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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI AR GABRIELLA, Presidente
ICARDI RI, OR
PIANTA PIER LUIGI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 CONTRIBUTI INPS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:si chiede che codesta Corte di Giustizia voglia: 1) dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza nel merito, in tutto od in parte, dell'avviso di accertamento impugnato, per quanto sub I) e, conseguentemente, annullarlo;
2) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto assoggetta ad imposizione il reddito lordo, quantificando, eventualmente, anche in via forfettaria, i costi deducibili, per quanto sub II); 3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non riconosce la deducibilità dei costi sostenuti dal sig. Ricorrente_1, per quanto sub III) e, conseguentemente, annullarlo;
4) spese ed onorari di causa rifusi.
Resistente:Respingersi il ricorso , con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Biella, in persona del direttore pro-tempore, ha notificato al Sig. Ricorrente_1
l'avviso di accertamento n.T7Q01Un00174/2024 per l'anno 2017 nel quale ha contestato al medesimo , tennista professionista,un reddito di lavoro autonomo pari ad € 157.844,22, in quanto l'attività dal medesimo svolta ha carattere continuativo ed oneroso.
Avverso tale avviso di accertamento ha proposto ricorso il Sig. Ricorrente_1 contestandone la legittimità e fondatezza per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art.3 L 91/1981 , artt. 67 c.1 lett.m) e 69 IR , art. 25 c.1 L 131/1999.
L'Agenzia ha recuperato a tassazione il reddito prodotto dal Sig. Ricorrente_1 quale reddito di lavoro autonomo. Il ricorrente ha contestato la qualificazione attribuita al reddito , in quanto non esiste una federazione sportiva con assetto professionistico relativo al gioco del tennis: pertanto i tennisti devono essere considerati quali sportivi dilettanti. IL compenso dagli stessi percepiti deve, pertanto, essere qualificato, ex art.67 c.1 TUIR, quale reddito diverso, soggetto alla tassazione prevista dalla legge.
2) Violazione dell'art. 39 c.2 DPR 600/1973 , illegititmità ed infondatezza della prtesa..
Ha contestato che l'Agenzia non ha riconosciuto alcun costo, diretto a produrre il reddito, chiedendo una deduzione forfetaria dei costi. Ha pertanto concluso come in epigrafe.
L'Agenzia delle entrate di Biella, in persona del direttore pro tempore, ha depositato atto di controdeduzioni, nel quale ha contestato l'attribuzione della qualifica di tennista dilettante del Sig. Ricorrente_1 , trattandosi di un professionista che svolge attività sportiva a titolo oneroso e continuativo.
L'art.3 L.91/1981 prevede che se l'attività sportiva viene effettuata in maniera autonoma , il reddito prodotto rientra fra quelli di lavoro autonomo.I premi ed i compensi percepiti dal Sig. Ricorrente_1 derivano da diverse associazioni di tennisti professionisti;
il ricorrente partecipa stabilmente alle competizioni sportive organizzate dal circuito Atp World Tour e quindi riveste il ruolo di tennista professionista.
Con riferimento ai costi : tutti i costi sono stati inseriti nella contabilità della Società_1, peraltro disconosciuti in quanto non supportati da idonea documentazione.In ogni caso i costi possono essere riconosciuti in maniera forfetaria solo in caso di accertamento induttivo “ puro”, mentre nel caso di accertamento analitico il contribuente deve fornire la prova dei costi deducibili. Ha pertanto concluso come in epigrafe.
L'Ufficio ha depositato breve nota, con allegata l'intervenuta conciliazione fra le parti, ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione del ricorso la corte di giustizia tributaria di Biella ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha depositato atto di conciliazione fuori udienza ex art. 48 D.Lgs 546/1992, contenente adesione della parte ricorrente: essendo stato l'accordo sottoscritto la conciliazione risulta perfetta ex art. 48 c. 4 D.Lgs 546/1992, senza che rilevi il pagamento successivo, trattandosi di adempimento di una obbligazione già perfetta.
Come è noto, sia nella conciliazione fuori udienza che in quella giudiziale, alla commissione spetta esclusivamente accertare l'ammissibilità della conciliazione, senza alcuna valutazione relativa alla definizione delle condizioni sulle quali l'Ufficio e la parte ricorrente si sono accordati (fra le tante:
Cass.4626/2008;Cass. 12110/2019).
La corte può cioè verificare soltanto se sussistono i presupposti prescritti dalla norma : che l'accordo abbia ad oggetto tributi, che il ricorso introduttivo sia ammissibile ( Cass.
6.10.2001 n. 12314), in quanto proposto entro i termini e regolarmente incardinato dinanzi al giudice tributario. Il tal caso le parti del giudizio hanno operato nel pieno rispetto delle norme processuali e sostanziali. Infatti:
-non si rileva alcun profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo, essendo stato notificato e depositato nei termini di legge, in assenza di qualsiasi contestazione al riguardo, e contenendo tutti i requisiti di cui all'art. 18 D.Lgs 546/1992 ;
- l'accordo conciliativo, oltre a contenere i necessari riferimento dell'atto impugnato, specifica il criterio utilizzato per determinare i maggiori ricavi, con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed interessi: accordo accettato e sottoscritto dalla parte, con il tramite del difensore, che ha dichiarato specificamente di accettare la compensazione delle spese di giudizio.
In considerazione del corretto perfezionamento del procedimento conciliativo è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, che deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.In considerazione dell'espresso accordo fra le parti le spese di lite devono essere compensate.
