Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 756
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sproporzionata durata dell'accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per cui è dovuta l'imposta), specificamente il 16/09/2020 per l'anno d'imposta 2015.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per omessa traduzione in inglese dell'avviso di accertamento

    La Corte ha escluso l'obbligo di traduzione in quanto la normativa fiscale non rientra nel campo di applicazione del regolamento CE 1393/2007 e la parte ha comunque proposto ricorso, dimostrando piena conoscenza dell'atto e nessun pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di istruttoria dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto pretestuoso l'assunto, poiché la proposizione di un ricorso e di un appello articolati dimostra la piena comprensione dell'atto e che la notifica, anche se viziata, è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Assolvimento dell'Imposta Unica da parte del bookmaker

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE che confermano la legittimità dell'imposizione anche sui soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio e la partecipazione di entrambi i soggetti (ricevitore e bookmaker) all'attività di organizzazione e esercizio delle scommesse.

  • Rigettato
    Il centro di trasmissione dati è soggetto passivo del tributo

    La Corte ha richiamato l'interpretazione autentica fornita dall'art. 1, comma 66 della L. 220/2010, che include nel presupposto impositivo anche le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e l'obbligo per le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione di versare il tributo. La Corte Costituzionale ha confermato che sia il ricevitore che il bookmaker partecipano all'attività impositiva.

  • Rigettato
    Errata configurazione del profilo oggettivo del presupposto dell'imposta unica

    La Corte ha ribadito che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il CTD, svolgendo attività di gestione e raccolta, è soggetto passivo del tributo.

  • Rigettato
    Errata configurazione del profilo territoriale del tributo

    La Corte ha affermato che il contratto di scommessa a quota fissa si perfeziona in Italia quando gli scommettitori effettuano la puntata e ricevono l'accettazione, anche se la proposta viene trasmessa telematicamente all'estero. La Cassazione ha confermato che le scommesse gestite da operatori esteri si perfezionano in Italia e che l'attività di raccolta e registrazione avviene sul territorio nazionale.

  • Rigettato
    Violazione della procedura di informazione disciplinata dalla Direttiva 98/34/CE

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, senza fornire ulteriori dettagli nella motivazione.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione Europea

    La Corte ha affermato che l'UE non ha armonizzato la normativa in materia di giochi, pertanto le legislazioni nazionali sono autonome. Ha ribadito la compatibilità dell'ordinamento nazionale con i principi comunitari, citando sentenze della Corte di Giustizia UE che riconoscono che l'obiettivo di lotta alla criminalità legata ai giochi d'azzardo giustifica restrizioni alle libertà fondamentali e che l'imposta si applica a tutti gli operatori sul territorio italiano senza distinzione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza

    La Corte ha ritenuto che, sebbene vi fosse incertezza prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 66 della L. 220/2010, tale incertezza è stata fugata da tale norma interpretativa. Poiché il caso riguarda l'anno d'imposta 2015, successivo alla norma interpretativa, la censura è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 756
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 756
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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