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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 19 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5402/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Anastasi;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Milena Sindoni.
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2017 riferiva di essere stato dipendente della Parte_1
quale operaio muratore, sino al 03.05.2014. Parte_2
Riferiva di aver denunciato all' , rispettivamente in data 17.05.2014 e 29.05.2014, patologie a carico CP_1 della spalla sinistra, trattate anche chirurgicamente, da esso ricorrente ritenute malattie professionali ed implicanti un grado di invalidità dell'8 %.
Lamentava che l' aveva definito le pratiche con un rigetto, adducendo quale motivazione che si CP_1 trattava di “malattia per la quale la documentazione non consente giudizi”
Esponeva di aver proposto opposizione avverso il predetto provvedimento, opposizione rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, chiedeva che questo Tribunale volesse accertare e dichiarare che esso ricorrente era affetto da malattie professionali tabellate, con danno biologico nella misura dell'8% e diritto all'indennizzo in conto capitale, condannando l' all'erogazione delle prestazioni di legge in suo CP_1 favore, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1 L' , costituitosi in giudizio con memoria del 20.11.2018, eccepiva l'impossibilità di attribuire natura CP_1 professionale alla patologia denunciata giacché gli eventuali fattori lavorativi avrebbero dovuto provocare danni all'arto destro e non all'arto sinistro, tenuto conto di come il ricorrente fosse destrimame.
In via subordinata, contestava la sussistenza delle patologie o, in ogni caso, il raggiungimento del grado indennizzabile delle stesse.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.03.2022 il giudizio veniva interrotto data la sopraggiunta quiescenza del procuratore dell' . CP_1
Con successivo ricorso in riassunzione del 07.06.2022 parte ricorrente insisteva nelle proprie domande.
Veniva disposta CTU medica.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha svolto attività di manovale e muratore.
Risulta infatti ammissibile la documentazione prodotta dal ricorrente atteso che già in atti era stato CP_ depositato estratto contributivo dell'
Disposta quindi ctu medico legale il consulente, le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto sorrette da idonea motivazione medico-legale, ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da Pt_1
“Limitazione dolorosa e funzionale di ¼ dei movimenti articolari della spalla sinistra quali esiti di pregressi interventi chirurgici in artroscopia per tenotomia CLBB, capsulotomia, borsectomia, acromionplastica e ritensionamento del sovraspinoso in 71enne ex muratore”, riconducibili ai codici 223 e 227 e tali da configurare “una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7%”.
In particolare il ctu ha riconosciuto che “In termini di metodologia medico-legale, al fine di dimostrare il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia professionale, si può affermare che, oltre al già citato criterio etiologico, anche gli altri criteri risultano soddisfatti: il criterio topografico, per la stretta correlazione tra gli insulti traumatici e la sede anatomica sui quali essi hanno agito;
il criterio cronologico ed il criterio della continuità fenomenica, considerato l'arco di tempo tra epoca
d'inizio dell'attività lavorativa e l'insorgenza della sintomatologia;
il criterio di esclusione di altre cause, considerando che non possono essere dimostrati altri agenti idonei nel determinismo della patologia denunciata.”
Il ctu inoltre in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha dichiarato di aver applicato “in maniera proporzionale, del codice 223 (5%) e del codice 227 (3%) allegati al Decreto Legislativo n° 38/2000”.
Ciò premesso, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 7%, con conseguente condanna dell' al pagamento della correlativa CP_1 somma, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n° 156/1991 della Corte Costituzionale, il tutto con decorrenza dalla domanda amministrativa. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n° 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di
2 natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n° 394 del 7/10/1992).
3. Atteso l'esito della lite vano compensate le spese in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia. Le stesse devono essere distratte in favore dell'avvocato
Raffaella Anastasi.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., separatamente liquidate. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura del 7% e condanna l al CP_1 pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L.30/12/1991
n° 412,;
- compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento della restante quota CP_1 che si liquida in € 3594,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per compensi, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Raffaella Anastasi;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Messina, 19.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 19 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5402/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Anastasi;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Milena Sindoni.
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2017 riferiva di essere stato dipendente della Parte_1
quale operaio muratore, sino al 03.05.2014. Parte_2
Riferiva di aver denunciato all' , rispettivamente in data 17.05.2014 e 29.05.2014, patologie a carico CP_1 della spalla sinistra, trattate anche chirurgicamente, da esso ricorrente ritenute malattie professionali ed implicanti un grado di invalidità dell'8 %.
Lamentava che l' aveva definito le pratiche con un rigetto, adducendo quale motivazione che si CP_1 trattava di “malattia per la quale la documentazione non consente giudizi”
Esponeva di aver proposto opposizione avverso il predetto provvedimento, opposizione rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, chiedeva che questo Tribunale volesse accertare e dichiarare che esso ricorrente era affetto da malattie professionali tabellate, con danno biologico nella misura dell'8% e diritto all'indennizzo in conto capitale, condannando l' all'erogazione delle prestazioni di legge in suo CP_1 favore, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1 L' , costituitosi in giudizio con memoria del 20.11.2018, eccepiva l'impossibilità di attribuire natura CP_1 professionale alla patologia denunciata giacché gli eventuali fattori lavorativi avrebbero dovuto provocare danni all'arto destro e non all'arto sinistro, tenuto conto di come il ricorrente fosse destrimame.
In via subordinata, contestava la sussistenza delle patologie o, in ogni caso, il raggiungimento del grado indennizzabile delle stesse.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.03.2022 il giudizio veniva interrotto data la sopraggiunta quiescenza del procuratore dell' . CP_1
Con successivo ricorso in riassunzione del 07.06.2022 parte ricorrente insisteva nelle proprie domande.
Veniva disposta CTU medica.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha svolto attività di manovale e muratore.
Risulta infatti ammissibile la documentazione prodotta dal ricorrente atteso che già in atti era stato CP_ depositato estratto contributivo dell'
Disposta quindi ctu medico legale il consulente, le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto sorrette da idonea motivazione medico-legale, ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da Pt_1
“Limitazione dolorosa e funzionale di ¼ dei movimenti articolari della spalla sinistra quali esiti di pregressi interventi chirurgici in artroscopia per tenotomia CLBB, capsulotomia, borsectomia, acromionplastica e ritensionamento del sovraspinoso in 71enne ex muratore”, riconducibili ai codici 223 e 227 e tali da configurare “una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7%”.
In particolare il ctu ha riconosciuto che “In termini di metodologia medico-legale, al fine di dimostrare il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia professionale, si può affermare che, oltre al già citato criterio etiologico, anche gli altri criteri risultano soddisfatti: il criterio topografico, per la stretta correlazione tra gli insulti traumatici e la sede anatomica sui quali essi hanno agito;
il criterio cronologico ed il criterio della continuità fenomenica, considerato l'arco di tempo tra epoca
d'inizio dell'attività lavorativa e l'insorgenza della sintomatologia;
il criterio di esclusione di altre cause, considerando che non possono essere dimostrati altri agenti idonei nel determinismo della patologia denunciata.”
Il ctu inoltre in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha dichiarato di aver applicato “in maniera proporzionale, del codice 223 (5%) e del codice 227 (3%) allegati al Decreto Legislativo n° 38/2000”.
Ciò premesso, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennizzo in capitale nella misura del 7%, con conseguente condanna dell' al pagamento della correlativa CP_1 somma, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n° 156/1991 della Corte Costituzionale, il tutto con decorrenza dalla domanda amministrativa. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n° 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di
2 natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n° 394 del 7/10/1992).
3. Atteso l'esito della lite vano compensate le spese in ragione di un terzo e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia. Le stesse devono essere distratte in favore dell'avvocato
Raffaella Anastasi.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., separatamente liquidate. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura del 7% e condanna l al CP_1 pagamento dello stesso, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L.30/12/1991
n° 412,;
- compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento della restante quota CP_1 che si liquida in € 3594,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. per compensi, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Raffaella Anastasi;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Messina, 19.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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