Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10183 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10183/2025REG.PROV.COLL.
N. 01510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2025, proposto da La Prima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Chiarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3193/2024, resa in materia di occupazione sine titulo .
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 il consigliere PA MA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società La Prima s.r.l. agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 3193/2024, con la quale questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dalla predetta società e, in riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Sez. III, n. 257/2018, ha accolto il ricorso di primo grado (in materia di occupazione illegittima), disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, in relazione alla occupazione sine titulo posta in essere dal Comune di Foggia per la realizzazione di una nuova strada denominata “tangente settentrionale”, da Via Zara a Piazza Vittorio Veneto su un terreno di proprietà della predetta società (censito in catasto al foglio 96, p.lla 5.793), questa Sezione, nella sentenza n. 3193/2024, si è espressa nei termini di seguito indicati:
“ 6.5.8. In applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, dunque, il Comune di Foggia, oltre a restituire le aree occupate sine titulo, previa rimessione in pristino, è tenuto a risarcire la società appellante del danno da mancato godimento del fondo illegittimamente occupato.
6.5.9. La proposta risarcitoria inerente tali ultimi danni va effettuata, con le modalità previste all’art. 34, comma 4, c.p.a., dall’amministrazione al privato entro il termine di novanta giorni; tale proposta a) è riferita esclusivamente al periodo intercorrente tra il momento dell’occupazione effettiva delle aree, ossia il settembre 2007 (come riferito a pagina 2 del ricorso introduttivo di primo grado) e il 24 ottobre 2008, data questa di stipula dell’accordo col quale è stata trasferita consensualmente la disponibilità delle aree (si veda paragrafo 6.5.6. di questa sentenza); b) è quantificata con riferimento al valore medio dei canoni locativi dei fondi, come sopra descritto al paragrafo 6.5.7.
7. Rimane fermo che, in alternativa a quanto sin qui statuito, il Comune di Foggia potrà valutare se acquisire il suolo in questione, ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, nell’esercizio della propria discrezionalità (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1514/2012), determinando stavolta le somme da corrispondere, secondo i parametri indicati dalla citata disposizione di legge sia quanto all’indennità di esproprio sia quanto al ristoro del pregiudizio per il periodo di occupazione illegittima.
Resta naturalmente salva anche la possibilità di eventuale acquisto iure privatorum (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 2/2016) ”.
2. Con il ricorso in ottemperanza, la società La Prima s.r.l. ha lamentato la mancata esecuzione del dictum ritraibile dalla sentenza sopra richiamata.
Ha chiesto quindi che venga ordinato al Comune di Foggia di dare esecuzione agli obblighi conformativi derivanti dalla predetta sentenza e la nomina di un commissario ad acta , che intervenga in sostituzione del Comune inadempiente; ha chiesto, altresì, che venga fissata una somma di denaro che il Comune intimato dovrà pagare in caso di ritardo nell’adempimento.
3. Si è costituito il Comune di Foggia, depositando la comunicazione dell’8 maggio 2025 (prot. n. 78615) di avvio del procedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327/2001; l’amministrazione comunale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere o della improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, o un rinvio della udienza camerale per il completamento della avviata procedura di acquisizione sanante.
4. Alla camera di consiglio del 15 maggio 2025, il Collegio, preso atto della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione sanante (sopra richiamata), ha disposto un rinvio della causa all’udienza camerale del 30 ottobre 2025 per la decisione nel merito.
5. In data 23 ottobre 2025, il Comune di Foggia ha depositato una memoria nella quale ha premesso di non essersi mai sottratto all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, come dimostrerebbe l’avvio del procedimento di acquisizione sanante.
Ha fatto rilevare, tuttavia, che l’Ufficio Espropriazioni e Acquisizioni sananti del Comune di Foggia, con nota del 20 ottobre 25 (n. 0176831), ha rappresentato quanto segue: “ l’area oggetto di acquisizione sanante non risulta identificabile catastalmente, in quanto la particella in questione è stata soppressa in data antecedente a quella del ricorso. Dalla particella 5793, infatti, sono scaturite le seguenti particelle: 9350 (ad oggi soppressa) – 9351 di mq 2.392 – 9352 (ad oggi soppressa). Dalla soppressione della particella 9350 sono scaturite: le particelle 9419, di mq 3.940, e la 9420 di mq 95. Dalla soppressione della particella 9352 sono scaturite: le particelle 9504, di mq 225, e 9505 di mq 327 ”, concludendo “ per le suddette motivazioni non è possibile redigere la relazione di stima dell’indennizzo ”.
Il Comune di Foggia ha altresì precisato che, a seguito di approfondita verifica tecnica da parte degli uffici, è emerso “ che l’area in oggetto ha subito nel tempo una serie di accadimenti che ne hanno alterato la configurazione originaria, rendendola non più rinvenibile né identificabile in modo univoco. Tutto ciò impedisce, non solo la perizia di stima, ma l’identificazione stessa del bene che dovrebbe costituire oggetto di acquisizione sanante ovvero, eventualmente, anche di restituzione ”.
Sulla base di queste premesse, il Comune di Foggia ha eccepito l’impossibilità oggettiva e (asseritamente) ad essa non imputabile di adempiere, per le seguenti ragioni:
“ 1. Non identificabilità della particella. Come risulta dalla nota del 20.10.25 in atti, dell’Ufficio Acquisizioni Sananti del Comune, la particella in oggetto risulta non più identificabile né fisicamente né cartograficamente a cause di modifiche intervenute nel tempo (soppressione - formazione di nuove particelle - successivamente anch’esse soppresse). 2.
