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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA SE, Giudice
COZZOLINO SE NC, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4211/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO n. PROT. 4591
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata. Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria
(ex plurimis Cass. n. 161/2024).
Qui parte ricorrente lamenta l'infondatezza della pretesa sostenendo che “i cespiti accertati non erano di proprietà della Ricorrente_1 snc che li aveva già trasferiti per atto pubblico”. Non vengono indicati ambiti di illegittimità del rifiuto, comunque non ravvisabili peraltro a fronte di una situazione debitoria con riferimento alla quale, come da documentazione prodotta, il contribuente ebbe a presentare richiesta di dilazione carente di ogni riserva.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese compensate per i profili di novità della questione
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA SE, Giudice
COZZOLINO SE NC, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4211/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO n. PROT. 4591
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata. Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria
(ex plurimis Cass. n. 161/2024).
Qui parte ricorrente lamenta l'infondatezza della pretesa sostenendo che “i cespiti accertati non erano di proprietà della Ricorrente_1 snc che li aveva già trasferiti per atto pubblico”. Non vengono indicati ambiti di illegittimità del rifiuto, comunque non ravvisabili peraltro a fronte di una situazione debitoria con riferimento alla quale, come da documentazione prodotta, il contribuente ebbe a presentare richiesta di dilazione carente di ogni riserva.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese compensate per i profili di novità della questione
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.