Art. 47.
L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:
nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale;
nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.
L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:
nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale;
nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.