Assenza di strumenti alternativi di ricostruzione. Sono state esperite tutte le attività tecniche e amministrative idonee alla ricostruzione del bene, senza, tuttavia, esito utile.
3. Impossibilità assoluta e non imputabile. La situazione integra gli estremi della impossibilità sopravvenuta di adempiere ai sensi dell’art. 1218 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ottemperanza (Cons. Stato, sez. V Sent. 4182/2021), trattandosi di:
- impossibilità oggettiva, non superabile con ordinari strumenti tecnici o giuridici;
- assoluta, non surrogabile da provvedimenti equivalenti;
- non imputabile, essendo estranea a condotte omissive o negligenti dell’Amministrazione ”.
Ha chiesto quindi che venga accertata e dichiarata l’impossibilità di eseguire il giudicato, che venga respinta la richiesta di nomina del commissario ad acta e che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo più il bene individuabile.
6. Con memoria di replica depositata in data 27 ottobre 2025 la società ricorrente ha eccepito la inammissibilità ( rectius , irricevibilità) della produzione avversaria, per tardività.
Ha contestato nel merito l’impossibilità di procedere all’acquisizione ex art. 42 - bis T.U. Espropri, evidenziando che l’area di sua proprietà, illegittimamente occupata dal Comune per la realizzazione di una strada pubblica, è visibile e individuabile catastalmente; si tratterebbe della particella 9351 del foglio 96, estesa mq. 2.392; a sostegno di quanto dedotto, ha prodotto in giudizio una visura catastale storica dell’immobile.
Ha insistito quindi per la nomina di un commissario ad acta e per la condanna del Comune di Foggia al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
7. Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Preliminarmente, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la concessione di ulteriori dilazioni del presente giudizio, essendo la causa matura per la decisione.
9. Nel merito, il ricorso è fondato.
10. Le argomentazioni allegate dal Comune di Foggia non individuano una impossibilità oggettiva di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio n. 3193/2024.
In primo luogo, risulta smentito per tabulas quanto sostenuto dal Comune di Foggia.
La società appellante ha prodotto in giudizio una visura catastale dell’immobile in questione, dalla quale risulta che dalla particella originaria n. 5793 del foglio 96, intestata alla società appellante, per effetto di atto di frazionamento del 27 ottobre 2008, è stata costituita la particella n. 9351 del foglio 96 di mq 2.392; la particella n. 9351 del foglio 96, non risulta quindi essere stata soppressa.
In ogni caso, le argomentazioni allegate dal Comune di Foggia non individuano una impossibilità oggettiva di adempiere; la necessità di individuare o di modificare una particella catastale non determina una impossibilità oggettiva di procedere alla adozione del provvedimento di acquisizione sanante, non essendo il bene occupato venuto meno sotto l’aspetto ontologico e dovendo semmai l’amministrazione comunale procedere preliminarmente alla verifica dell’area effettivamente utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica, alla sua identificazione catastale, anche se del caso attraverso un nuovo frazionamento catastale, nonché all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327/2001.
11. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso in ottemperanza proposto dalla società La Prima s.r.l. deve essere accolto, ordinando al Comune di Foggia di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio n. 3193/2024, e provvedendo alternativamente:
a) alla restituzione delle aree della società La Prima s.r.l., occupate sine titulo , previa rimessione in pristino, e contestualmente al risarcimento in favore della predetta società del danno da mancato godimento del fondo per i periodi di illegittima occupazione (secondo i criteri indicati nella sentenza da ottemperare);
b) alla acquisizione del suolo in questione, ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, determinando le somme da corrispondere, secondo i parametri indicati dalla citata disposizione di legge, sia con riguardo all’indennità di esproprio, sia con riguardo al ristoro del pregiudizio per il periodo di occupazione illegittima.
È fatta salva comunque la possibilità di procedere all’acquisto dell’area iure privatorum (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 2/2016).
Per l’esecuzione dei predetti adempimenti è fissato il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
12. In accoglimento della istanza presentata dalla società ricorrente, si nomina sin da ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega ad un qualificato dirigente o funznionario della Prefettura di Foggia, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione comunale intimata, provveda entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine sopra assegnato (al Sindaco del Comune di Foggia), a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, in sostituzione dell’amministrazione comunale inadempiente.
13. Il Collegio tiene a precisare che il commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza al Comune di Foggia), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione esecutiva del giudicato, che, pertanto, dovrà essergli comunicata a cura del Comune di Foggia.
Configurandosi l’insediamento del commissario ad acta senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del termine assegnato alla amministrazione comunale per provvedere, non si reputa necessario disporre la fissazione della penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
14. In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.a., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., il Comune di Foggia va condannato al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, e al rimborso del contributo unificato (se versato).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Foggia di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3193/2024, nel termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- nomina sin da ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega ad un qualificato dirigente o funzionario della Prefettura di Foggia, per gli adempimenti di cui in motivazione e nei termini ivi indicati.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge, e al rimborso del contributo unificato (se versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI NE, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
PA MA, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | VI NE |
IL SEGRETARIO