La corte di giustizia tributaria di Biella
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Cosi deciso in Biella l'11.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
NA CA MA BR MAni
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NI AR GABRIELLA, Presidente
ICARDI RI, OR
PIANTA PIER LUIGI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 CONTRIBUTI INPS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00174-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:si chiede che codesta Corte di Giustizia voglia: 1) dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza nel merito, in tutto od in parte, dell'avviso di accertamento impugnato, per quanto sub I) e, conseguentemente, annullarlo;
2) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto assoggetta ad imposizione il reddito lordo, quantificando, eventualmente, anche in via forfettaria, i costi deducibili, per quanto sub II); 3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non riconosce la deducibilità dei costi sostenuti dal sig. Ricorrente_1, per quanto sub III) e, conseguentemente, annullarlo;
4) spese ed onorari di causa rifusi.
Resistente:Respingersi il ricorso , con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Biella, in persona del direttore pro-tempore, ha notificato al Sig. Ricorrente_1
l'avviso di accertamento n.T7Q01Un00174/2024 per l'anno 2017 nel quale ha contestato al medesimo , tennista professionista,un reddito di lavoro autonomo pari ad € 157.844,22, in quanto l'attività dal medesimo svolta ha carattere continuativo ed oneroso.
Avverso tale avviso di accertamento ha proposto ricorso il Sig. Ricorrente_1 contestandone la legittimità e fondatezza per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art.3 L 91/1981 , artt. 67 c.1 lett.m) e 69 IR , art. 25 c.1 L 131/1999.
L'Agenzia ha recuperato a tassazione il reddito prodotto dal Sig. Ricorrente_1 quale reddito di lavoro autonomo. Il ricorrente ha contestato la qualificazione attribuita al reddito , in quanto non esiste una federazione sportiva con assetto professionistico relativo al gioco del tennis: pertanto i tennisti devono essere considerati quali sportivi dilettanti. IL compenso dagli stessi percepiti deve, pertanto, essere qualificato, ex art.67 c.1 TUIR, quale reddito diverso, soggetto alla tassazione prevista dalla legge.
2) Violazione dell'art. 39 c.2 DPR 600/1973 , illegititmità ed infondatezza della prtesa..
Ha contestato che l'Agenzia non ha riconosciuto alcun costo, diretto a produrre il reddito, chiedendo una deduzione forfetaria dei costi. Ha pertanto concluso come in epigrafe.
L'Agenzia delle entrate di Biella, in persona del direttore pro tempore, ha depositato atto di controdeduzioni, nel quale ha contestato l'attribuzione della qualifica di tennista dilettante del Sig. Ricorrente_1 , trattandosi di un professionista che svolge attività sportiva a titolo oneroso e continuativo.
L'art.3 L.91/1981 prevede che se l'attività sportiva viene effettuata in maniera autonoma , il reddito prodotto rientra fra quelli di lavoro autonomo.I premi ed i compensi percepiti dal Sig. Ricorrente_1 derivano da diverse associazioni di tennisti professionisti;
il ricorrente partecipa stabilmente alle competizioni sportive organizzate dal circuito Atp World Tour e quindi riveste il ruolo di tennista professionista.
Con riferimento ai costi : tutti i costi sono stati inseriti nella contabilità della Società_1, peraltro disconosciuti in quanto non supportati da idonea documentazione.In ogni caso i costi possono essere riconosciuti in maniera forfetaria solo in caso di accertamento induttivo “ puro”, mentre nel caso di accertamento analitico il contribuente deve fornire la prova dei costi deducibili. Ha pertanto concluso come in epigrafe.
L'Ufficio ha depositato breve nota, con allegata l'intervenuta conciliazione fra le parti, ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione del ricorso la corte di giustizia tributaria di Biella ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha depositato atto di conciliazione fuori udienza ex art. 48 D.Lgs 546/1992, contenente adesione della parte ricorrente: essendo stato l'accordo sottoscritto la conciliazione risulta perfetta ex art. 48 c. 4 D.Lgs 546/1992, senza che rilevi il pagamento successivo, trattandosi di adempimento di una obbligazione già perfetta.
Come è noto, sia nella conciliazione fuori udienza che in quella giudiziale, alla commissione spetta esclusivamente accertare l'ammissibilità della conciliazione, senza alcuna valutazione relativa alla definizione delle condizioni sulle quali l'Ufficio e la parte ricorrente si sono accordati (fra le tante:
Cass.4626/2008;Cass. 12110/2019).
La corte può cioè verificare soltanto se sussistono i presupposti prescritti dalla norma : che l'accordo abbia ad oggetto tributi, che il ricorso introduttivo sia ammissibile ( Cass.
6.10.2001 n. 12314), in quanto proposto entro i termini e regolarmente incardinato dinanzi al giudice tributario. Il tal caso le parti del giudizio hanno operato nel pieno rispetto delle norme processuali e sostanziali. Infatti:
-non si rileva alcun profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo, essendo stato notificato e depositato nei termini di legge, in assenza di qualsiasi contestazione al riguardo, e contenendo tutti i requisiti di cui all'art. 18 D.Lgs 546/1992 ;
- l'accordo conciliativo, oltre a contenere i necessari riferimento dell'atto impugnato, specifica il criterio utilizzato per determinare i maggiori ricavi, con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed interessi: accordo accettato e sottoscritto dalla parte, con il tramite del difensore, che ha dichiarato specificamente di accettare la compensazione delle spese di giudizio.
In considerazione del corretto perfezionamento del procedimento conciliativo è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, che deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.In considerazione dell'espresso accordo fra le parti le spese di lite devono essere compensate.
La corte di giustizia tributaria di Biella
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Cosi deciso in Biella l'11.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
NA CA MA BR MAni