: “il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta di scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015); attività queste tutte svolte in Italia”.
Sulla presunta incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione, la parte appellante ha evidenziato una violazione del principio di non discriminazione e restrizioni alla libera prestazione di servizi. La norma interna introdurrebbe un regime discriminatorio per i bookmaker stabiliti in altri Paesi dell'UE atteso che la pressione tributaria in esame, colpendo in modo irrazionale e non proporzionale i CTD, indirettamente mirerebbe a inibire agli operatori comunitari la loro libertà di stabilimento e la loro libera prestazione di servizi.
Anche tale rilievo non coglie nel segno.
In particolare, per quanto concerne la questione della doppia imposizione, la UE non ha dettato disposizioni atte ad armonizzare la normativa dei diversi Stati membri (utilizzando i poteri conferitile dall'art. 113 del
TFUE), le problematiche che da questa scaturiscono non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario in quanto prescrittiva di limitazioni alla libera prestazione dei servizi di una delle legislazioni nazionali impositive: sarebbe invero impossibile stabilire quale legislazione debba essere considerata fonte di tale contrasto posto che il Trattato nulla stabilisce in proposito (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 15 aprile
2010, causa C-96/98 punti 25-29). Ciò consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi o alle aliquote, sono poste esclusivamente dalla legislazione nazionale, a prescindere - si ripete - dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo. Si rammenta, che la questione di compatibilità dell'art. 1 comma 66 della L. n. 220/2010 con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza enunciati dal Trattato CE, è approdata ripetutamente alla Corte di
Giustizia che ha ribadito, in ogni occasione “la compatibilità, in linea di massima, dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari di cui si discute…”.
Occorre ancora evidenziare che la Corte di Giustizia Europea con le sentenze 22 gennaio 2015 nella causa
C-463/13 e in quella 28 gennaio 2016 causa C-375/14 ha sufficientemente chiarito come debbano essere interpretati gli artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne il principio di parità di trattamento e il concetto di disposizione nazionale restrittiva. La Corte ha già constatato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idonea a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. L'imposta unica si applica difatti a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti.
Con ulteriore motivo di impugnazione nel merito, parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. 546/92, dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 472/97 e dell'art. 10, comma 3 Legge 212/2000 in merito alla sussistenza della condizione di incertezza. Corre l'obbligo di ricordare che l'art. 5, comma 1, del
D. Lgs. n. 504/1998 stabilisce tra l'altro che “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 % della maggiore imposta”. Anche anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa, coloro che effettuavano la raccolta di scommesse senza concessione erano sottoposti al versamento dell'imposta unica, così come quelli operanti in virtù di una specifica concessione. In presenza di un obbligo tributario concernente il versamento dell'imposta unica, sussistente per entrambe le categorie di intermediari, appare evidente che, per rispettare, simmetricamente, la parità di trattamento fra soggetti che, sia pur con assetto diverso espletano la medesima attività sul territorio nazionale, anche i secondi debbano essere sottoposti a sanzione qualora - come nella specie - non abbiano mai versato detta imposta.
La società appellante, all'interno del motivo suddetto ha, altresì, dedotto l'inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che dispone che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono". Si osserva che, dopo l'entrata in vigore dell'art. l, comma 66, L.
n. 220 del 2010 sono stati fugati i dubbi sulla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta unica sulle scommesse. Tutte le obiezioni e le critiche mosse in sede di ricorso non integrano gli estremi delle "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”. La
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8757/2021, depositata il 30 marzo 2021 ha affrontato anche il tema dell'applicazione alle sanzioni tributarie direttamente collegate all'evasione dell'imposta di cui all'art. 5 comma
1 D. Lgs. n. 504/1998, dell'esimente di cui all'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997, così argomentando:
“Fondato … è invece il … motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 504/1998, perché il giudice d'appello non ha applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, limitatamente al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte costituzionale ha ravvisato l'incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall'(allora) Agenzia autonoma dei monopoli di
Stato. Il motivo è invece infondato per il periodo successivo alla legge di interpretazione autentica n. 220/2010, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza”. Tale orientamento è stato confermato con numerose ordinanze depositate tra il 2022 e l'anno in corso, in particolare le recenti ordinanze 27260/2023 e 10495/2024. Il caso di cui si discute nell'odierno ricorso riguarda l'anno d'imposta 2015 e pertanto la censura è da ritenersi infondata.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge.