Decreto cautelare 7 aprile 2021
Ordinanza cautelare 6 maggio 2021
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Terenzio Fulvio Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Cosenza prot. -OMISSIS-, notificato a mani in data -OMISSIS- per il tramite dei Carabinieri di -OMISSIS-, di rigetto della istanza del -OMISSIS- di rinnovo di licenza del porto di pistola per difesa personale, nonchè degli ulteriori atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. GI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso depositata dalla parte ricorrente;
Ritenuto che il Collegio debba limitarsi a prendere atto di quanto sopra, pronunziando in conseguenza;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerando l’assenza di deduzioni, anche in merito alle spese, formulate dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
GI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CA | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.